Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28174 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20082/13 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dagli avv.ti Nino Scripelliti, Elena Bellandi e Ornella

Manfredini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima,

in Roma, via G. Avezzana, n. 1, int. 3;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Toscana n. 57/05/12 depositata in data 29 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), avviso di accertamento nei confronti di M.A., esercente l’attività di tassista in Firenze, rideterminando, per l’anno 2003, il reddito in Euro 44.21,00 a fronte di quello dichiarato di Euro 6.505,00.

2. La Commissione tributaria provinciale di Firenze adita rigettava il ricorso, ritenendo che il contribuente non avesse fornito elementi atti a disattendere l’accertamento operato dall’Ufficio.

In esito all’appello proposto dal contribuente, che lamentava che l’accertamento di maggior reddito – basato su un dato del tutto inaffidabile, quale la lunghezza media di ogni corsa – era stato effettuato pur in presenza di una dichiarazione in linea con lo studio di settore ed in assenza di qualsiasi contestazione sulla attendibilità della contabilità, la Commissione regionale della Toscana, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riduceva il reddito accertato nella misura del 20 per cento.

Riteneva, in particolare, che a fronte degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione, aventi indubbia rilevanza, non era possibile pervenire ad una quantificazione certa del reddito d’impresa del contribuente e, pertanto, reputava congruo ridurlo del 20 per cento.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione M.A., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. inviata tramite PEC.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate che propone anche ricorso incidentale, con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si rende necessario valutare l’ammissibilità della memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., tramessa dal difensore del ricorrente a mezzo posta elettronica certificata e pervenuta all’indirizzo PEC di questa Sezione in data 6 novembre 2020, allorquando non era più operante il Protocollo d’intesa del 9 aprile 2020, sottoscritto tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine forense, che ha esaurito i suoi effetti in data 31 luglio 2020.

1.1. La questione riveste particolare rilevanza perchè il processo telematico non è stato ancora esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che è tuttora un processo analogico, con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria D.L. n. 179 del 2012 ex art. 16, convertito dalla L. n. 221 del 2012.

Tale impedimento – transitorio – ha indotto la giurisprudenza di legittimità a esaminare, con diverse interpretazioni, il tema della legittimità della trasmissione con mezzi diversi, da parte dei difensori, di atti che devono essere depositati nell’ufficio del giudice.

1.2. Con particolare riguardo alla presentazione delle memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., questa Corte, con alcune pronunce (Cass., sez. 63, 19/01/2017, n. 1349; Cass., sez. 6-3, 7/02/2017, n. 3264 e Cass. sez. 6-2, 3/03/2017, n. 5460), ha ritenuto irrituale il deposito delle memorie trasmesse a mezzo PEC.

Nella stessa linea, è stato affermato che “In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essedo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso ed il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole” (Cass., sez. 6-3, 10/08/2017, n. 19988).

Si è, in particolare, spiegato che l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria ex art. 378 c.p.c., poichè questo ultimo termine è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo, rispetto all’udienza di discussione, ritenuto necessario dal legislatore (Cass., sez. 1, 5/03/2019, n. 6386) e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass., sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).

In applicazione del medesimo principio, questa Corte ha affermato che le memorie ex art. 380-bis. 1 c.p.c., se depositate a mezzo posta, vanno dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia il disposto dell’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 (Cass., sez. 1, 27/04/2020, n. 8216; Cass., sez. 6-3, 27/11/2019, 31041; Cass., sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).

1.3. Le argomentazioni che sorreggono le pronunce sopra richiamate perdono consistenza nel caso di trasmissione della memoria a mezzo PEC, in ragione della sostanziale contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la consegna telematica e tenuto conto che la diversa modalità di deposito non impedisce che l’atto, seppure pervenuto presso la Cancelleria con modalità diverse dal deposito cartaceo, possa essere preso in considerazione dal Collegio se posto alla sua attenzione.

