Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28177 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. un., 10/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34017/2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO con

ordinanza n. 13058/2019 depositata il 14/11/2019 nella causa tra:

C.S., D.L.;

– ricorrenti non costituitesi in questa fase –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario per il

risarcimento dei danni chiesti iure proprio da D.L. e

C.S..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

la controversia attiene alla domanda proposta, inizialmente dinanzi al Tribunale di Napoli, da D.L. e C.S., in qualità di eredi del M.llo C.A., nei confronti del Ministero della Difesa e volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis derivanti e ricollegabili alla morte del de cuius, deceduto a causa dell’infermità “carcinoma renale IV stadio”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, per aver il Ministero convenuto ignorato le informazioni in suo possesso circa la presenza di uranio impoverito nelle aree interessate dalla missione di pace delle Nazioni Unite in Bosnia – Erzegovina è i conseguenti pericoli per la salute dei militari partecipanti – tra cui C.A. – nonchè per aver omesso di adottare misure protettive per i militari inviati in Bosnia e per aver ignorato le cautele adottate in altri paesi impegnati nella stessa missione;

con sentenza n. 11940/13 il Tribunale di Napoli dichiarò il proprio difetto di giurisdizione;

D.L. e C.S., nella già dedotta qualità, riassunsero il processo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e pure in quella sede si costituì il Ministero della Difesa;

quel Giudice Amministrativo, con ordinanza n. 13058/2019, pubblicata il 14 novembre 2019, rilevato che il ricorso proposto dinanzi a sè, limitatamente alla parte in cui le ricorrenti hanno agito per il risarcimento dei danni iure proprio, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione;

in particolare, il TAR ha ritenuto che “l’azione proposta dalle ricorrenti iure hereditatis appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell’Amministrazione l’aver ignorato le informazioni in suo possesso circa la presenza di uranio impoverito nelle aree interessate dalla missione di pace delle Nazioni Unite in Bosnia/Erzegovina e i conseguenti pericoli per la salute dei militari partecipanti – tra cui il defunto C. – nonchè la mancata adozione di misure protettive per i militari inviati in Bosnia e l’aver ignorato le cautele adottate da altri Paesi impegnati nella stessa missione e, perciò, l’aver tenuto una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell’impegno del militare, senza adempiere all’obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni”; quel Giudice ha, altresì, ritenuto che “l’azione proposta dalle ricorrenti iure proprio appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario poichè, da un lato, le esponenti sono estranee al rapporto di impiego del loro congiunto e, dall’altro, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego”;

il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al risarcimento dei danni chiesti iure proprio da D.L. e C.S., con le conseguenze di legge;

rilevato che:

queste Sezioni Unite hanno già affermato, in analoga controversia, che “la domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione del proprio congiunto all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacchè fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta al ristoro dei danni subiti “iure proprio” dagli attori, atteso che del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi” (Cass., sez. un., ord., 5/05/2014, n. 9573);

ritenuto che:

alla luce del principio sopra riportato, il proposto conflitto sia fondato e debba, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario quanto all’azione proposta iure proprio; vada disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

non vi sia luogo a statuire sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’azione proposta iure proprio;

dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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