Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28182 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5522/2014 proposto da:

S.D.F., S.D.G.G.

elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18

presso lo studio Gianmarco Grez e rappresentanti e difesi,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Carlo Branca e

Alessandro Marotta, giusta procura speciale a margine del ricorso

introduttivo;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE

DELLA CALABRIA – DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Giuseppe de Leo giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del

14/02/2013 n. 51;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.d.F. e S.d.G.G. ricorrono in cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 670 del 25.10.2002, condannava l’A.T.E.R. – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Reggio Calabria, al pagamento in favore dei primi della somma di Euro 505.074,19, a titolo di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva e della somma di Euro 315.083,27, a titolo di indennità da occupazione legittima.

2. La Corte di appello riconosceva le indicate poste, con conferma della decisione di primo grado, relativamente all’occupazione di un’area estesa mq. 4.252 che, ricompresa nel fondo di proprietà degli istanti ed individuata come “lotto A”, secondo le conclusioni della c.t.u. disposta in primo grado e riportate in dispositivo, interessava le p.lle (OMISSIS) per la realizzazione di opere edilizie di attuazione del Piano di Edilizia Residenziale dell’allora I.A.c.p. della Provincia di Reggio Calabria, all’esito del decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 30.3.1987 di autorizzazione ad occupare un’area di mq. 7.837 facente parte dell’indicata particella.

Veniva confermata l’esclusione di altre porzioni della p.lla (OMISSIS), ricomprese in un’area denominata “lotto B” nella sentenza di primo grado sempre in adesione alla classificazione introdotta dal nominato c.t.u., in quanto occupate prima del decreto n. 42/1987 per una distinta procedura di esproprio e già considerate nella sentenza n. 63/1989 pronunciata dal Tribunale di Palmi e passata in giudicato.

La pregressa procedura risultava essere stata intrapresa dallo I.A.c.p. per D.P. Giunta Regionale di Reggio Calabria 28 febbraio 1979, n. 328 che autorizzava l’occupazione di una distinta area della medesima p.lla (OMISSIS) poi riconosciuta nella sentenza n. 63/1989 essere pari a mq 7100.

La Corte di appello pertanto non attribuiva il risarcimento del danno per la più ampia reclamata superficie di mq 12.450, risultante dal mero scomputo dalla p.lla (OMISSIS), estesa mq 19.550 complessivi, dell’area di mq 7.100 in precedenza risarcita.

Venivano altresì escluse dal pronunciato risarcimento ulteriori porzioni, denominate “lotto C”, estese mq. 472 e corrispondenti alla diversa particella (OMISSIS), in quanto direttamente acquisite dal Comune di Palmi, e non dallo I.A.c.p., per la realizzazione di opere infrastrutturali, consistenti in strade ed un campetto di calcio.

La Corte di merito individuava l’estensione dell’area occupata in ragione delle superfici effettivamente utilizzate dallo I.A.c.p. per la realizzazione del programma edilizio con esclusione delle più ampie aree reclamate dagli appellanti – che denunciavano invece che la più limitata misura ritenuta nella sentenza di primo grado fosse dovuta ad una sovrapposizione tra il primo ed il secondo intervento di programmazione edilizia – la cui maggiore consistenza sarebbe emersa solo dai dati contenuti nel P.E.E.P. e dal decreto di occupazione e non dai verbali di occupazione.

3. I ricorrenti articolano undici motivi ai quali resiste con controricorso l’A.T.E.R.P. – Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della provincia di Reggio Calabria, già I.A.c.p., che ha provveduto, altresì, a depositare memoria illustrativa ex art. 380-bis.l.c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti articolano, prima dei proposti motivi, una premessa di carattere generale.

Essi espongono, in sintesi, che il terreno in loro proprietà sito in (OMISSIS), riportato in catasto, per quanto di rilievo in giudizio, al foglio (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), della estensione di mq. 19.550, interamente rientrante nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) del Comune di Palmi, venne interessato da un intervenuto edilizio dello I.A.c.p. della Provincia di Reggio Calabria di attuazione dell’indicato Piano, dispiegatosi in due distinti momenti.

1.1. Un primo, in esecuzione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di Reggio Calabria del 28.2.1979 n. 328, con cui lo I.A.c.p. veniva autorizzato ad occupare un’area di mq 6.910 della p.lla (OMISSIS).

Il Tribunale di Palmi, adito dai germani d., con sentenza n. 63 del 1989, passata in giudicato, dava atto dell’occupazione appropriativa per irreversibile trasformazione della p.lla (OMISSIS) per un’area di mq 7.100, secondo caratteristiche fisiche ed ubicazione indicate nella disposta c.t.u. a firma dell’ing. T.C. che allegata alla sentenza ne diveniva parte integrante.

