Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28175 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28175 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22198-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CRESCENTINESE;

– intimata avverso la sentenza n. 247/26/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARI:\ REGIONALE di TORINO, depositata il 22/02/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 15 gennaio 2015 la Commissione tributaria
regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dalla Unione
Sportiva Dilettantistica Crescentinese e respingeva l’appello incidentale
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 53/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Vercelli che
aveva parzialmente accolto il ricorso di detta Associazione contro
l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. La CTR
osservava in particolare che essendo l’associazione contribuente
affiliata al CONI ed alla FIGC nonché avendo regolarmente
partecipato alle competizioni da tali Enti organizzati ed essendo perciò
anche iscritta al Registro nazionale delle Associazioni e Società
sportive dilettantistiche, alla medesima andava senz’altro riconosciuto
il regime agevolato previsto dalle correlative disposizioni legislative e
pertanto doveva affermarsi l’infondatezza delle pretese fiscali, portate
dall’atto impositivo impugnato, basantesi sul disconoscimento dei
presupposti di applicabilità di tale regime.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata associazione non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa
applicazione degli artt. 148, TUIR, 4, d.P.R. 633/1972, 1, legge
Ric. 2016 n. 22198 sez. MT – ud. 09-11-2017
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Rilevato che:

398/1991, poiché la CTR ha ritenuto sufficiente presupposto di
applicabilità del regime fiscale agevolato delle associazioni sportive
dilettantistiche la circostanza che la contribuente fosse affiliata al
CONI/alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e
svolgesse regolarmente l’attività sportiva organizzata da detti Enti di

La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista
dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle
associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della
veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva
dilettantistica), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di
lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può
ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale
dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Sez. 5, Sentenza n.
16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 – 01);
-«Affinché un’associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA c di IRPEG,
rispettivamente, dall’art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall’art. 111
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta
sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è
necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno
rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse» (Sez. 5, Sentenza n.
8623 del 30/05/2012, Rv. 622732

01).

La sentenza impugnata è chiaramente contrastante con i principi di
diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali sia perché ha ritenuto
presupposto sufficiente per l’applicazione del regime fiscale agevolato

de quo l’affiliazione al CONI ed alla FIGC sia perché ha completamente
Ric. 2016 n. 22198 sez. MT – ud. 09-11-2017
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promozione sportiva.

omesso qualsiasi considerazione sulla conformazione statutaria
dell’associazione contribuente alle specifiche prescrizioni date dall’art.
148, TUIR ed altresì sull’effettiva attuazione delle previsioni statutarie
stesse, essendo stato ciò contestato con l’avviso di accertamento
impugnato e non contro provato dalla contribuente medesima.

dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 9 novembre 2017

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo

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