Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28181 del 10/12/2020
Cassazione civile sez. un., 10/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8322/2020 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con
ordinanza n. 433/2020 depositata il 24/02/2020 nella causa tra:
C.A.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
COMUNE DI LICATA;
– resistente non costituitosi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/2/2020 il TAR della Sicilia ha sollevato d’ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. nel procedimento introdotto con ricorso proposto dall’arch. C.A. nei confronti del Comune di Licata, e rimesso al TAR dal Tribunale ordinario di Agrigento.
In particolare il giudice amministrativo ha riferito che il C. aveva ricevuto dal Comune di Agrigento l’incarico di progettazione e direzione dei lavori relativi al trasferimento del mercato rionale ed aveva sottoscritto il disciplinare il 25/2/2002; che il progetto era stato approvato dal RUP del Comune e successivamente finanziato; che tuttavia con Delib. 18 maggio 2002 la Giunta comunale aveva revocato l’incarico e che il C. aveva chiesto l’annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti del Comune con conseguente condanna al risarcimento del danno e/o al pagamento dell’indennizzo L. n. 241 del 1990, ex art. 21 quinquies.
Secondo il TAR la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente era riconducibile ad una situazione soggettiva tutelabile davanti al giudice ordinario con conseguente necessità di sollevare conflitto di giurisdizione.
2. Il C. ed il Comune di Licata non si sono costituiti mentre la Procura generale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
3. Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
E’ principio consolidato di questa Corte che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350). Nella fattispecie in esame l’ente pubblico ha conferito un incarico al professionista, estraneo alla struttura organizzativa dell’ente, nell’ambito dell’esercizio di autonomia privata e non già di potestà amministrativa, in vista dell’instaurazione di un rapporto da ricondurre al lavoro autonomo.
Il C. ha, poi, proposto nei confronti del Comune di Licata una domanda di risarcimento del danno a causa della revoca dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori relativi al trasferimento del mercato rionale.
In applicazione dei criteri del petitum sostanziale e della causa petendi, così come sopra individuati nella richiesta del C. del risarcimento del danno per la lesione di un diritto soggettivo di cui era responsabile il Comune, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario non ravvisandosi alcun esercizio in concreto di potestà amministrativa da parte del Comune di Licata (cfr Cass. SU n. 16580/2010, n. 20222/2012).
4. Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, nulla spese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020