Sarebbe residuata quindi in proprietà degli attori un terreno da individuarsi per sottrazione (mq. 19.550 – 7.100) e pari a 12.450.

1.2. Un secondo, di attuazione del D.P. Provincia di Reggio Calabria del 30 marzo 1987, n. 42 ed a completamento del primo intervento, con cui lo I.A.c.p. veniva autorizzato ad occupare la superficie di mq. 7.837 del medesimo mappale (OMISSIS) per la realizzazione di alloggi ed infrastrutture, area formalmente e materialmente occupata come da verbale del 4.6.1987.

Rispetto a quest’ultimo intervento, il Tribunale di Palmi veniva di nuovo adito dai proprietari d. per il risarcimento dei danni non solo da occupazione illegittima dell’area di mq. 7.837 (mq. 5197 per la realizzazione di alloggi e mq. 2.640 per infrastrutture), oggetto di immissione in possesso del 4.6.1987, ma anche di ulteriori superfici di terreno che risultavano essere state apprese senza titolo.

Nel corso di quest’ultimo giudizio lo I.A.c.p. rimaneva contumace.

Il Tribunale di Palmi con sentenza n. 670 del 2002 riteneva invece che la superficie oggetto di illecita acquisizione fosse estesa mq. 4.252 e condannava l’istituto al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di Euro 419.323,00 a titolo di risarcimento del danno e di indennità da occupazione legittima.

1.3. La c.t.u., a firma dell’ingegner F.G., disposta in appello accertava che le aree occupate erano estese mq. 12.853 e ciò nonostante la Corte di merito confermava la statuizione di primo grado.

2. Sull’indicata premessa i ricorrenti muovono, partitamente, le critiche che seguono.

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge, per errata interpretazione ed omesso accertamento di un precedente giudicato esterno, quello formatosi in seguito alla sentenza n. 63/1989, in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. e per due profili.

3.1. Per un primo profilo, la Corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva individuato in soli 4.252 mq e non negli oltre 12.000 mq la misura dell’effettiva illecita occupazione dell’area oggetto dell’intervento da parte dello I.A.c.p. di Reggio Calabria, non avrebbe preso le mosse dalle superfici occupate per la precedente sentenza definitiva per poi accertare, per differenza e sovrapposizione, quali fossero state le diverse occupazioni e trasformazioni operate con la seconda procedura.

Con l’accertamento passato in giudicato, reso in separato giudizio tra le medesime parti, il Tribunale di Palmi aveva infatti statuito che nel 1984 lo I.A.c.p. di Reggio Calabria – autorizzato nell’ambito di un distinto intervento di attuazione del Piano dell’edilizia residenziale ad occupare in via di urgenza il fondo dei ricorrenti giusta D.P. provincia del n. 328 del 1979 – aveva acquisito una diversa area, estesa mq. 7100, e facente parte anch’essa della p.lla (OMISSIS) del foglio (OMISSIS).

Di contro a quanto ritenuto con l’impugnata sentenza non vi sarebbe stata sovrapposizione tra le aree occupate con il primo e secondo intervento edilizio.

L’area di mq 7.837 che risultava essere, giusta il verbale di immissione in possesso del 4 giugno 1987 relativo al secondo intervento edilizio, un terreno ancora coltivato e senza realizzazioni di superficie non avrebbe potuto interferire con la distinta superficie di mq 7.100, in precedenza occupata ed irreversibilmente trasformata sin dal 1984 dallo I.A.c.p., come statuito il Tribunale di Palmi con la sentenza passata in giudicato.

Tanto sarebbe emerso dal confronto tra la planimetria allegata alla c.t.u. T., espressamente richiamata dal Tribunale di Palmi con la sentenza n. 69, e quelle di cui al decreto di occupazione n. 42 del 1987 ed al verbale di immissione in possesso del 4.6.1987.

Nel giudizio di specie il Tribunale con la sentenza confermata in appello, avrebbe, come il c.t.u. M. ivi nominato, solo genericamente affermato la “probabile” esistenza tra le aree oggetto del nuovo intervento appropriativo di superfici già in precedenza illegittimamente espropriate senza però individuarle e senza indicare se, e in che modo, erano state acquisite dallo IACP.

La Corte di appello, erroneamente qualificate come generiche le doglianze portate nel grado dai ricorrenti, avrebbe ritenuto prevalente sul giudicato formatosi sulla sentenza n. 63/1989 e sui termini del precedente esproprio illegittimo ivi precisati, un documento di parte – la planimetria dello IACP allegata alla c.t.u. di primo grado – e la corrispondenza intervenuta tra gli enti.

