Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28183 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. un., 10/12/2020, (ud. 01/12/2020, dep. 10/12/2020), n.28183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 9699/2020, proposto da:

M.G.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato

Antonino Mancuso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE, DEL COMUNE DI (OMISSIS);

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale ordinario di Enna (ed iscritto al N. R.G.

122-2019).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1

dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha

chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2019, l’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di (OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Enna M.G.A. e la di lui moglie P.G. per sentire dichiarare inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti di essa attrice, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi convenuti in data 16 gennaio 2014, trascritto il 29 gennaio 2014 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio il 31 gennaio 2014.

A sostegno della proposta azione revocatoria, l’Azienda Speciale ha dedotto che l’assunzione del M. come proprio direttore tecnico era avvenuta all’esito di una procedura concorsuale falsata a causa dell’illecito posto in essere dal pubblico dipendente, avendo questi dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza di direzione aziendale in realtà inesistenti; ha inoltre allegato che per tale falsa attestazione il Tribunale di Enna, con sentenza del 20 gennaio 2017, aveva dichiarato il M. colpevole del reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore dell’Azienda e del Comune di Troina, parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e che la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 9 luglio 2018, aveva confermato la pronuncia di primo grado.

Assumendo che il credito dell’Azienda Speciale per il risarcimento dei danni materiali e di immagine conseguenti all’illecita condotta del M. era assistito dal fumus boni iuris, la P.A. attrice ha rappresentato che il debitore aveva costituito il fondo patrimoniale dopo essere stato chiamato in giudizio per rispondere del reato a lui ascritto e dopo che l’Azienda aveva svolto nel procedimento penale la costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni.

Di qui, appunto, la proposizione dell’azione revocatoria: secondo l’Azienda, infatti, la costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti vanificherebbe la garanzia per il soddisfacimento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta illecita del M., in quanto i beni ad esso appartenenti non potrebbero essere oggetto di esecuzione forzata da parte dell’ente creditore.

2. – Si è costituito in giudizio M.G.A., il quale – oltre a concludere, nel merito, per il rigetto della domanda, per la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell’azione di cui all’art. 2901 c.c. – ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.

Ad avviso del convenuto, che ha richiamato l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, come interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174, per i soggetti che devono essere chiamati dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale in quanto ritenuti responsabili di avere procurato un danno erariale all’amministrazione di appartenenza, spetta al pubblico ministero contabile, qualora intenda realizzare una più efficace tutela del credito erariale, esercitare l’azione revocatoria prevista dal codice civile.

3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Enna, M.G.A., con atto notificato il 25 febbraio 2020, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sostiene il ricorrente che, poichè spetta alla Corte dei conti la cognizione del danno erariale, allo stesso giudice speciale compete il potere di decidere su tutte le azioni previste dal codice a tutela del diritto di credito.

4. – Nel giudizio per regolamento preventivo l’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina è rimasta intimata.

5. – Il regolamento è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

L’Ufficio del Procuratore generale evidenzia che, in tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al pubblico ministero contabile dell’esercizio dell’azione revocatoria innanzi alla Corte dei conti, della L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 174, non esclude la sussistenza della legittimazione dell’amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l’omologa azione dinanzi al giudice ordinario, trattandosi di un fenomeno di colegittimazione ad agire davanti a distinte giurisdizioni per la tutela del credito erariale.

6. – In prossimità della Camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Le Sezioni Unite sono investite del compito di stabilire, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, se l’Amministrazione pubblica danneggiata (l’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina) – titolare del credito risarcitorio da fatto illecito costituente reato (nella specie risultante da pronuncia di condanna generica emessa dal giudice penale in favore della P.A. costituita parte civile) sia legittimata all’esercizio, davanti al giudice ordinario, dell’azione revocatoria per la conservazione della garanzia patrimoniale del proprio credito; o se al pubblico ministero contabile competa una legittimazione esclusiva ad esercitare, davanti alla Corte dei conti, l’azione revocatoria ordinaria dinanzi al giudice contabile.

2. – Occorre muovere dal dato normativo.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) prevede che “Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore generale della Corte dei Conti dispone di tutte le azioni a tutela della ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice di procedura civile”.

Dal 7 ottobre 2016 è in vigore il codice di giustizia contabile, approvato con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il quale, all’art. 73, sotto la rubrica “Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ed altre azioni”, attribuisce al pubblico ministero contabile, “al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali”, il potere di “esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile”.

3. – Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22 ottobre 2007, n. 22059) hanno già affermato – alla luce del quadro normativo risultante dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174 – che l’azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, tanto più che la natura strumentale ed accessoria dell’azione revocatoria consente di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l’art. 103 Cost., comma 2, riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei Conti.

In questa stessa prospettiva, si è affermato (Cass., Sez. Un., 3 luglio 2012, n. 11073) che l’azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174, non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ma alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, poichè tale norma: interpreta l’art. 26 del regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038 del 1933, ed è inserita, quindi, nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei Conti; conferisce la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, organo abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; mira a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, tutela accessoria e strumentale a quella fornita dalle azioni di responsabilità erariale; trova “copertura” nell’art. 103 Cost., comma 2, in quanto, nonostante l’eventuale coinvolgimento di diritti di terzi, estranei al rapporto di servizio con la P.A., attiene comunque alle materie di contabilità pubblica, riservate alla giurisdizione della Corte dei Conti.

4. – Tanto premesso, deve, tuttavia, considerarsi che la richiamata giurisprudenza non è direttamente risolutiva nel caso di specie.

In questo giudizio, infatti, occorre regolare la giurisdizione, in relazione ad un’azione revocatoria promossa, non dal pubblico ministero contabile, ma dall’Amministrazione danneggiata, a tutela delle proprie ragioni risarcitorie risultanti da una sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice penale in favore della Amministrazione stessa costituita parte civile.

E, in tale prospettiva, non appare dubitabile che si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

5. – La giurisprudenza della Corte regolatrice ha infatti affermato (Cass., Sez. Un., 9 settembre 2013, n. 20597) che l’azione revocatoria direttamente promossa dalla P.A. danneggiata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto volta a tutelare le ragioni creditorie dell’amministrazione, in ciò differenziandosi dall’omologa azione attribuita al pubblico ministero contabile dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174, che trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità per danno erariale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2016, n. 14792) hanno altresì chiarito che, in tema di tutela del credito da danno erariale, la spettanza al pubblico ministero contabile dell’esercizio dell’azione revocatoria innanzi alla Corte dei Conti non esclude la sussistenza della legittimazione dell’amministrazione danneggiata, come per qualsiasi altro creditore, ad esperire l’omologa azione davanti al giudice ordinario, ancorchè sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l’azione del pubblico ministero contabile, e che i problemi di coordinamento nascenti da tale fenomeno di colegittimazione all’esercizio di quell’azione davanti a distinte giurisdizioni vanno esaminati e risolti, da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente investite, nell’ambito dei poteri interni a ciascuna di esse, non riguardando una questione di individuazione della giurisdizione stessa.

5. – In conclusione, la spettanza al pubblico ministero contabile del potere di esercitare, al fine di realizzare la tutela del credito erariale, esclusivamente dinanzi alla Corte dei Conti, l’azione revocatoria ordinaria, non fa venir meno la legittimazione della P.A. danneggiata, a tutela delle proprie ragioni creditorie risultanti da una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal giudice penale in favore della Amministrazione stessa costituita parte civile, a far valere la sua iniziativa conservativa della garanzia patrimoniale dinanzi al giudice ordinario.

6. – Sulle conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

7. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’Azienda Speciale del Comune di Troina svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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