Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28176 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28176 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22250-2016 proposto da:
FOTO N1ARY DI MUNZONE GIUSEPPE & C.SNC, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CASEITA mATTET 239, presso lo studio dell’avvocato

SERGIo TROPEA, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO
TARANTO;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controri corrente –

C .0

.4.

Data pubblicazione: 24/11/2017

contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 3659/18/2015 della COMMISSIONE

DISTACCATA di CATANIA, depositata il 03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. I’J\TRICO
M AN ZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 26 febbraio 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 87/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Catania che
aveva accolto il ricorso della Foto MatT di NIunzone Giuseppe e C. snc
contro la cartella di pagamento IVA ed altro 1991. La CTR osservava
in particolare che in base all’art. 138, legge 388/2000, contrariamente a
quanto affermato dalla CTP, per effetto delle sospensioni legali dei
termini di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti nelle
Provincie siciliane colpite dal sisma del 1990 dovevano considerarsi al
contempo sospesi i termini decadenziali per l’emissione degli atti
impositivi/riscossivi e quindi tempestiva l’emissione della cartella
esattoriale impugnata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Ric. 2016 n. 22250 sez. MT – ud. 09-11-2017
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta violazione/ falsa applicazione degli artt. 138, legge
388/2000, 25, d.P.R. 602/1973, 1, commi 5 bis-ter, d.l. 106/2005,

dell’azione impositiva/riscossiva per effetto delle sospensioni dei
pagamenti delle imposte disposte dalla normativa di agevolazione delle
popolazioni colpite dal sisma siciliano del 1990.
I,a censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la
disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con
modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione
dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento,
trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai
contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l’art. 138, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire un’ampia
rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo,
prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso
dall’ufficio» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16074 del 14/07/2014, Rv.
632339 – 01).
La sentenza impugnata collide radicalmente con il principio di diritto
di cui al citato arresto giurisprudenziale, risultando in fatto pacifico che
la società contribuente non si è avvalsa della facoltà di rateazione del
versamento dei tributi previsto dalla normativa agevolativa de qua,
sicchè il termine decadenziale per l’emissione dell’atto riscossivo
impugnato deve considerarsi irrimediabilmente scaduto il 31 dicembre
1997, trattandosi di somme dovute per l’annualità fiscale 1991.

Ric. 2016 n. 22250 sez. MT – ud. 09-11-2017
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poiché la CFR ha affermato la proroga dei termini di decadenza

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il
secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel
merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto
il ricorso originario della società contribuente.
Stante il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità e

compensate tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito accoglie il ricorso originario della società contribuente;
compensa integralmente tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Roma, 9 novembre 2017

l’esito alterno del giudizio, le spese processuali vanno integralmente

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