3.2. Per ulteriore profilo del medesimo motivo, la Corte di merito avrebbe erroneamente ricostruito il giudicato là dove escludeva dal risarcimento quelle zone del fondo riferite al “lotto C” in quanto comprensive di opere infrastrutturali da realizzarsi su aree da espropriarsi a cura e spese del Comune di Palmi.

Nella sentenza su cui si era formato il giudicato si era infatti diversamente stabilita l’imputabilità della responsabilità risarcitoria allo IACP, istituto attuatore, anche per la realizzazione delle opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria intervenute per conto del Comune con eccedenza dei limiti prefissati nel decreto di esproprio.

4. La questione oggetto del proposto motivo è relativa alla censurabilità nel giudizio di legittimità della violazione del giudicato esterno; essa si presta ad una valutazione in cui convergono ragioni di inammissibilità e di non fondatezza.

Nel susseguirsi di due procedure espropriative illegittimamente conclusesi per mancata adozione dei decreti di esproprio nei termini di legge e divenute oggetto di due distinti giudizi, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato, i ricorrenti denunciano nel presente giudizio l’errata interpretazione del precedente giudicato e per una impropria sovrapposizione dei distinti provvedimenti ablatori, la riduzione dell’area successivamente espropriata.

4.1. Secondo consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa ed indisponibile per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, in base agli artt. 12 preleggi e ss., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (da ultimo, tra le altre: Cass. 29/11/2018 n. 30838; in termini: Cass. 05/10/2009 n. 21200; Cass. SU 09/05/2008 n. 11501).

Il giudice di legittimità può pertanto direttamente accertare del giudicato l’esistenza e la portata con cognizione piena anche previo diretto riesame, valutazione ed interpretazione degli atti del processo attraverso indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito nella natura pubblicistica dell’interesse al rispetto del giudicato (vd. Cass. SU 9/5/2008, n. 11501).

4.2. La giurisprudenza di legittimità, affermatane la rilevabilità d’ufficio, nel coniugare la deducibilità della violazione del giudicato con il giudizio di legittimità ha precisato che il mancato rilievo del giudice del merito denunciato in cassazione va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, che deve essere argomentato in modo specifico così da consentire alla Corte di cassazione di verificarne la fondatezza senza bisogno di integrazione con altri atti.

La parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato esterno in sede di legittimità deve, quindi, a pena d’inammissibilità, riprodurre nel ricorso per cassazione il testo integrale della sentenza che assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa; il giudicato deve poi risultare dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, dovendo al riguardo il ricorrente provvedere ad indicare il momento e le circostanze processuali in cui quegli atti siano stati prodotti perchè in mancanza di pronuncia da parte del giudice del merito la Cassazione ne accerti l’esistenza e la portata (Cass. 30838/18; Cass. 31/5/2018, n. 13988; Cass. 23/6/2017, n. 15737; Cass. 11/2/2015, n. 2617; Cass. SU 27/01/2004 n. 1416).

Il rilievo pubblicistico del giudicato comporta altresì che l’onere di allegazione del ricorrente sia completo e non resti affidato alla deduzione di frammentarie proposizioni della sentenza che, come tali, non consentono ai giudici di legittimità di trarre dal primo il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. SU 09/05/2008 n. 11501).

In ogni caso la deduzione del giudicato non può intervenire per atti non integrativi del comando giudiziale perchè non idonei per i loro contenuti, ove meramente descrittivi, a dare concretezza e definizione al primo.

4.3. Nella specie i ricorrenti fanno valere in sede di legittimità il giudicato deducendo che la Corte di appello attraverso l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente ridotto la consistenza delle superfici ablate con la seconda procedura di esproprio, quella avviata con il D.P. Provincia di Reggio Calabria 30 marzo 1987, n. 42 ritenendo la parziale sovrapposizione dell’area occupata con altra, oggetto di pregressa occupazione appropriativa, sui cui termini di consistenza sarebbe caduto il giudicato.

La sovrapposizione sarebbe stata invece insussistente ove la Corte di merito avesse correttamente inteso il precedente giudicato in punto di superfici occupate ed irreversibilmente trasformate.

La deduzione, in applicazione dei sopra riportati principi, risulta incompleta e non rilevante.

4.3.1. I ricorrenti non richiamano invero nell’atto difensivo tutti i contenuti della sentenza su cui si sarebbe formato il giudicato e tanto al fine di consentire a questa Corte di legittimità di ricostruire dei primi la portata.

Nel far valere la violazione del giudicato, a definizione dei contenuti di quest’ultimo i ricorrenti indicano il passaggio della sentenza n. 63 del 1989 in cui il Tribunale “dichiara che il suolo occupato dallo I.A.c.p. convenuto – è quello – meglio specificato ed indicato nella relazione di consulenza tecnica con relativa planimetria redatta in questo giudizio dal Dott. T.C.” (p. 7 ricorso).

La riportata proposizione fa chiaro riferimento alla superficie della p.lla (OMISSIS) oggetto del primo intervento edilizio curato dallo IACP che, divenuta di proprietà dell’Istituto per maturata occupazione appropriativa, risulta essere pari a mq 7.100 secondo quanto indicato nella c.t.u. a firma del Dott. T..

4.3.2. Non è invece integrativo del comando della sentenza su cui si è formato il giudicato, l’ulteriore contenuto della c.t.u. per il quale l’intera superficie della particella (OMISSIS), pari complessivamente a mq 19.950, sarebbe stata interessata, prima di ogni sua irreversibile trasformazione, da coltivazioni.

Siffatta proposizione non costituisce il significato obiettivo della regola di cui la sentenza è portatrice nè risulta essere in un rapporto di stretta derivazione logica con lo stesso nè, ancora, può definirsi come necessaria premessa della successiva affermazione, estranea al comando, per la quale il secondo intervento di edilizia residenziale pubblica dello IACP sulla particella (OMISSIS) non avrebbe che potuto ricomprendere l’intera superficie residuata al primo intervento, pari a 12.450 mq (19.550 mq – 7100 mq).

E’ piuttosto, quella della coltivazione del terreno per intero e de residuo interessato dalla successiva occupazione, una mera situazione in fatto destinata al più, come pure dedotto in ricorso, ad essere sostenuta dal diverso verbale di immissione in possesso del 4 giugno 1987 relativo al secondo intervento, che descrive una nuova vicenda, in ogni caso estranea al giudicato.

Il ricorso proposto manca quindi di autosufficienza là dove indica i contenuti di accertamento su cui sarebbe caduto il giudicato richiamando tra gli atti di definizione un passaggio della relazione di c.t.u. non destinato ad individuare le aree ablate e quindi irreversibilmente trasformate.

4.4. Vi è poi una ulteriore ragione di infondatezza ed inammissibilità del motivo.

L’oggetto dell’impugnata sentenza è l’accertamento dell’estensione dell’area oggetto di acquisizione appropriativa previa individuazione non solo della sua occupazione, ma anche della effettiva utilizzazione per irreversibile trasformazione.

Il tema quindi della superficie residuata alla precedente occupazione illegittima è non rilevante rispetto al più complesso accertamento richiesto.

Nella consolidata giurisprudenza di legittimità perchè resti integrata la fattispecie dell’occupazione appropriativa, quale ipotesi di illecito permanente, è necessaria la manipolazione del bene privato da parte della p.A. integrata dalla irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio (Cass. SU 19/01/2015 n. 735; Cass. 23/05/2018 n. 12846).

L’occupazione del fondo, anche ove segnata dalla sua ricomprensione nell’elenco di quelli occupati per la realizzazione dell’opera pubblica, è quindi mero dato prodromico rispetto alla integrazione dell’illecito.

4.5. Non può, d’altra parte, aversi violazione del giudicato nei rapporti tra l’impugnata sentenza e la n. 63 del 1989 per l’ulteriore profilo con cui si deduce la violazione del criterio osservato nella sentenza n. 63 del 1989 per la individuazione del soggetto legittimato passivo all’azione di danno esercitata dal privato per occupazione illegittima, tra istituto attuatore dell’esproprio (I.A.c.p.) ed ente proprietario delle opere infrastrutturali (Comune).

Quanto viene dedotto come contrastante accertamento sul fatto su cui è caduto il giudicato integra invece la violazione di un criterio di apprezzamento della responsabilità dell’istituto delegato all’occupazione e come questione valutativa e di merito – il Tribunale afferma la responsabilità dell’istituto delegato in quanto esso ha comunque realizzato le opere infrastrutturali là dove la Corte di appello ha invece concluso per la responsabilità del Comune in quanto ritenuto ente realizzatore – è sottratta al sindacato di questa Corte.

5. Con il secondo motivo si deduce la violazione della legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 112 c.p.c. e quindi la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio della domanda.

La Corte di appello avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta dei ricorrenti di risarcimento del danno per l’occupazione di aree ulteriori rispetto a quelle indicate nel Decreto n. 42 del 1987.

I giudici di secondo grado, pur avendo la c.t.u. M. – disposta in primo grado e condivisa nelle sue conclusioni anche in appello – rilevato l’esistenza di aree riferibili a precedenti occupazioni non formalizzate quanto al lotto B), non avrebbero tenuto conto della circostanza, accogliendo la domanda o anche rigettandola nel caso in cui si fosse dimostrato che l’A.T.E.R.P. aveva liquidato le pretese degli attori o adottato provvedimenti ablatori legittimi.

