Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28170 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7422/2015 R.G. proposto da:

CHEMSERVICE SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Katia Scarpa,

elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso

lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 12, n. 4038/12/14, pronunciata il 19/05/2014,

depositata il 21/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Chemservice Spa propose due distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, per i periodi d’imposta 2007 e 2008, omessi versamenti delle ritenute alla fonte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, sui redditi di lavoro dipendente di Fox Holger Frank, sostenendo che i movimenti di denaro dal proprio “conto – prestito Oliver Fox” a quello di Fox Holger Frank e di Fox Oliver Frank, avevano causa in un prestito concesso, in data (OMISSIS), al figlio (Fox Oliver Frank) dell’amministratore della società (Fox Holger Frank);

2. la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 83/01/2013, accolse i ricorsi (riuniti);

3. la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia, sulla base di queste considerazioni: la scrittura privata tra Fox Holger Frank ed il figlio Fox Oliver Frank, relativa alla concessione del prestito, non era registrata, non era stata preceduta da alcuna delibera del consiglio di amministrazione della società contribuente e non era stata nemmeno annotata nei libri sociali; dal verbale redatto in fase endoprocedimentale risultava che mentre l’asserito prestito avrebbe dovuto essere restituito in un’unica soluzione, entro il 31/12/2008, in realtà, a quella data, erano stati effettuati solo dei rimborsi parziali, per un ammontare di Euro 20.000,00, per altro da parte di Fox Holger Frank e non da parte di Fox Oliver Frank;

3.1. la CTR ha quindi concluso che: “l’assenza di una documentazione formale, registrata ai sensi di legge e l’assenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione della società che ne autorizzi la liquidazione, inducono a far ritenere l’operazione in questione una dazione indefinita di denaro ma, di certo, non la concessione di un prestito, non potendo attribuire qualsivoglia valore probatorio alla scrittura privata, tra l’altro, resa in carta libera e priva di data certa.” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

4. la società ricorre per la cassazione, con quattro motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“I) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la società censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione, prospettata dalla contribuente al giudice d’appello, secondo la quale le somme transitate dal conto corrente dell’ente collettivo a quello di Fox Holger Frank non avrebbero potute essere qualificate come reddito tassabile, poichè una simile qualificazione sarebbe stata in contrasto con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 395/26/11, resa nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento diretto a Fox Oliver Frank, la quale aveva accertato, in maniera definitiva, che il rapporto intercorso tra quest’ultimo e la stessa Chemservice Spa, a partire dal (OMISSIS), non era qualificabile come una liberalità, ma piuttosto come un vero e proprio prestito effettuato dalla società nei confronti di un dipendente per permettergli di ristrutturare la propria abitazione;

1.1. il motivo è infondato;

è utile ricordare che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191; conf.: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155/2017, secondo cui: “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”);

nella fattispecie, è chiaro che la CTR, dopo avere riportato (nella narrativa) l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente, nell’affermare la legittimità degli avvisi, ha implicitamente rigettato quella eccezione, del che pare persuasa anche la stessa contribuente (cfr. pag. 30 del ricorso), laddove dichiara che la Commissione, che pure non si è pronunciata sull’eccezione di giudicato, “rigettando impliciter l’eccezione della ricorrente”, ha escluso che le somme in discorso fossero qualificabili come un prestito;

2. con il secondo motivo (“II) Omesso esame e motivazione su fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”), la società censura la sentenza impugnata per non avere preso posizione sulla specifica eccezione di giudicato esterno di cui al motivo n. 1;

2.1. il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21/07/2014, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012;

in base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile come già evidenziato – nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360, c.p.c. (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 07/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Le Sezioni unite (nella stessa pronuncia) hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

nella fattispecie, la censura si focalizza inammissibilmente su una quaestio iuris – l’omesso esame, ascrivibile alla CTR, dell’eccezione di giudicato (esterno) – anzichè sull’omesso esame di un fatto (nel senso storico-naturalistico supra precisato), decisivo ai fini del decidere;

3. con il terzo motivo (“III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702 e 2727 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), la società censura la sentenza impugnata per non avere fatto corretta applicazione delle regole sulla distribuzione, tra Amministrazione finanziaria e parte privata, dell’onere della prova, nel senso che, in realtà, incombeva sull’Ufficio il compito di provare il fondamento della pretesa tributaria e non spettava invece alla società di fornire la prova contraria, ferma la considerazione che l’A.F. non aveva dato una valida prova presuntiva dell’addebito, in quanto essa aveva del tutto omesso di indicare i fatti noti posti a base della ricostruzione presuntiva di quello “ignorato”, secondo il meccanismo descritto dall’art. 2727, c.c.;

3.1. il motivo è inammissibile;

la relativa doglianza collide con il chiaro insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 27/12/2019, n. 34476; conf.: Cass. Sez. un. nn. 8053/2014, 9558/2018, 33679/2018), le quali, anche di recente, hanno avuto modo di precisare che: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.”;

4. con il quarto motivo (“IV) Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), la società censura la sentenza impugnata per avere negato che il rapporto intercorso tra la contribuente, Fox Holger Frank ed il figlio di questi Fox Oliver Frank fosse un “prestito-mutuo”, con ciò trascurando l’efficacia del giudicato di cui alla la sentenza della CTP di Milano n. 395/26/11 (cfr. p. 1) che, appunto, aveva qualificato quella corresponsione di denaro come un prestito;

4.1. il motivo è infondato;

va tenuto a mente che la Corte ha affermato che: “Dal principio stabilito dall’art. 2909 c.c. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, “a contrario”, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile nè che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, nè che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell’art. 1306 c.c. (Fattispecie in materia tributaria).” (Cass. 13/01/2011, n. 691; conf.: 02/12/2015, n. 24558);

nella fattispecie all’esame, è da escludere tanto l’efficacia diretta del giudicato esterno, poichè esso non è intervenuto (come prescrive l’art. 2909 c.c.) in una controversia tra le parti di questo giudizio, i loro eredi o aventi causa (sotto questa angolazione, è sufficiente notare che Fox Oliver Frank, diversamente da quanto prospetta la ricorrente, non è “avente causa” della contribuente in relazione al rapporto tributario oggetto di questo giudizio), quanto l’efficacia riflessa del medesimo giudicato, giacchè la società ricorrente è parte di un distinto ed indipendente rapporto obbligatorio con l’Amministrazione finanziaria, rispetto a quello intercorrente tra l’A.F. e Fox Oliver Frank, con la conseguenza che il giudicato intervenuto nella controversia tra queste ultime parti non ha alcuna efficacia vincolante (nè diretta, nè riflessa) nel presente giudizio;

5. in conclusione, rigettati il primo e il quarto motivo del ricorso, e dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo, il ricorso va rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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