Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28174 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21162-2018 proposto da:

M.N., S.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI BATTISTA CONTE, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ALESSANDRO DONDERO, SIMONA CHIARI;

– ricorrenti-

contro

BANCO BPM SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO DE FEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ARTURO BOTTI;

– controricorrente –

contro

2 WORLDS SRL, divenuta titolare di un portafoglio di crediti del

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del Procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE

14, presso lo studio dell’avvocato MARCO PESENTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAPUTI;

– controricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI SC già BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI SORISOLE E LEPRENO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 3/5/2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal Banco di De sio e della Brianza s.p.a., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale S.D. e il coniuge M.N. (debitore, quest’ultimo, della banca attrice, a titolo fideiussorio) avevano disposto l’istituzione di un fondo patrimoniale;

che, con la medesima decisione, la corte territoriale ha esteso l’inopponibilita dell’atto impugnato anche nei confronti del Banco Popolare S.C. e della Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli S.C., intervenuti in giudizio;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, confermata la legittimità dell’intervento spiegato dalle banche diverse dall’originaria attrice, ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta, anche nei riguardi delle parti intervenute;

che, avverso la sentenza d’appello, M.N. e S.D. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la 2 Worlds s.r.l. (cessionaria dei crediti del Banco di Desio e della Brianza s.p.a.) la BCC Bergamo e Valli SC e il Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare S.C.), resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla pro posta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 105 c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c., nonchè per violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., e dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto legittimo l’intervento spiegato dagli

istituti bancari diversi dall’originaria attrice, in violazione dei principi di legge applicabili in materia di intervento processuale;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

che, in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);

che, nel caso di specie, il giudice a quo ha confermato la legittimità dell’intervento spiegato dagli istituti bancari diversi dall’originaria attrice uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore e interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, è da reputarsi alla stregua di un intervento adesivo autonomo (Sez. 3 -, Sentenza n. 5621 del 07/03/2017, Rv. 643392 – 01);

che, infatti, secondo il richiamato insegnamento della Corte di legittimità, un tale intervento, pur facendo valere un diritto non relativo all’oggetto del giudizio, essendo diverso il credito di cui si chiede tutela rispetto a quello già dedotto dall’attore, dipende però dal titolo originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridico generatore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revoca ex art. 2901 c.c.), così da palesarsi come rapporto giuridico ad esso connesso per dipendenza;

che tale fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti è rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che origina il c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cui confronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sia l’attore, che l’interventore, chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell’atto pregiudizievole ai sensi dell’art. 2901 c.c.);

che, inoltre, l’unicità dell’atto dispositivo pregiudizievole per entrambi i creditori comporta, nell’ipotesi di specie (crediti antecedenti ad esso), anche l’identità del profilo soggettivo che opera come ulteriore presupposto dell’azione revocatoria ordinaria rispettivamente proposta, giacchè si rende sufficiente la mera consapevolezza, in capo agli stessi debitore alienante e terzo acquirente, dell’identico fatto, ossia proprio della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo dovuta al medesimo atto dispositivo (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 5621 del 07/03/2017, in motiva zione);

che, rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, gli odierni ricorrenti hanno sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di asserzioni non adeguatamente argomentate o l’interpretazione di fonti normative da ritenersi non decisive o pertinenti;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale

erroneamente ritenuto sussistenti tutti presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, sulla base di una scorretta vantazione degli elementi di prova acquisiti, nonchè per aver trascurato l’ammissione dei mezzi di prova invocati in relazione al punto concernente la con creta Insussistenza di detti presupposti;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la de nuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (ope razione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, infatti, osserva il Collegio come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’art. 2729 c.c.), non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresen tativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il

giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del secondo motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acqui siti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe in corso il provvedimento impugnato;

che, peraltro, la censura illustrata dai ricorrenti non contiene neppure alcuna denuncia del paradigma di cui all’art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

che, sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa ai di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalie parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “vantazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motiva zione);

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che parimenti infondate devono ritenersi le censure avanzate con riguardo all’erronea omessa valutazione degli elementi istruttori proposti;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti da rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza è non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

che, nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione della sostanziale irrilevanza delle circostanze di fatto indicate dagli odierni ricorrenti come asseritamente decisive al fine di attestare l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, avendo il giudice a quo espressamente indicato le ragioni di fatto e di diritto a fondamento di detta rilevanza;

che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dai giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta comprovata la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento delle diverse azioni revocatone spiegate, tanto rilevando, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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