Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28173 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28173 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19795-2016 proposto da:
ROTOMORS SPA, in persona del legale rappresentante,

C

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO
BORELLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MONIA SACCHI;

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– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– intimata –

Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 498/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il
13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.p.a. Rotomors propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Torino. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto
l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento
IRES e IRAP, con riguardo all’anno 2008;
che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato che il
metodo adottato dall’Ufficio – che aveva sottratto dal valore di
perizia del 2005 il valore della rivalutazione operata nel 2000 sarebbe stato immune da vizi logici, giacché una diversa
rivalutazione avrebbe potuto riconoscersi solo in presenza di
specifiche situazioni, peraltro non esplicitate dalla società;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la società
assume la nullità della sentenza per inesistenza della sua
motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 11
comma 2° I n. 342/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, al
contrario di quanto affermato dalla CTR, l’Ufficio avrebbe
riconosciuto solo i maggiori valori attribuiti con la seconda

Ric. 2016 n. 19795 sez. MT – ud. 28-09-2017
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k

MOCCI.

rivalutazione e superiori rispetto alla prima: in tal modo,
sarebbe incorsa in un’insanabile contraddizione;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il motivo è infondato;
che, infatti, il ragionamento della CTR, incentrato sulla

cinque anni – un incremento del valore d’uso del bene, senza
l’indicazione di migliorie o di eventuali situazioni di mercato più
favorevoli appare del tutto congruo e non determina alcuna
violazione dell’art. 11 comma 2° I n. 342/2000

(“I valori

iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione
non possono in nessun caso superare i valori effettivamente
attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica
utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle
quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”),
tanto più che l’Ufficio ha pacificamente esteso la rivalutazione
prevista dagli artt. 10 e 11 della legge n. 342 del 2000 a tutti i
beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, con
un’operazione pertanto pienamente legittima (Sez. 5, n. 21349
del 21/10/2015);
che, pertanto, esclusa l’ipotesi di nullità per motivazione
apparente nonché la violazione di legge, occorre altresì
considerare che la CTR ha sottolineato come la società abbia
mancato di esplicitare i criteri effettivamente utilizzati per
pervenire ai valori del 2005;
che tale inciso costituisce un’autonoma ratio decidendí, che
non è stata oggetto di specifica impugnazione e che rende
inammissibile il ricorso (Sez. 6-5, n. 9752 del 18/04/2017);

Ric. 2016 n. 19795 sez. MT – ud. 28-09-2017
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considerazione che non sarebbe stato plausibile – nell’arco di

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va

parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 4.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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