L’appellata A.T.E.R.P., costituendosi in secondo grado, avrebbe solo affermato che le pretese dei germani S.d. sul terreno individuato dal c.t.u. quale lotto B) erano già state liquidate senza indicare e provare l’esistenza di pagamenti ed atti ablatori.

Il motivo si presta a una valutazione di infondatezza ed anche inammissibilità.

5.1. Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da parte dell’impugnata sentenza in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, il motivo deve contenere univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (vd. Cass. SU 24/07/2013 n. 17931; Cass. 07/05/2018 n. 10862).

Il dedotto motivo invero al di là dell’affermazione di nullità argomenta, con riferimento al precedente motivo relativo alla violazione del giudicato, sostanzialmente, sulla bontà dell’accertamento operato in sentenza in ordine alla misura dei terreni occupati e quindi incorre in inammissibilità contestando una insufficienza della motivazione.

5.2. Per pacifico principio, poi, della giurisprudenza di legittimità, che qui si richiama a sostegno e migliore intelligenza di quanto più oltre rilevato, “il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. 27/11/2017 n. 28(OMISSIS)8; in termini: Cass. 16/07/2018 n. 18797).

Guardando alla motivazione nel suo complesso, il tema delle occupazioni acquisitive ulteriori rispetto a quelle conseguenti al decreto di autorizzazione all’occupazione n. 42 del 1987 (per il cd. lotto B), è trattato nell’impugnata sentenza con richiamo agli accertamenti di primo grado ed alle verifiche del nominato c.t.u. M. sicchè resta esclusa la configurabilità stessa della denunciata omissione.

6. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione della legge processuale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il verbale di immissione in possesso allegato alla c.t.u. di primo grado era privo delle pagine 3 e 4 che indicavano la superficie occupata, a fronte di quella ritenuta in sentenza di 4.252 mq, come pari a 7.837 mq.

Le pagine mancanti erano state prodotte in appello e la Corte territoriale non avrebbe potuto fondare la sua decisione sulle diverse conclusioni raggiunte dal c.t.u. M. quanto alle superficie della p.lla (OMISSIS) effettivamente occupata, in difetto delle prime e dei loro contenuti.

6.1. Il motivo è infondato perchè privo di decisività.

L’attestazione contenuta nel verbale di immissione in possesso realizza gli estremi della occupazione del fondo che legittima il privato alla richiesta della relativa indennità e non vale a dare conto del diverso e più complesso fenomeno della irreversibile trasformazione dell’area per finalità pubblica da porsi a fondamento del distinto istituto della occupazione appropriativa.

La questione dei contenuti del verbale di immissione in possesso (pp. 3 e 4 che si deducono come mancate alla valutazione del primo c.t.u. perchè non allegate alla relazione) in quanto avente ad oggetto la determinazione dell’area occupata in via di urgenza è pertanto non decisiva ai fini del giudizio da risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e come tale sfugge al sindacato sulla motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello ha invero fatto proprie le conclusioni raggiunte dal primo consulente d’ufficio, l’ingegner M., che ha ritenuto l’effettiva ed irreversibile trasformazione del suolo attraverso la realizzazione del programma costruttivo “in ragione di un attento rilievo sui luoghi” (p. 12 sentenza) e quindi per un criterio connotato da vicinanza e certa specificità con cui non si confronta, concludentemente, il motivo.

6.2. Inoltre, il denunciato omesso apprezzamento di un documento, e tale è il verbale di immissione in possesso formato all’esito del decreto di autorizzazione all’occupazione d’urgenza dei terreni, nella sua integralità, e quindi per le pagine mancanti, configura una omessa valutazione di una prova che, non piena, resta censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione e non per una nullità da omessa pronuncia.

Quanto viene in rilievo nella specie non è infatti l’omissione nella decisione, ma i contenuti stessi di quest’ultima per un diverso apprezzamento del materiale istruttorio; si tratta pertanto di ipotesi lontana dalla configurabilità del denunciato vizio omissivo.

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie – là dove queste ultime siano mancate nella valutazione o siano state diversamente intese, rispetto alle deduzioni difensivi dal giudice del merito – ipotesi per la quale l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (arg. ex plurimis: Cass. 05/07/2016 n. 13716; Cass. 11/02/2009 n. 3357).

7. Con il quarto motivo si fa valere la violazione dell’art. 2043 c.c., dei principi in materia di risarcimento danni da occupazione appropriativa e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 1, comma 2.

La Corte territoriale avrebbe errato là dove aveva ritenuto che l’istituto dell’occupazione appropriativa di un bene privato per causa di pubblica utilità trovi applicazione limitatamente all’ipotesi di illegittima apprensione di un’area privata e della sua materiale trasformazione in un’opera pubblica, implicitamente intesa come costruzione.

Anche le aree pertinenziali a servizio dell’opera pubblica in quanto suoi elementi imprescindibili avrebbero invece subito gli effetti dell’occupazione appropriativa da parte dell’A.T.E.R.P. ed anche rispetto alle prime andava liquidato il relativo risarcimento.

In ogni caso avrebbe poi dovuto apprezzarsi il degradato valore di dette aree per effetto della loro inevitabile e sopravvenuta inutilizzabilità.

7.1. Il motivo, in disparte ogni valutazione sulla sua fondatezza, si espone ad una valutazione di inammissibilità per una duplice ragione.

7.1.1. La critica è generica non provvedendo neppure ad indicare quali aree integrerebbero, per il dedotto loro nesso con l’opera pubblica di cui costituirebbero componenti imprescindibili, quelle rispetto alle quali dovrebbe operare l’invocata estensione del risarcimento del danno.

7.1.2. L’indicato profilo come il successivo, con cui si chiede il risarcimento per il pregiudizio risentito dal privato per l’inutilizzabilità dell’area residua in seguito al sofferto deprezzamento, è altresì inammissibile perchè ha contenuto di novità, risultando portato per la prima volta all’esame di questa Corte di legittimità, chiamata in tal modo inammissibilmente a conoscere direttamente del merito.

7.2. Inoltre il motivo con cui si denuncia una violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 manca nell’allegazione e si espone come tale ad un’altra censura di inammissibilità.

Come questa Corte ha affermato, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: Cass. 24/01/2019 n. 2038; Cass. 13/06/2018 n. 154(OMISSIS); Cass. 18/10/2013 n. 23675).

8. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 2043, 2051 e 2055 c.c. per violazione delle disposizioni dirette ad individuare il soggetto passivo dell’azione di danno in ipotesi di occupazioni appropriativa.

La Corte di appello avrebbe ignorato le deduzioni difensive con le quali si denunciava l’erroneità delle conclusioni del primo giudice quanto alla realizzazione sulla p.lla (OMISSIS) di proprietà dei ricorrenti di opere infrastrutturali consistenti in alcune strade ed in un campetto di calcio, da parte del Comune di Palmi.

Tanto sarebbe valso, in difetto di atti di apprensione materiale o di occupazione da parte dell’ente territoriale, in ragione delle previsioni della Ddelib. Giunta municipale di approvazione del PEEP del 13 agosto 1984 che indicavano la disponibilità dello IACP a progettare parte delle urbanizzazioni.

Le stradine insistenti sulla p.lla (OMISSIS) non sarebbero poi state a servizio della viabilità generale, ma, ricomprese nei due decreti di occupazione, invece ad esclusivo servizio degli alloggi la cui realizzazione competeva allo IACP, secondo le conclusioni raggiunte nella perizia giurata di parte allegata.

Poichè agli atti sarebbe risultato che soltanto allo IACP erano stati conferiti il potere e l’incarico di esecuzione del PEEP in cui rientrava la realizzazione degli alloggi dell’edilizia residenziale soltanto sullo stesso sarebbe ricaduto l’onere del risarcimento.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello esclude la legittimazione passiva dello IACP, cui era succeduta l’A.T.E.R.P., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, rispetto all’azione di danno esercitata per l’occupazione delle aree insistenti sulla p.lla (OMISSIS) ai fini della realizzazione delle strade, nella premessa che nel decreto di urgenza che autorizzava lo IACP ad occupare, il richiamo ivi operato al fine di indentificare i terreni era “a tutto il programma previsto per il 3 e 4 biennio” in cui non erano “comprese le aree per strade e servizi”.

La mancata previsione delle aree adibite a strade all’interno del Programma per l’Edilizia Residenziale alla cui attuazione era stato delegato lo I.A.c.p. vale ad escludere l’applicazione del principio per il quale “la responsabilità del danno da occupazione appropriativa è addebitabile al titolare del potere espropriativo, cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull’espropriazione, sicchè, ove l’opera pubblica sia stata realizzata da diverso soggetto, quest’ultimo in tanto può essere ritenuto autore dell’illecito e, quindi, responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio” (Cass. 26/01/2006 n. 1526; Cass. 18/09/2013 n. 21333).

Non rientrando nell’opera programmata l’area riservata alla realizzazione delle strade, lo I.A.c.p. è stato ritenuto non responsabile per l’occupazione appropriativa delle prime.

Il motivo non contesta il passaggio motivatorio indicato, diretto ad escludere la responsabilità dello I.A.c.p. quale delegato all’esproprio, e non cogliendo la ratio della decisione risulta inammissibile per non specificità.

9. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 194 c.p.c. e la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte di merito avrebbe in modo illegittimo utilizzato le dichiarazioni di terzi, irritualmente assunte dal c.t.u. in mancanza di autorizzazione del giudice ed in violazione del principio del contraddittorio, e ritenuto la realizzazione di tutte le infrastrutture, per il cd. “lotto C”, da parte del Comune di Palmi e non dello I.A.c.p. in ragione, in via esclusiva, di “vaghe” informazioni acquisite dal consulente di ufficio, ingegner M., presso “gli assegnatari degli alloggi”.

Il motivo è infondato nei termini di seguito indicati.

La Corte di appello ha ritenuto che il Comune di Palmi abbia eseguito le opere infrastrutturali perchè queste non erano ricomprese nel decreto di occupazione d’urgenza ove le aree da occupare venivano identificate per richiamo “a tutto il programma previsto per il 3 e 4 biennio” in cui, per l’appunto, secondo le conclusioni della c.t.u. di primo grado riportate nell’impugnata sentenza, “non sono comprese le aree per strade e servizi”.

Nella indicata premessa la Corte di merito conclude nel senso che le opere infrastrutturali e a servizio non sono state realizzate dall’ente attuatore.

Si tratta di circostanza che diretta ad individuare la ratio o almeno una delle rationes della decisione che non attinta da critica vale a rendere inammissibile il proposto motivo (vd. sul punto, da ultimo, massimata: Cass. 18/04/2019 n. 10815).

10. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 24 Cost. nonchè dell’art. 2697 c.c., per il principio di vicinanza della prova.

Per il “principio di vicinanza della prova” lo I.A.c.p. avrebbe dovuto provare in via documentale l’occupazione e l’esecuzione delle opere infrastrutturali ad opera del Comune di Palmi e non avendolo fatto il soggetto passivo della dedotta obbligazione risarcitoria doveva intendersi l’istituto indicato, ora A.T.E.R.P..

10.1. Il motivo è infondato e finanche inammissibile perchè diretto a contestare una questione non dirimente rispetto alla dedotta controversia qual è l’attribuzione, effettuata in sentenza, al terzo, Comune di Palmi, e non all’ente attuatore, lo I.A.c.p., delle opere infrastrutturali.

Nell’indicata fattispecie, in cui si tratta di fissare, per esclusione, la legittimazione passiva del convenuto nell’azione di danno da occupazione appropriativa, quanto rileva non è tanto lo stabilire se sia stato il Comune di Palmi, non chiamato in giudizio e nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda, a realizzare quelle opere, ma che le stesse non siano comunque attribuibili allo I.A.c.p., ente delegato, poi A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, convenuto dal privato danneggiato.

Ecco che l’accertamento operato nell’impugnata sentenza si ferma prima, ed in modo concludente, escludendo la legittimazione dell’ente attuatore previa valutazione degli esiti documentali della procedura avviata ed il cd. criterio della vicinanza della prova diretto a determinare una peculiare distribuzione dell’onere della prova tra danneggiato e danneggiante, diretto a sollevare l’attore da una prova particolarmente difficile, non è destinato neppure ad operare.

10.2. Il motivo presenta comunque contenuti generici là dove fa carico all’ente pubblico, perchè più vicino alla procedura, di indicare degli atti quelli che individuerebbero nel Comune l’ente attuatore e tanto in ragione degli strumentali diritti di accesso agli atti riconosciuti al privato interessato con cui la proposta critica non si confronta nel carattere residuale dell’invocato criterio.

11. Con l’ottavo motivo si deduce la violazione dell’art. 2043 c.c.; lo Iacp era stato delegato all’intervento di edilizia residenziale e avendo cooperato alla illecita occupazione del fondo, a tale titolo doveva ritenersene co-autore.

Il motivo è nel suo rilievo assorbito dalle sorti avute dai precedenti motivi.

Non viene infatti in valutazione il titolo di corresponsabilità dell’ente delegato, trattandosi, nella specie, di interventi fuori programma non assentiti da titolo autorizzatorio e rispetto ai quali viene in valutazione una attività materiale posta in essere dall’amministrazione per un distinto percorso appropriativo.

Il principio per il quale in ipotesi di occupazione appropriativa dell’illecito risponde, sempre e comunque, l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, non potendo poi escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte (Cass. 22/12/2016 n. 26766), trova applicazione all’interno di una medesima fattispecie appropriativa in cui possano distinguersi le attività del soggetto delegante e quelle del soggetto delegato e non, invece, ove si abbia riguardo a due distinte procedure diversamente partecipate.

12. Con il nono motivo si denuncia la violazione degli artt. 201 e 345 c.p.c.

Con note tecniche giurate, allegate all’atto di appello, i ricorrenti avevano illustrato gli interventi eseguiti in attuazione del PEEP dallo I.A.c.p. sul terreno dei S. (p.lle (OMISSIS) e (OMISSIS)). La Corte aveva omesso di valutare siffatta produzione qualificandola come prova nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, c.p.c..

