Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28184 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. I, 14/10/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 14/10/2021), n.28184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10297/2020 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco

Bonatesta, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappres. p.t.; Questore

Ravenna, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 979/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.I. chiese al Tribunale di Ravenna l’annullamento del decreto emesso dal Questore di Ravenna il 12.1.17 che aveva respinto l’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare con la moglie regolarmente soggiornante in Italia. Al riguardo, il ricorrente lamentava che il Questore non avesse tenuto conto, ai fini del requisito reddituale, della circostanza che egli convivesse con il nucleo familiare della moglie.

Il Tribunale rigettò il ricorso, osservando che: erano irrilevanti le risorse economiche dei parenti della moglie, posto che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 3, lett. b, riguardava i familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, a norma del comma 1 dello stesso articolo, e cioè i figli, il coniuge, i genitori già presenti nel nucleo, mentre è la famiglia da riunire che deve possedere i requisiti reddituali in modo da non dover ricorrere all’assistenza sociale pubblica o a mezzi illeciti di sopravvivenza.

Il G. propose appello deducendo di aver instaurato solidi legami familiari anche con il fratello della moglie, con la cognata e il nipote con i quali conviveva, per cui il Tribunale aveva errato nel limitare il nucleo familiare, ai fini reddituali, ai soli parenti stretti e al coniuge, determinando un’irragionevole disparità di trattamento di situazioni simili.

Con sentenza del 10.3.2020 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione, osservando che: l’art. 29, comma 3, lett. b) suddetto era stato correttamente interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del reddito, i familiari conviventi erano solo quelli aventi diritto al ricongiungimento (genitori, figli, coniugi); le eventuali prestazioni della cognata dell’appellante (peraltro avente a carico la propria famiglia) non derivavano da obbligo di legge ma da mera solidarietà che poteva cessare in ogni momento, non sussistendo dunque la sostenibilità economica dello straniero che costituiva il fine della revisione normativa del reddito minimo quale condizione del rilascio del permesso di soggiorno.

G.I. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si sono costituiti il Ministero e il Questore.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 29, comma 3, in quanto da tali norme, interpretate sistematicamente, si desume che per familiari conviventi debbano intendersi tutti i componenti del nucleo familiare, come la cognata – sorella della moglie – la quale sosteneva economicamente il ricorrente, a prescindere dagli obblighi alimentari previsti dal codice civile. Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur in presenza di un reddito adeguato da riferire a tutti i componenti del suo nucleo familiare, non lo abbia ritenuto idoneo a legittimare il rilascio del permesso di soggiorno in quanto non prodotto dal ricorrente, o dai suoi stretti congiunti, così violando i principi in tema di diritto all’unità familiare.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, per non aver la Corte d’appello tenuto conto, ai fini del permesso di soggiorno, quale elemento sopravvenuto, del contratto di lavoro a tempo indeterminato della moglie del ricorrente, allegato alla comparsa conclusionale in appello.

Il ricorso non può essere accolto.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Invero, a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 3, lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo, secondo i criteri contemplati dalla norma: “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”, quale presupposto del rilascio del permesso di soggiorno.

Ora, premesso che è incontestato che il reddito prodotto dal ricorrente e quello della moglie non raggiungano i limiti di legge, per familiari conviventi devono intendersi il coniuge, i figli e i fratelli, come correttamente ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d’appello (v. Cass., n. 993/2000), considerando che non si tiene conto degli affini compresi nel nucleo familiare, perché non obbligati al mantenimento (v. anche C.d.S., n. 6211/19).

Le ragioni addotte dal ricorrente sono alquanto generiche e non tengono conto della ratio della norma in questione, che prescrive il calcolo del reddito dei soli familiari obbligati al mantenimento, non essendo in alcun modo plausibile adottare un’interpretazione estensiva del suddetto art. 29 ricomprendendovi anche gli affini non tenuti per legge al mantenimento degli altri familiari. Al riguardo, la giurisprudenza richiamata non afferma in alcun modo il principio propugnato dal ricorrente, anzi ribadisce che i familiari i cui redditi vanno computati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno sono quelli conviventi tenuti agli obblighi alimentari, ed è dunque del tutto conforme alla pronuncia impugnata. In particolare, la sentenza del C.d.S. n. 3879/15, richiamata nel ricorso, con riferimento al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5 e art. 29, comma 3, ha affermato che “questo sistema normativo in tema di ricongiungimento familiare degli stranieri deve collegarsi sistematicamente alla normativa vigente in tema di obblighi alimentari tra coniugi e tra genitori e figli, in particolare se conviventi. In base a tali disposizioni sistematicamente interpretate, in tutti i casi in cui i nuclei familiari risultano conviventi e legati da rapporti di attiva solidarietà, dove vi sono fonti legittime di sostentamento nell’ambito familiare, l’accertamento negativo sulla carenza di reddito individuale non può determinare il diniego del permesso di soggiorno.”

Infine, giova rilevare che il ricorrente non ha neppure indicato quale sia il reddito della moglie che non sarebbe stato considerato dal giudice d’appello.

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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