Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28172 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28172 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19325-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DIVERSI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio GREZ e
ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO
BASSANO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 208/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 10/02/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana che aveva accolto l’appello di Giorgio Diversi
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Livorno. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP
per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce nullità della sentenza
per violazione degli artt. 36 n. 4 D.Lgs. n. 546/1992 e 132 n.
4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: l’accoglimento
dell’appello sarebbe stato motivato in modo scarsamente
intellegibile, rendendo così impossibile enucleare le ragioni di
fatto e di diritto della decisione;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 8° DPR n.
322/1998 e dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.: la CTR si sarebbe posta in contrasto con il
principio, per il quale, dopo la contestazione della violazione,
resta preclusa ogni possibilità di regolarizzazione;
che l’intimato non si è costituito;
che il primo motivo non è fondato;

Ric. 2016 n. 19325 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, infatti, il passaggio fondamentale della sentenza
impugnata è il seguente: “L’Agenzia delle Entrate sottolinea
inoltre la sostanziale difformità della dichiarazione integrativa
di cui al comma 8° dell’art. 2 con l’istituto del ravvedimento
operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997: Tanto premesso il

previsione normativa, risultando erroneo il richiamo, sia dei
primi Giudici e sia dell’Ufficio al comma 8 bis del DPR n. 322/98
ed art. 13 D.Lgs. 472/1997 risultando la loro applicazione
sottoscritta ai soli casi di ravvedimento operoso”;
che tale motivazione, sia pur estremamente succinta, consente
di comprendere le ragioni poste a base della decisione;
che il secondo motivo è fondato;
che, in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa
alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all’art.
2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la notifica della
contestazione di una violazione commessa nella redazione di
precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre
rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle
stesse la correzione si risolverebbe in un inammissibile
strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore
(Sez. 5, n. 15015 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 15798 del
27/07/2015);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, per quanto di
ragione, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR
Toscana, in diversa composizione, affinché adotti una congrua
motivazione, anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della
Ric. 2016 n. 19325 sez. MT – ud. 28-09-2017
-3-

Collegio rileva che la censura del contribuente rientra in tale

Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA