Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28170 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28170 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 18949-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RESCIGNO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MEDUGNO,
rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA LONGOBARDI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 4884/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 24/05/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Loredana
Rescigno contro il diniego di rimborso dell’imposta IRPEF;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 I. n.
448/2001, nonché degli artt. 38 DPR n. 602/1973, 1324 e
1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: una volta effettuato
il versamento dell’imposta dovuta (o di una o più rate), il
contribuente che non tenga più conto del valore rideterminato,
non avrebbe più diritto al rimborso dell’imposta pagata e
sarebbe finanche obbligato ad effettuare i versamenti
successivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, in materia di plusvalenze, con riferimento alla
determinazione del valore di un terreno edificabile, l’art. 7 del
d.lgs. n. 448 del 2001, pur attribuendo alla libera scelta del
contribuente la facoltà di accedere all’imposta sostitutiva
mediante adempimento delle condizioni previste, stabilisce,
però, che, una volta soddisfatte tali condizioni (redazione della
Ric. 2016 n. 18949 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

perizia e versamento dell’intero importo o – indifferentemente della prima rata di esso entro i termini previsti dalla medesima
norma), si determina l’irreversibile perfezionamento
dell’obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più
ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia

un’unica soluzione (Sez. 6-5, n. 24953 del 10/12/2015;
Sez. 5, n. 13406 del 30/06/2016; Sez. 6-5, n. 26317 del
20/12/2016);
che la CTR non si è adeguata ai suddetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché si attenga ai principi sopra indicati,
anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2017
Il PresLdnte
Dr. Marcell

obellis

scelto di avvalersi del pagamento rateale che di quello in

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