La relazione di parte avrebbe costituito una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e non una prova ed anche ove ritenuta un documento ben avrebbe potuto essere offerta all’esame dei giudici di appello per poi essere acquisita ove ritenuta indispensabile ai fini della decisione della causa; la Corte di merito non aveva svolto alcun esame al riguardo.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo la Corte di merito articolato le raggiunte conclusioni secondo una motivazione diversamente ed autonomamente sostenuta, come più sopra riportato sub nn. 1, 2 e 5, risultando, piuttosto, la motivazione qui censurata articolata ad abundantiam.

Come in più occasioni affermato da questa Corte di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam che non costituisce la ratio decidendi della prima; improduttiva di effetti giuridici, essa non può pertanto essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass. 10/04/2018 n. 8755; Cass. 22/11/2010 n. 23635).

13. Con il decimo motivo si deduce l’errata interpretazione da parte della Corte di appello della consulenza tecnica di ufficio disposta ed espletata nel grado e l’omesso esame di un fatto decisivo nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il nominato c.t.u. aveva eseguito puntuali ed accurate indagini di contro a quanto ritenuto dai giudici di appello riportandole in apposite planimetrie che avevano dimostrato che tutte le particelle a vario titolo erano state impegnate dalle occupazioni curate dallo Iacp nelle distinte procedure.

13.1. La censura, di puro merito, diretta a sostenere una alternativa lettura del fatto è come tale inammissibile.

L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità quando non sia in grado di evidenziare la decisività del fatto mancato nella valutazione dei giudici di merito e che resta nel suo rilievo assorbita dalle motivazioni di cui questa Corte di legittimità ha dato conto nello scrutinio dei precedenti motivi.

13.2. Il motivo si presta ad una ulteriore valutazione di non fondatezza.

Si sostiene infatti in ricorso quanto alla c.t.u. di secondo grado, a firma dell’ingegner F., una sua parziale infondatezza nella parte in cui in essa si afferma che la divisione dei lotti ritenuti nella prima c.t.u., a firma dell’ingegner M., aveva comportato l’inclusione in giudizio, il secondo in ordine di tempo per distinta procedura appropriativa, di parti per le quali gli eredi S.D. avevano già ottenuto un ristoro patrimoniale per la sentenza n. 63 del 1989.

La parcellizzata lettura che si vorrebbe in ricorso della consulenza di ufficio di secondo grado non consente di cogliere di quest’ultima l’effettiva portata sottraendo univocità e chiarezza alla denunciata omissione.

14. Con l’undicesimo motivo si fa valere la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 72, comma 4, e l’errata determinazione dell’indennità di occupazione legittima. La Corte avrebbe erroneamente applicato il tasso degli interessi legali sull’importo di Euro 505.074,19 corrispondente ad un risarcimento danni da occupazione appropriativa di un’area di mq. 4.252.

L’indennità avrebbe dovuto determinarsi invece in base a controvalore del bene (indennità virtuale di espropriazione) sull’area di 7.837 mq. formalmente e materialmente occupata in danno dei ricorrenti all’esito del Decreto 30 marzo 1987, n. 42 Presidente della Provincia di Reggio Calabria e della successiva immissione in possesso, dovendo l’indicata indennità determinarsi sulla superficie assoggettata ad occupazione e mai restituita e non sulla minore, ritenuta pari a 4252 mq, effettivamente trasformata.

L’indennità di occupazione avrebbe dovuto quantificarsi quindi in Euro 580.891,58 oltre interessi legali e non nella ritenuta minore somma di Euro 315.083,27. I ricorrenti insistono quindi e comunque nell’annullamento senza rinvio con rideterminazione dell’indennità e gli interessi legali.

Il motivo presenta contenuti di inammissibilità.

La deduzione circa la mancata restituzione delle aree occupate e non irreversibilmente trasformate, destinate ad implementare come tali le superfici su cui calcolare l’indennità di occupazione legittima, è inammissibile in quanto diretta a sostenere una questione di fatto nuova, non portata all’esame del giudice del merito e per la prima volta articolata nel giudizio di cassazione.

Nè la circostanza che i ricorrenti abbiano sul punto denunciato la violazione della norma che presiede al corretto computo della reclamata indennità vale a diversamente qualificare la proposta censura con cui si pone in discussione quella che è una evidenza in fatto.

15. Il ricorso va conclusivamente rigettato con condanna del ricorrente, secondo la regola della soccombenza, alle spese di questa fase del giudizio come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità che vengono liquidate in favore di dell’A.T.E.R.P., Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica regionale della Calabria – Distretto di Reggio Calabria, in Euro 13.000,00, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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