Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28173 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27293-2017 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MASSATANI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO MARTINI,

MARCO RODOLFI;

– controricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3786/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.T., assumendo di avere patito danni in conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto allorchè era trasportato su un veicolo a motore, convenne in giudizio il proprio vettore e l’assicuratore della r.c.a. di questi, la Axa Assicurazioni s.p.a..

2. La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, con decisione 12 ottobre 2016, n. 3786, rigettò la domanda.

Ritenne la corte d’appello non esservi prova che P.T. avesse riportato le lesioni, di cui chiedeva il risarcimento, in conseguenza del sinistro descritto negli atti introduttivi.

A fondamento di questa decisione la Corte osservò, da un lato, essere “anomalo” che nessuna autorità di polizia fosse intervenuta sul luogo di un sinistro che aveva provocato un ferito grave; e dall’altro lato che l’unico testimone interrogato nel corso dell’istruttoria aveva sì dichiarato di aver visto un veicolo sbandare ed una persona ferita al posto del passeggero, ma aveva soggiunto di non conoscere quella persona; e questa prova per la Corte d’appello non dimostrava affatto che il ferito fosse P.T..

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.T. con ricorso fondato su due motivi, ed illustrato da memoria; resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con tutti e due i motivi di ricorso P.T. lamenta il vizio di nullità della sentenza.

Sostiene che la sentenza d’appello ha fondato la decisione su argomenti implausibili e contrari alla logica.

Deduce che la sentenza sarebbe “insanabilmente contraddittoria” nella parte in cui ha ritenuto che la prova testimoniale non fosse sufficiente a dimostrare l’an debeatur, che, invece, la suddetta deposizione era “chiarissima”; che la corte non avrebbe “evidenziato il percorso logico-giuridico” in base al quale è pervenuta a formulare un giudizio di non decisività della prova in esame; che la sentenza sarebbe irrazionale là dove ha ritenuto che doveva ritenersi “assolutamente inverosimile che nessuna forza dell’ordine sia intervenuta”; che in ogni caso la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto dell’assenza del convenuto all’udienza fissata per raccoglierne l’interrogatorio formale; che inoltre la Corte d’appello non avrebbe debitamente esaminato la denuncia di sinistro rivolta dal danneggiante-assicurato al proprio assicuratore.

1.2. Tutti e due i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto censurano la valutazione delle prove.

Ma lo stabilire se un testimone sia attendibile inattendibile; se una prova sia sufficiente od insufficiente; se un fatto sia avvenuto o non avvenuto, sono altrettante valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

Ne può ritenersi che la motivazione con la quale la Corte d’appello ha rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente sia “contraddittoria” o “irrazionale”; la decisione della Corte d’appello è infatti chiarissima e lineare nel suo contenuto: la Corte d’appello ha rigettato la domanda perchè l’ha ritenuta non provata.

Lo stabilire, poi, se tale valutazione fu corretta o scorretta non è questione che possa sindacarsi in questa sede.

Nè si configura il vizio di sussunzione o motivazionale indicati in memoria.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna P.T. alla rifusione in favore di AXA Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.T. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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