Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28170 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26887-2017 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARCHETTI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FIORELLO TATONE, PAOLO FORNAROLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SILVI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FULVIA CRISTOFARI;

– controricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI TERAMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1130/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 C.P. convenne dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione di Atri, il Comune di Silvi e l’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, esponendo che il 6 maggio 2005 era stato aggredito nel Comune di Silvi da un cane randagio; che l’animale l’aveva morso al polpaccio sinistro mentre era alla guida di un motociclo; che in conseguenza dell’aggressione aveva patito lesioni personali.

Il Comune di Silvi si costituì ed eccepì che l’animale dal quale l’attore era stato aggredito non era un randagio, ma apparteneva ad una persona ben determinata.

2. Con sentenza 7 gennaio 2010 il Tribunale di Teramo rigettò la domanda nei confronti di ambedue i convenuti.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Con sentenza 20 giugno 2017 n. 1130 la Corte d’appello de L’Aquila rigettò il gravame e condannò l’appellante alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle amministrazioni appellate.

La Corte d’appello motivò la propria decisione affermando che il cane dal quale era stato aggredito l’attore non era un randagio, e dei danni da esso causati doveva perciò rispondere il proprietario.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.P., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso il Comune di Silvi, anch’esso depositando memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91,306 e 310 c.p.c..

Deduce che, nel corso del giudizio, egli stipulò una transazione con la ASL convenuta. Per effetto di tale transazione si era obbligato a rinunciare alla domanda nei confronti della ASL e quest’ultima si era obbligata a rinunciare a qualsiasi pretesa in ordine alle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle già liquidate in suo favore dal Tribunale con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Precisa che tale circostanza era stata portata a conoscenza della Corte d’appello sia nell’udienza di precisazione delle conclusioni, sia nelle memorie conclusive, e che pertanto la Corte d’appello non avrebbe dovuto condannarlo alla rifusione delle spese in favore della ASL, ma avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere, o addirittura estinto il giudizio.

1.2. Il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente dichiara risultare “per tabulas” che egli avesse transatto la lite con la ASL, ed aggiunge di avere dichiarato tale circostanza sia nel precisare le conclusioni, sia nella comparsa conclusionale d’appello. Tuttavia il ricorso non indica nè la data della transazione, nè il momento in cui venne depositata in giudizio.

Tale mancanza rende inammissibile il motivo: sia perchè irrispettosa dell’onere imposto, giustappunto a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (non è infatti dubbio che la transazione era l’atto sul quale il primo motivo di ricorso “si fonda”, per usare le parole della legge); sia perchè, se la transazione fosse stata stipulata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni (come parrebbe dalle difese del Comune), l’esistenza di essa non poteva essere fatta constare che in tale udienza, la quale segna il limite ultimo per l’introduzione in giudizio dei fatti rilevanti ai fini del decidere, se già avvenuti.

1.3. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Il ricorrente assume di avere transatto la lite con la ASL; che per effetto di tale accordo la ASL ha rinunciato ad esigere le spese del primo e del secondo grado di giudizio; che nondimeno la Corte d’appello l’ha condannato (dopo la stipula della transazione) a rifondere alla ASL le spese del grado di appello.

Ma se quella transazione fu effettivamente stipulata e sia valida ed efficace per la ASL, la pronuncia della Corte d’appello in punto di regolazione delle spese di lite è insuscettibile di recare pregiudizio all’odierno ricorrente, il quale non ha quindi giuridico interesse, ex art. 100 c.p.c., a rimuoverla.

Infatti il contenuto della transazione, per come riferito dal ricorrente, consisteva in un pactum de non exequendo (per le spese già liquidate) e de non petendo (per le spese da liquidare), patto che resta valido ed efficace anche dopo la pronuncia della sentenza d’appello.

Infatti se è vero che, in generale, la transazione non dedotta in giudizio è travolta dal giudicato, salva la facoltà per il transigente non inadempiente di proporre un’azione di adempimento in forma specifica degli obblighi assunti con la stessa transazione (Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 14/02/2012, Rv. 621495 – 01), è anche vero che tale principio riguarda l’ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto il diritto controverso.

Nel caso di specie, invece, C.P. e la ASL si erano limitati a concordare che il primo rinunciasse alla domanda, e la seconda alle spese già maturate: si trattava, dunque, d’un tipico pactum de non petendo o de non exequendo: un patto valido, anche se stipulato anteriormente alla sentenza di condanna (Sez. 3, Sentenza n. 8774 del 12/08/1991, Rv. 473493 – 01), per effetto del quale le parti – come è loro facoltà rinunciano ad avvalersi del futuro giudicato (Sez. U, Sentenza n. 1457 del 20/05/1952, Rv. 881487 – 01).

Ne consegue che, per effetto di tale patto e della rinuncia preventiva in esso contenuta, la ASL si è obbligata a non mettere in esecuzione la sentenza d’appello; e ciò priva il ricorrente di interesse all’accoglimento del ricorso; e la prova dell’esistenza di tale mancanza di interesse è corroborata dalla indefensio della ASL nel presente giudizio di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta (formalmente prospettando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5,), la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto di proprietà di un privato il cane autore dell’aggressione. Sostiene che dagli atti risultava che il cane era di proprietà del Comune di Silvi; che nessuna prova, per contro, era stata raccolta dell’appartenenza del cane a privati; che la Corte d’appello, per pervenire a conclusioni opposte, si era fondata unicamente sulle dichiarazioni rese proprio dall’odierno ricorrente, ma travisandole.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello non ha affatto omesso di esaminare “fatti decisivi”, dal momento che si era interrogata sulla dinamica del fatto e sulla proprietà dell’animale; la circostanza, poi, che abbia privilegiato alcune fonti di prova e trascurato altre non costituisce, di per sè, il vizio di “omesso esame”, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nemmeno può dirsi che la corte d’appello abbia violato l’art. 2697 c.c., dal momento che in tema di fatti illeciti è onere dell’attore provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di danno.

In realtà, col motivo in esame il ricorrente non fa che censurare, inammissibilmente, il modo in cui il giudice di merito ha ricostruito i fatti e valutato le prove: ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente denuncia, formalmente invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, il “vizio di motivazione”; nonchè “l’ulteriore violazione dell’art. 2697 c.c.”.

Nella illustrazione del motivo passa in rassegna le prove raccolte nel giudizio di merito, per giungere alla conclusione che esse sono state fraintese e malamente interpretate dalla Corte d’appello.

3.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni già indicate con riferimento al secondo motivo di ricorso.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.P. alla rifusione in favore di Comune di Silvi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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