Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28179 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5178/2016 proposto da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3046/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 3046/2015 pubblicata il 14-7-2015, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 3353/2014 del Tribunale di Milano che, nel respingere l’opposizione proposta dal Ministero, aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 17710/2012, avente ad oggetto il pagamento in favore di (OMISSIS) S.p.a. della somma di Euro 11.151,76 in linea capitale, quale corrispettivo per il noleggio di apparecchiature per registrazione multilinea, radiolocalizzazione e monitoraggio ambientale, eseguito in favore delle Procure della Repubblica di Milano, Salerno, Vibo Valentia, Bologna e Locri. La Corte territoriale riteneva che la stipulazione del contratto di noleggio delle menzionate apparecchiature non richiedesse una preventiva procedura di gara selettiva e che il requisito di forma scritta ad substantiam richiesto per i contratti della pubblica amministrazione dovesse ritenersi nella specie soddisfatto, alla luce della produzione documentale, fornita dalla parte appellata, delle offerte scritte formulate alla Procura e delle relative accettazioni. Affermava inoltre che al contratto di diritto privato intercorso tra le parti non potesse essere applicata la disciplina dettata dal testo unico sulle spese di giustizia e che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo fosse stato legittimamente pronunciato sulla base delle fatture emesse da (OMISSIS) S.p.a., non occorrendo il decreto di cui all’art. 168 menzionato testo unico. Infine la Corte d’appello riteneva che, per le stesse. ragioni, data l’indiscussa natura di imprenditore commerciale di (OMISSIS) S.p.a., fossero dovuti gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002.

2. Avverso questa sentenza, il Ministero della Giustizia propone ricorso, affidato a quattro motivi.

3. La (OMISSIS). s.r.l., già s.p.a., e il fallimento (OMISSIS). s.r.l. sono rimasti intimati.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Ministero lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 299 c.p.c.”. Deduce che l’avvocato Gatto, difensore di (OMISSIS). S.p.a., con memoria depositata il 29-4-2015, il cui testo, nelle parti di rilevanza, trascrive nel ricorso, dava notizia dell’intervenuta dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) S.p.a. con sentenza del Tribunale di Milano n. 705 del 24-7-2014. Il ricorrente Ministero rileva che la Corte d’appello non si è pronunciata sull’eccezione di interruzione del giudizio, nè aveva interrotto il medesimo giudizio ed i vizi denunciati inficiano di nullità la sentenza impugnata, considerato che la suddetta comunicazione dell’avvocato Gatto era avvenuta entro il termine per il deposito delle memorie di replica (4-5-2015).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, comma 1, lett. n), art. 5, lett. i-bis, artt. 70, 71, 168, 170 e 171 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Il Ministero si duole del fatto che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso la soggezione del credito azionato alla disciplina del testo unico sulle spese di giustizia e ritenuto che lo stesso credito traesse origine da un contratto, pure in assenza di un unico atto redatto in forma scritta ad substantiam, come prescritto per i contratti della p.a., e di conseguenza che fossero applicabili alla fattispecie – integrante, secondo la Corte, una transazione commerciale – gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002. Richiamando pronunce di questa Corte (Cass. pen. 21757-2006; Cass. pen. 19650/2009 e Cass. n. 24103/2009) evidenzia che è stata ripetutamente affermata l’applicabilità del procedimento amministrativo di liquidazione dei compensi spettanti a gestori di telefonia in materia di intercettazioni telefoniche e che la formulazione letterale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 quanto alle spese straordinarie ed indispensabili, depone chiaramente per l’applicazione estensiva delle norme del medesimo D.P.R. anche alla fattispecie in esame, non essendo stato emanato dall’Amministrazione alcun bando, nè essendo stato stipulato con la società concedente del servizio alcun contratto di locazione di cose mobili.

3. Con il terzo motivo il Ministero lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 17 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 34 e ss. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Il ricorrente rileva che nella fattispecie non si era dato corso ad alcuna procedura selettiva in quanto aveva trovato applicazione il TUSP. Non è consentito alla P.A. di instaurare legittimi rapporti giuridici in assenza di un documento scritto proveniente dall’organo competente ad esternare la volontà dell’Ente e non era possibile qualificare il rapporto tra le parti in termini di obbligazione contrattuale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando l’erronea applicazione degli interessi nella misura ivi prevista, per difetto di un rapporto contrattuale tra le parti.

5. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle altre censure.

Nel corso del giudizio d’appello il difensore di (OMISSIS). S.p.a., con memoria depositata il 29-4-2015, il cui testo, nelle parti di rilevanza, il Ministero trascrive nel ricorso, dava notizia della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS) S.p.a., intervenuta con sentenza del Tribunale di Milano n. 705 del 24-7-2014, dopo l’instaurazione del giudizio di secondo grado.

La suddetta comunicazione dell’avvocato era stata effettuata entro il termine per il deposito delle memorie di replica (4-5-2015) e il giudizio avrebbe dovuto dichiararsi interrotto (Cass. n. 9124 del 2017; Cass. n. 14472 del 2017; Cass. n. 27165 del 28/12/2016; Cass. n. 5650 del 07/03/2013).

Il mancato rilievo da parte del giudice d’appello dell’interruzione del processo implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all’art. 383 c.p.c., alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell’evento interruttivo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA