Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2817 del 06/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2817 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

c

sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CIRCOLO 5 QUILLES SCHIAVON CLUB con sede a
Fondi, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce
al ricorso, dall’Avv.

Maurizio

Forte, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, 22 presso lo
studio dell’Avv. Luigi Fabrizio, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA

DELLE

ENTRATE,

in

persona

del

rappresentante pro tempore, rappresentata

legale
e

difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
CONTRORICORRENTE
AVVERSO

AZ)

Data pubblicazione: 06/02/2013

la sentenza n.816/40/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n.40, in
data 04.12.2009, depositata il 30 dicembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 20 dicembre 2012, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.4897/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.816/40/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione
Staccata di Latina n. 40 il 04.12.2009 e DEPOSITATA il
30 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo la legittimità delle
cartelle impugnate.
2 – Il ricorso di che trattasi,

che riguarda

impugnazione delle cartelle, relative ad IRPEG ed IVA
degli anni dal 1998 al 2002, censura l’impugnata
decisione per violazione degli artt. 145 cpc e 60 del
dpr n. 600/1973.
3 – Le intimate, non hanno svolto difese in questa
sede,

limitandosi l’Agenzia a depositare atto di

costituzione al fine di partecipare all’udienza di
9

Antonino Di Blasi;

discussione.
4 – La questione posta dal mezzo sembra possa essere
esaminata e decisa, in conformità a quanto enunciato
dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise
pronunce, nelle quali è stato affermato che “Le

giuridica, ai sensi dell’articolo 145, secondo comma,
cod. proc. civ. nel testo non novellato
dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263
inapplicabile nella specie “ratione temporis” – si
eseguono nella sede indicata dall’articolo 19, coma
secondo dello stesso codice, ove le societa’
svolgano attivita’ continuativa, mediante consegna di
copia dell’atto al rappresentante della societa’ o
alla

persona

notificazioni
addetta

alla

incaricata

di

ricevere

le

o, in mancanza, ad altra persona
sede

stessa,

sussidiarie di notificazione

mentre le forme

previste

dall’ultimo

comma dell’articolo 145 cod. proc. civ. sono
applicabili solo quando la notificazione sia stata
tentata senza successo nella sede predetta, la cui
individuazione, in caso di contestazione, e’ riservata
al giudice di merito e quindi non e’ censurabile in
sede di legittimita” (Cass. N.20104/2006,
n.8402/2000).
3

notificazioni alle societa’ non aventi personalita’

5 – La decisione impugnata, sembra in linea con il
trascritto principio, trattandosi di avvisi di
accertamento, intestati all’associazione, e notificati,
giusto accertamento del Giudice di merito, nell’anno
2004 mediante consegna a soggetto qualificatosi

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
relativa definizione con il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc.- Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Ritenuto che sulla base delle argomentazioni svolte in
relazione e dei principi ivi richiamati, il ricorso va
rigettato;
Considerato che nulla va disposto per le spese del
giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

“incaricato”, rinvenuto nella sede sociale.

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