Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28172 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 14/10/2021), n.28172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6868-2020 proposto da:

M.J., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA CAMPOSTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 956/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositata il 22/01/2020 R.G.N. 5770/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.J. – cittadino del (OMISSIS) espatriato per far fronte a problemi economici della famiglia iniziati nel 2015 quando a seguito di inondazioni il terreno dove si trovava la casa di abitazione ed il mercato, nel quale insisteva il negozio dove esercitavano la loro attività, era stato portato via dall’alluvione – giunto in Italia dopo un periodo di permanenza in Libia, chiese al Tribunale di Venezia la protezione internazionale e in subordine quella umanitaria, già negategli in sede amministrativa.

2. Con decreto il Tribunale Venezia rigettò la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato connesso ad una persecuzione personale e diretta in relazione alla religione professata, alla razza, alla nazionalità ovvero all’appartenenza ad un gruppo sociale e politico.

2.1. Escluse la protezione sussidiaria dopo aver analizzato fonti internazionali di informazione recenti ed aver evidenziato che non era stata neppure allegata una situazione di pericolo specifica.

2.2. Quanto alla protezione umanitaria non ne ravvisò gli estremi né sotto il profilo dell’esistenza di un pericolo di violazione di diritti umani né tenuto conto del comparato livello di integrazione in Italia con riguardo anche ai legami familiari esistenti in patria.

3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso M.J. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una memoria al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale utilizzato fonti inidonee a chiarire la situazione del paese senza analizzare le questioni specifiche sottopostegli è inammissibile. La censura si risolve in una generica doglianza ma non chiarisce affatto rispetto a quale specifica situazione dedotta le COI (“country of origin information”) utilizzate non sarebbero pertinenti. In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti. Nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, quindi, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (cfr. Cass. 30/10/2020 n. 23999 ed anche Cass. 12/03/2021 n. 7105).

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (cfr. Cass. Sez. U. 26/02/2021 n. 5425).

6. Del pari è infondato il terzo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 bis per essere la motivazione del provvedimento del tutto apparente con riguardo alla necessaria comparazione dell’integrazione del richiedente in Italia e della situazione in patria e con riferimento alla sua età. Osserva infatti il Collegio che il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione l’inesistenza di un rischio ambientale per il caso di rientro in patria e l’esistenza di legami familiari importanti che sono stati comunque posti in comparazione con l’accertato livello di integrazione in Italia caratterizzato da una situazione di occupazione lavorativa saltuaria. Il Tribunale si è perciò attenuto ai principi affermati da questa Corte secondo cui “l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.”(cfr. Cass. Sez. U. 13/11/2019 n. 29459).

7. L’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del pericolo di subire al suo rientro trattamenti inumani è inammissibile perché del tutto generico non essendo stato neppure allegato in che termini la questione, che peraltro viene seppur succintamente esaminata, era stata effettivamente sottoposta all’attenzione del giudice ed avrebbe perciò richiesto un maggior approfondimento.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante la tardiva costituzione dell’amministrazione che non ha svolto alcuna attività processuale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA