Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28178 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21511/2014 R.G. proposto da:

S.A., G.S., L.T.M.,

V.M.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Casagni Federica, rappresentati e

difesi dall’avvocato Paleologo Antonino, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Giuseppe,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.A., G.S., L.T.M.,

V.M.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Trionfale n. 21,

presso lo studio dell’avvocato Casagni Federica, rappresentati e

difesi dall’avvocato Paleologo Antonino, giusta procura a margine

del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

Sindaco del Comune Di Palermo, nella qualità di Commissario Delegato

per l’emergenza traffico;

– intimato –

avverso la sentenza n. 269/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 269/2014 depositata il 24-2-2014, la Corte d’Appello di Palermo, pronunciando in unico grado, determinava in complessivi Euro 102.200,00 l’indennità definitiva di espropriazione dovuta a G.S., L.T.M., S.A. e V.M.R. per l’espropriazione degli immobili indicati nella motivazione della sentenza, ordinando al Comune di Palermo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma suddetta, detratto quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal giorno dell’occupazione del terreno fino a quello del deposito. La Corte territoriale, accogliendo l’opposizione del Comune di Palermo, riteneva che l’indennità dovesse calcolarsi alla stregua della destinazione urbanistica alla data di emanazione del decreto di esproprio (F22, corrispondente a deposito tram) ai sensi dell’art. 32 T.U.E., e non in base alla previgente destinazione industriale (D1). La Corte d’appello escludeva dalla valutazione della stima i corpi di fabbrica rilevati sul terreno al momento dell’immissione in possesso in quanto realizzati abusivamente e rigettava la richiesta di detrazione dall’indennità dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione di detti immobili abusivi, nell’importo eccedente quello indicato dal CTU, richiamando il prezzario per i lavori pubblici della Regione Sicilia pubblicato sulla G.U.R.S. del 24-4-2009.

2.Avverso questa sentenza, G.S., L.T.M., S.A. e V.M.R. propongono ricorso affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso dal Comune di Palermo, che propone ricorso incidentale, a cui resistono con controricorso i ricorrenti principali. Il Sindaco del Comune di Palermo nella qualità di Commissario Delegato per l’emergenza traffico è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con unico articolato motivo i ricorrenti lamentano “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte d’Appello di Palermo tenuto conto, nell’individuare il valore dell’area espropriata, della presenza di un vincolo preordinato all’esproprio”. Ad avviso dei ricorrenti il vincolo preordinato all’esproprio è stato imposto con la variante urbanistica da cui era derivata la qualificazione di zona omogenea F-22 dell’area in cui sono situati i terreni ablati e la suddetta variazione della destinazione urbanistica è stata apportata in occasione dell’approvazione del progetto di opera pubblica. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 32 T.U.E. la Corte territoriale non avrebbe dovuto tenere conto del vincolo preordinato all’esproprio e la stima avrebbe dovuto effettuarsi in base alla precedente destinazione urbanistica D-1, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11022/2013), nonchè come affermato anche dalla stessa Corte d’Appello di Palermo con le sentenze n. 834/2013, 58/14, 1105/2014 e 1122/2014, concernenti la medesima vicenda espropriativa ed allegate al ricorso. Chiedono pertanto i ricorrenti che la sentenza sia cassata e la causa decisa nel merito, con la determinazione dell’indennità, come da calcoli riportati in dettaglio nel ricorso, nell’importo complessivo di Euro 290.768,50.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune di Palermo lamenta che la Corte territoriale abbia attribuito, presumibilmente per mera disattenzione, gli interessi legali sull’indennità di esproprio con decorrenza dalla data di occupazione (2-7-2007) invece che dalla data del decreto di espropriazione (6-10-2009). Richiamando principi affermati da questa Corte (Cass. n. 1596/2012 e n. 13456/2011), sottolinea che il credito per interessi legali è accessorio a quello principale costituito dall’indennità di espropriazione e non può che avere il medesimo termine di decorrenza di quest’ultimo.

3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta che erroneamente la Corte territoriale abbia valutato in complessivi Euro 17.900, in conformità all’indicazione del C.T.U., i costi di demolizione del fabbricato abusivo e di trasporto, invece che nella maggior somma di Euro 40.470,56 richiesta dallo stesso Comune. Ad avviso dell’Ente la Corte territoriale ha azzerato il costo degli oneri di accesso e conferimento alla discarica senza alcuna motivazione, nonchè senza tenere conto di circostanze oggettive che determinano un maggior costo per l’Amministrazione.

