Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28176 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 31/10/2019), n.28176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22255/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico, 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 210/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da C.A., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che(confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio, per la valutazione della condizione personale del ricorrente stesso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese d’origine: (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e della L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, e dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 della Cedu.

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte d’Appello ha preso in considerazione tali dichiarazioni, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della status di rifugiato o della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, il ricorrente contesta l’accertamento dell’insussistenza di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato in Senegal, con argomento di puro merito, trascrivendo un report di Amnesty International.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè si basa su nuovi presupposti di fatto non oggetto di accertamento da parte dell,a Corte d’Appello e sui quali nulla è riportato in riferimento alla loro eventuale inclusione sui motivi di gravame.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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