Infatti, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall’indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo d’ufficio a disposizione del Collegio e delle altre parti, risulta pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria entro un tempo ragionevole, dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria.

1.4. Tale conclusione risulta rafforzata dalla considerazione che, per espressa previsione di legge (abrogato D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, e ora vigente medesimo D.Lgs., art. 6, comma 1), la posta elettronica certificata viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno. L’equivalenza trova ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all’identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione dell’atto, documentabile, nel caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e della ricevuta di accettazione.

1.5. Anche in sede penale, d’altro canto, sebbene resti fermo l’orientamento prevalente secondo il quale nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti nè per il deposito presso gli uffici, perchè l’utilizzo di tale strumento informatico – ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo), altra parte della giurisprudenza penale ha affermato che le istanze irritualmente pervenute con modalità diverse dal deposito ex art. 121 c.p.p. “possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione” (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Di Russo, relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato; Sez. 2, n. 47427 del 7/11/2014, Pigionanti).

1.6. Per l’ammissibilità del deposito irrituale della memoria a mezzo posta elettronica certificata depone, d’altro canto, il principio cardine di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c. (Cass., Sez. U, 3/11/2011, n. 22726; Cass., sez. U, 18/04/2016; n. 7665; Cass., sez. 2, 12/05/2016, n. 9772), siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire; con conseguente irrilevanza della eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato.

E’ stato, infatti, rilevato “che l’applicazione di tale principio consente di effettuare un ragionevole bilanciamento dei molteplici principi e valori in gioco che sono immanenti al “giusto processo” e non possono certamente essere recessivi rispetto alle forme e modalità con le quali viene configurato il processo da parte del legislatore nell’esercizio dell’ampia discrezionalità che gli compete in materia” (Corte Cost., sentenze n. 216 del 2013 e n. 243 del 2014).

Muovendosi in tale prospettiva, le Sezioni Unite di questa Corte, esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, con la sentenza del 4 marzo 2009, n. 5160, sono giunte alla conclusione che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e in nessun caso da quello di spedizione (in senso conforme, Cass., sez. 1, 17/06/2015, n. 12509)

1.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, può dunque ritenersi che la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., tempestivamente consegnata alla cancelleria di questa sezione a mezzo di PEC proveniente dall’indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, costituisce difesa utilizzabile e può essere legittimamente esaminata da questo Collegio, essendo stato il relativo file regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.

2. Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato “motivazione inesistente e/o meramente apparente. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – il contribuente lamenta che la sentenza è sostanzialmente priva di motivazione e non consente di comprendere come i giudici di merito siano pervenuti alla decisione.

3. Con il secondo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assume che la Commissione tributaria regionale, sovrapponendo e confondendo gli elementi indiziari su cui l’Ufficio si è basato per giustificare l’esistenza di gravi incongruenze tra redditi dichiarati e redditi desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività con quelli utilizzati per la ricostruzione, in via analitico induttiva, del reddito accertato, è pervenuta ad adottare una decisione “equitativa” con la quale, in modo contraddittorio, ha riconosciuto, da una parte, l’insufficienza ed inadeguatezza degli elementi utilizzati dall’Ufficio a consentire la quantificazione del reddito d’impresa e, dall’altro, ha proceduto ad una riduzione percentuale dello stesso, riduzione che presuppone, invece, il riconoscimento della legittimità e sufficienza degli elementi indiziari utilizzati per la ricostruzione del reddito.

4. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per omessa pronuncia sui motivi di gravame ed eccependo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si duole che i giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado, con i quali aveva rilevato l’erroneità del metodo ricostruttivo del reddito utilizzato dall’Ufficio, evidenziando che: a) aveva dichiarato una resa chilometrica conforme a quella prevista dal Piano tariffario approvato dal Comune di Firenze e coerente con quella prevista dagli studi di settore; b) prendendo in considerazione proprio una delle corse possibili prevista dal Piano Tariffario, ossia quella verso l’aeroporto di Pisa, a cui l’avviso di accertamento faceva espresso riferimento, si otteneva una resa chilometrica perfettamente in linea con quella dichiarata; c) la ricostruzione induttiva dei ricavi non era assistita da presunzioni gravi, precise e concordanti, atteso che la “corsa media” individuata dall’Ufficio nella percorrenza di km. 3,2, ovvero il dato principale utilizzato dall’Ufficio nella ricostruzione dei ricavi, non trovava alcun riscontro in tariffa, ma soltanto nel comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Firenze del 13 febbraio 2007, che si riferiva ad uno studio inesistente; d) nel dato dei chilometri annui indicati nello studio di settore erano compresi i chilometri a vuoto e quelli relativi al percorso di ritorno successivo ad ogni corsa, senza il cliente a bordo, e, dunque, del tutto improduttivi di ricavi.

Con la memoria depositata in grado di appello aveva ulteriormente precisato, in replica alle difese della controparte, che l’Ufficio non aveva disconosciuto i costi dichiarati o la contabilità, ma aveva solo rideterminato il reddito d’impresa, e che il turno giornaliero di dodici ore rappresentava l’arco temporale all’interno del quale il tassista poteva scegliere quanto e come lavorare.

La Commissione regionale non aveva esaminato le suddette censure rivolte alla sentenza di primo grado.

5. Con il quarto motivo il contribuente deduce motivazione insufficiente ed erronea applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427; motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia e conseguente erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e degli artt. 2727 e 2729 c.c.

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, si limita a richiamare alcuni elementi utilizzati dall’Ufficio, costituenti semplici indizi, generici e non verificabili, e, come tali, inidonei a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell’accertamento, ed omette di valutare le risultanze di causa suscettibili di condurre ad una diversa decisione, ossia all’integrale annullamento dell’accertamento, quali le percorrenze medie ed il costo medio di una corsa.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per essere la motivazione, non solo succinta, ma inesistente, risolvendosi in una affermazione apodittica che non spiega i motivi per cui, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, siano stati rideterminati in misura minore i ricavi e quindi la base imponibile, nè indica le prove sulla base delle quali si è proceduto alla riduzione del reddito accertato.

7. Con il secondo motivo, in via subordinata, censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè i giudici di appello non chiariscono il percorso seguito per ritenere necessario un abbattimento del reddito accertato, nè come sono giunti alla individuazione di una percentuale di riduzione pari al 20 per cento piuttosto che ad una maggiore o minore.

Con l’avviso di accertamento era stata presa in considerazione, in via del tutto prudenziale, una tariffa minima complessiva di Euro 6,87 che, a prescindere dalla conoscenza del piano tariffario approvato per la categoria, risultava, sulla base della comune esperienza, di per sè esigua, per cui la riduzione del reddito accertato, operata dai giudici di appello, non era giustificata.

8. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi incentrati sul vizio assoluto di motivazione della decisione impugnata, sono infondati e non possono essere accolti.

8.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

8.2. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass., Sez. U., 3/11/2016, n. 22232).

La motivazione è, quindi, solo apparente quando, benchè graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 6-5, 15/06/2017, n. 14927).

8.3. La motivazione della sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica e lacunosa, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un’ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, 7/04/2014, n. 8053). Infatti, la C.T.R. ha ritenuto gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio – quali lo svolgimento dell’attività in una città di grande flusso turistico e nella fascia oraria più remunerativa, il costo medio della corsa che, rapportato al reddito d’impresa dichiarato, conduce ad un numero esiguo di corse giornaliere idonei a supportare l’accertamento analitico induttivo, ma ha al contempo considerato non possibile pervenire, sulla base dei medesimi elementi, ad una quantificazione certa del reddito d’impresa del contribuente ed ha, conseguentemente, proceduto ad una rideterminazione del reddito accertato, previa sua riduzione.