4. Il motivo di ricorso principale è infondato.

4.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, con un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che “La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un’altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell’atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere con formativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell’area, e ciò in quanto la realizzazione dell’opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicchè, ove l’area su cui l’opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica” (da ultimo Cass. n. 10325/2016; Cass. n. 23572/2017 e Cass. n. 16084/2018).

4.2. I ricorrenti principali, assumendo la natura espropriativa del vincolo imposto con la variante urbanistica da cui è derivata la classificazione di zona omogenea F-22 dell’area in cui sono situati i terreni ablati, si limitano a rimarcare esclusivamente che la variante era finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica, ossia del sistema tranviario della città di Palermo.

Alla stregua dei criteri discretivi tra vincoli conformativi ed espropriativi di cui si è appena detto, l’allegazione in cui si sostanzia la censura non è all’evidenza da sola sufficiente a connotare quale espropriativo il vincolo di cui trattasi.

Come chiarito da questa Corte, il vincolo si rivela come preordinato all’esproprio – restando quindi irrilevante ai fini della determinazione della indennità di espropriazione- al concorrere di tutti i seguenti presupposti: a) che si traduca in un’imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia d’esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; b) che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l’espropriazione del bene; c) che l’imposizione determini l’inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio (Cass. n. 10325/2016 già citata).

Il Comune controricorrente sottolinea che la variante urbanistica di cui si discute coinvolgeva l’intera area urbanizzata del Comune in quanto l’opera pubblica era finalizzata alla realizzazione del sistema tranviario della città di Palermo per fronteggiare l’emergenza traffico della città e che la variante non era, quindi, riferibile specificamente al bene di proprietà dei ricorrenti principali per la localizzazione di una determinata opera pubblica. I ricorrenti principali non hanno allegato la sussistenza di detto ultimo presupposto, nè degli altri, in concorso, sopra indicati, sicchè la censura è priva di fondamento.

5. E’ fondato il primo motivo di ricorso incidentale, da ritenersi ammissibile, così disattendo l’eccezione sollevata dai ricorrenti principali, in quanto la doglianza espressa è chiara e comprensibile, nonostante la mancata indicazione delle norme violate (Cass. n. 21819 del 2017 e Cass. n 25044 del 2013).

5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 19851 del 2015 e Cass. n. 13456 del 2011) ” In caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all’emissione del decreto di espropriazione per pubblica utilità, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell’intero ammontare dell’indennità giudizialmente accertata, gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l’anteriorità del giudizio di opposizione, atteso che soltanto con il decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all’indennità e solo dalle relative date può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi”.

5.2. Anche nella fattispecie in esame il decreto di esproprio è intervenuto in data 6-10-2009, ossia nel corso del giudizio di primo e unico grado, e la Corte territoriale ha dichiarato dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione, previa detrazione di quanto eventualmente già versato dal Comune per lo stesso titolo, dal giorno dell’occupazione del terreno, mentre gli interessi legali di natura compensativa sono dovuti dalla data del decreto di esproprio fino a quella del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.

6. Il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

6.1. La doglianza riguarda la valutazione di elementi fattuali, chiedendo il Comune che venga effettuata una detrazione ulteriore dall’indennità di espropriazione, riconducibile al costo di accesso alla discarica, che il giudice di merito ha, motivatamente, ritenuto di non riconoscere. La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (tra le tante Cass. n. 16467/2017). La censura si risolve, pertanto e inammissibilmente, in una richiesta di nuovo apprezzamento di fatto.

7. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, il secondo motivo di ricorso incidentale è dichiarato inammissibile e il primo motivo di ricorso incidentale deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto. Poichè la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarato che gli interessi legali sull’indennità di espropriazione come liquidata con la sentenza impugnata sono dovuti dalla data del decreto di esproprio fino a quella del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ferme le restanti statuizioni di cui alla sentenza impugnata, compresa quella di condanna degli attuali ricorrenti principali alla rifusione in favore del Comune di Palermo delle spese di lite.

8. Avuto riguardo alla parziale soccombenza del Comune controricorrente, le spese del giudizio di legittimità sono compensate nella misura di un terzo, e i ricorrenti principali sono condannati alla rifusione delle residue spese, liquidate nella misura di due terzi come in dispositivo.

9. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che gli interessi legali sull’indennità di espropriazione come liquidata con la sentenza impugnata sono dovuti dalla data del decreto di esproprio fino a quella del deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ferme le restanti statuizioni di cui alla sentenza impugnata, anche sulle spese di lite.

Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità e condanna i ricorrenti principali alla rifusione delle residue spese, liquidate, nella misura dei due terzi, in Euro 3.000 per compensi e Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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