Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28182 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. un., 10/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4043/2020 proposto da:

PAPARAZZI UG, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato HELMUT CLEMENTI;

– ricorrente –

contro

ALMACA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA SIMONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avocato ALBERTA FRANCESCOTTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3080/2018 del TRIBUNALE di TRENTO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Presidente Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione

dell’Autorità giudiziaria tedesca.

 

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso notificato il 17-21/01/2020 la Paparazzi UG (Unternehmergesellschaft) ha chiesto a questa Corte di regolare la giurisdizione sulla domanda nei suoi confronti proposta, con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Trento del 19/01/2018, dalla Almaca srl per il pagamento di Euro 13.500,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di due locali in (OMISSIS), adibiti a ristorante-pizzeria e gelateria, gestiti dall’ingiunta, oggetto di un contratto intercorso tra le parti a seguito di preventivi del 30/01/2016 e 08/03/2016;

in particolare, reso il 02/05/2018 il chiesto monitorio all’esito di invito ad integrazione di documentazione ai sensi dell’art. 640 c.p.c., a quello, notificato il 09/07/2018, si era opposta l’ingiunta con atto di citazione del 13/09/2018, con preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano;

il giudice aveva dapprima rinviato per discussione orale su tale eccezione, ritenendola sorretta da adeguato fumus, ma poi aveva mutato avviso e l’aveva qualificata come allo stato non fondata e tale da essere decisa in uno al merito, “dovendo il contratto qualificarsi più come prestazione di servizi che come vendita e dovendo inoltre ritenersi che l’obbligazione è stata prestata in Italia in via principale con la lavorazione del prodotto poi consegnato in (OMISSIS)”;

resiste con controricorso la Almaca srl;

disposta la trattazione per l’adunanza camerale del 17/11/2020 ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. g), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Pubblico Ministero deposita requisitoria scritta con richiesta di declaratoria della giurisdizione dell’Autorità giudiziaria tedesca, ma le parti depositano dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti per intervenuto accordo tra le parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

le parti hanno agito in giudizio in relazione ad un contratto relativo all’allestimento dei locali in cui erano gestiti il ristorante e la gelateria della committente, mediante fornitura e posa in opera di materiale specifico per gli interni, consistente nell’impiallacciatura del mobilio e dei due locali – da questa gestiti – con pellicole decorate e nel ritaglio e nel montaggio di una lastra in pietra sul bancone del ristorante (o, come rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, nel rifacimento del bancone, nel rivestimento del retro di questo e della porta del bagno, nell’applicazione di foto alla parte rivestita e di adesivi calpestabili);

nell’impostazione della ricorrente committente, l’incarico era stato conferito nei locali aziendali in (OMISSIS) della Paparazzi UG alla Almaca srl, dove l’incaricato di questa si era recato per prendere le dovute misurazioni e dove poi il materiale era stato posto in opera;

a contestazione della pretesa del corrispettivo la committente aveva opposto gli inadempimenti della controparte per vari vizi ed imperfetta esecuzione di quanto messo in opera, tanto da doversi rivolgere ad altra fornitrice per il totale rifacimento dei lavori già oggetto del contratto;

tuttavia, va dato atto della sopravvenuta rinuncia al giudizio, sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le parti e dai loro difensori (con rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 13 L.P.), fatta pervenire a questa Corte il 10/11/2020;

al riguardo (in termini: Cass. Sez. U. ord. 06/11/2020, n. 24897):

– ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il ricorrente può rinunciare al ricorso fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non gli siano state notificate conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380 ter c.p.c.;

– nel caso in esame l’atto di rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione è stato depositato tardivamente, cioè successivamente alla notificazione delle conclusioni del Procuratore Generale ed in prossimità dell’adunanza camerale fissata per la definizione del ricorso;

– sebbene invalido, tuttavia, un tale atto di rinuncia esprime in maniera univoca la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso per regolamento, il che comporta la (sopravvenuta) inammissibilità del ricorso medesimo;

tanto va allora dichiarato anche nella presente fattispecie;

quanto alle spese, la stessa circostanza dell’accordo complessivo tra le parti induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento;

infine, non integrando questo un’impugnazione in senso tecnico, non sussistono i presupposti per l’applicazione del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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