Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28171 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28171 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19237-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PANNO ALFONSO;
– intimato avverso la sentenza n. 645/47/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

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Data pubblicazione: 24/11/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Campania che aveva accolto l’appello di Alfonso Panno
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Caserta. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per
l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 40
DPR n. 600/1973 e 33 D.Lgs. n. 346/1990, ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c.: l’art. 38 non richiederebbe, quale condizione
per procedere all’accertamento per il singolo anno d’imposta, la
notifica dell’avviso per ciascuno degli anni in cui fosse stata
ravvisata incongruità fra il reddito dichiarato e quello
determinato dall’Ufficio;
che l’intimato non ha resistito;
che il motivo è fondato;
che, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a
procedere all’accertamento contestualmente per due o
più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione
non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un
determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle
ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua Ú
anche

per altri periodi d’imposta,

così

da

legittimare

l’accertamento sintetico (Sez. 5, n. 26541 del 05/11/2008);
Ric. 2016 n. 19237 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

che, nella specie la CTR ha riscontrato l’incidenza del
redditometro nell’ambito di un solo anno d’imposta (il 2008);
che, peraltro, nella motivazione dell’avviso di accertamento,
l’incongruità risultava riscontrata anche per l’anno 2007, ma
era stato altresì precisato che l’accertamento sarebbe stato

che, pertanto, l’avviso di accertamento appare in linea con
l’art. 38 DPR n. 600/1973 e la motivazione della CTR risulta
incongrua;
che il ricorso va dunque accolto;
che la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR
Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai
principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

omesso solo per decadenza dei termini;

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