Le argomentazioni svolte e poste a fondamento del decisum esplicitano le ragioni della decisione, per cui eventuali profili di apoditticità e insufficienza della motivazione, anche se sussistenti, non viziano tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente (Cass., sez. 6-5, 17/03/2015, n. 5315; Cass., sez. 6-5, 7/04/2017, n. 9105).

9. Il quarto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che possono essere scrutinati congiuntamente perchè volti a denunciare l’insufficienza della motivazione su fatti decisivi della controversia, oltre che una erronea applicazione delle regole che devono guidare il ragionamento presuntivo, sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi.

9.1. La Commissione regionale, pur avendo in premessa riconosciuto la legittimità dell’accertamento analitico induttivo del reddito effettuato dall’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ha poi diminuito l’ammontare dei ricavi attraverso una riduzione di natura equitativa nella misura del 20 per cento.

La conclusione a cui pervengono i giudici regionali risulta viziata in quanto il ragionamento svolto non è supportato dalla dimostrazione di fatti certi ed appare frutto di una motivazione insufficiente che approda ad un risultato non consentito dall’ordinamento.

Infatti, una volta accertata la legittimità della rettifica del reddito, ai sensi dell’art. 39 citato, sulla base dell’esistenza di elementi indiziari ritenuti di “indubbia rilevanza”, la C.T.R. non poteva procedere ad una riduzione del reddito accertato nella misura del 20 per cento in base ad un ragionamento di tipo equitativo, criterio del tutto irrituale ed estraneo al processo tributario.

9.2. Posto che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione merito”, in quanto non è solo diretto alla eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio, il giudice tributario che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma per ragioni di carattere sostanziale relative alla determinazione del quantum imponibile o dell’imposta, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, procedere egli stesso alla corretta quantificazione della pretesa impositiva, riconducendola alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., sez. 5, 3/08/2007, n. 17127; Cass., sez. 5, 12/07/2006, n. 15825).

Tale operazione di rideterminazione del reddito o dell’entità del tributo non può, tuttavia avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto e deve essere suffragata da una motivazione adeguata contenente la chiara esposizione delle circostanze di fatto, desunte dal materiale probatorio agli atti, e delle ragioni di diritto poste alla base della rideterminazione dell’imponibile (Cass., sez. 5, 2019, n. 10658; Cass., sez. 5, 24/09/2019, n. 23714; Cass., sez. 5, 28/06/2016, n. 13294).

Per univoco orientamento di questa Corte, il ricorso ad un ragionamento di tipo equitativo non è consentito al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio (Cass., sez. 5, 3/09/2001, n. 11354; Cass., sez. 5, 21/11/2005, n. 24520; Cass., sez. 5, 24/02/2010, n. 4442; Cass., sez. 6-5, 21/12/2015, n. 25707; Cass., sez. 3, 23/03/2018, n. 7534; Cass., sez. 5, 31/10/2018, n. 27862; Cass., sez. 5, 25/06/2019, n. 16960).

9.3. La motivazione della decisione impugnata risulta, dunque, carente ed illogica perchè i ricavi sono stati sostanzialmente determinati, in assenza di altri elementi, in base ad una valutazione puramente soggettiva della Commissione regionale, attraverso una argomentazione che mira a dare rilievo ad elementi di determinazione del reddito non fondati su specifici elementi probatori e che non consente di sapere come e perchè si sia giunti all’individuazione di quella determinata percentuale di abbattimento (pari al 20 per cento) piuttosto che ad un’altra maggiore o minore, nè se l’apprezzamento svolto tenga conto delle doglianze esposte dalla parte contribuente, analiticamente richiamate nel ricorso per cassazione, in omaggio al principio di autosufficienza, che, ove adeguatamente vagliate, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione.

10. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perchè proceda, in relazione alle censure accolte, a nuovo esame, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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