Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28173 del 05/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 05/11/2018), n.28173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14841-2017 proposto da:

EDILMARKET PANTALEI DI P.F. E R. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACINTO CARINI 32, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COPPACCHIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EUGENIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8008/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 8008/5/2016, depositata il 5 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dalla Edlimarket Pantalei di P.F. e R. & C. S.a.s. (di seguito società) nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso d’intimazione di pagamento per ICI, emesso in virtù di cartella di pagamento rimasta inevasa, della quale il contribuente aveva lamentato l’omessa notifica da parte dell’agente della riscossione.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., subentrata, già nel corso del giudizio di appello, nei rapporti pendenti ad Equitalia Sud S.p.A., fusa nella prima per incorporazione, non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “error in procedendo e in indicando, violazione ed errata applicazione dell’art. 82 c.p.c. e ss., violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio e comunque, per omessa motivazione, lamentando che la sentenza, omettendo di pronunciare sull’eccezione relativa alla costituzione in giudizio di soggetto non più esistente, abbia, sull’erroneo presupposto della validità della costituzione in giudizio, ritenuto valida la produzione documentale tardivamente depositata (si veda, più diffusamente, infra, sub 3 e 6).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso e comunque non corretto esame degli atti e documenti di causa, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e degli artt. 2712,2716 e 2719 c.c. e ss., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio e comunque, per omessa motivazione, laddove la sentenza impugnata, ritenendo valida la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente per mezzo del servizio postale, ha, in relazione al perfezionamento della notifica, giudicato in base a mera copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, sebbene ne fosse stata dalla contribuente disconosciuta la conformità all’originale.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta infine “violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, omesso e comunque non corretto esame degli atti e documenti di causa, violazione ed errata applicazione dell’art. 2934 c.c. e ss. e dei principi al riguardo stabiliti dalla giurisprudenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, per omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio e comunque, per omessa c/o carente motivazione”, non avendo in alcun modo la decisione impugnata pronunciato sull’eccezione di prescrizione quinquennale del tributo in oggetto in relazione all’intervallo temporale comunque trascorso tra la data di notifica della cartella, ove ritenuta regolare, e la successiva notifica dell’avviso d’intimazione di pagamento.

4. Preliminarmente ritiene la Corte che, sebbene in ciascun motivo la ricorrente abbia cumulato plurimi ordini di censure diverse, il ricorso deve ritenersi ammissibile essendone comunque possibile lo scrutinio separato (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100; più di recente, Cass. sez. 5, 11 aprile 2018, n. 8915).

5. Il primo motivo è fondato limitatamente a quanto di seguito precisato.

Premesso che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia su questione meramente processuale, deve rilevarsi che nondimeno la ricorrente si è doluta direttamente della violazione dell’art. 82 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per quanto attiene la costituzione in appello, alla data del 18.11.2016, di Equitalia Sud S.p.A., soggetto non più esistente dal 1 luglio 2016 a seguito di fusione per incorporazione in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di procura non più idonea a garantire la corretta rappresentanza in giudizio dell’ente.

6. Di contro è infondato il secondo motivo.

Premesso che l’esposizione dei fatti di causa non è chiara circa l’effettiva modalità di esecuzione della notifica se direttamente a mezzo posta o a mezzo di messo notificatore, il motivo risulta in ogni caso infondato.

6.1. Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 8 giugno 2018, n. 14950; Cass. sez. 6-3, ord. 11 ottobre 2017, n. 23902) ha avuto modo di chiarire che “In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l’Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’attestazione, da parte dell’Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”.

6.2. Si è altresì precisato che l’onere di disconoscimento, pur non prevedendo l’uso di formule sacramentali, deve consistere in una dichiarazione di contenuto chiaro e specifico che consenta di desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia e che il giudice può comunque, a fronte del disconoscimento, apprezzare l’efficacia rappresentativa della copia anche a mezzo di elementi presuntivi (cfr. oltre alle già citata Cass. n. 14950/18 e Cass. ord. n. 23902/17, Cass. sez. 3, 20 agosto 2015, n. 16998; Cass. sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456).

La sentenza impugnata si è attenuta, in parte qua, ai succitati principi di diritto, dovendosi precisare che, in relazione all’indisponibilità ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25 nel processo tributario dei fascicoli di parte, la copia dell’avviso di ricevimento già prodotta da Equitalia Sud S.p.A. in primo grado, della qual cosa dà atto la stessa parte ricorrente nel ricorso per cassazione, resta acquisita al fascicolo d’ufficio e legittimamente quindi la sentenza impugnata ne ha tenuto conto ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento.

7. Infine è manifestamente fondato il terzo motivo, atteso che la sentenza impugnata, dopo avere accertato la ritualità della notifica della cartella come atto prodromico all’intimazione di pagamento, ha totalmente omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione quinquennale del tributo ICI relativo agli anni 2000 e 2001 pure in relazione al lasso di tempo intercorso tra la data di notifica della cartella (26 marzo 2004) e quella di notifica dell’intimazione di pagamento, avvenuta in data 17 dicembre 2012.

8. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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