Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28172 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27104-2017 proposto da:

PIEMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARRIGO VII 4, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BORRACCINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA CARBONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALERIO CASILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la società Piemme s.r.l., chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL di Salerno/(OMISSIS), avente ad oggetto il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate, nello svolgimento della propria attività commerciale, in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale.

La ASL propose opposizione al decreto, invocando, per quanto in questa sede ancora rileva, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, che la Piemme aveva preteso il pagamento di somme eccedenti il tetto massimo di spesa fissato da una delibera della ASL.

2. Con sentenza 19.11.2010 n. 2317 il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione.

La sentenza venne appellata dalla ASL soccombente.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 15 giugno 2017 n. 595, accolse il gravame e dichiarò il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Piemme con ricorso fondato su un motivo.

La ASL ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Il presente ricorso può essere deciso da una sezione semplice di questa Corte, ex art. 374 c.p.c., comma 1, dal momento che la questione da esso sottesa è già stata decisa dalle Sezioni Unite.

2. Il motivo unico di ricorso.

2.1. Con l’unico motivo di ricorso la Piemme lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. (c), nonchè dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/04.

Sostiene che la pretesa da essa azionata con la domanda monitoria aveva ad oggetto il pagamento di un corrispettivo, e dunque era soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando – sul piano della giurisdizione – l’eccezione con cui la ASL aveva dedotto che le prestazioni erogate dalla Piemme eccedevano il tetto massimo di spesa consentito dall’amministrazione sanitaria.

2.2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo identica fattispecie, hanno stabilito che “in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c), le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l’illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell’eccezione sollevata dalla ASL (Sez. U -, Sentenza n. 28053 del 02/11/2018, Rv. 651805 – 01).

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in applicazione del principio appena enunciato.

2. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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