Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2817 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2017, (ud. 08/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19379-2010 proposto da:

R.E. C.F. (OMISSIS), O.V., O.G.,

nella qualità di eredi di O.A., tutti elettivamente

domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato FRANCO

BOUCHE’, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, LUCIA

POLICASTRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7972/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2010 R.G.N. 93/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.E., O.V., O.G., nella qualità di eredi di O.A., dipendente dell’INPS con qualifica di ispettore generale, adivano il Tribunale di Roma perchè venisse accertato lo svolgimento, da parte del loro de cuius, di funzioni dirigenziali dal 4 dicembre 1991 fino al collocamento a riposo avvenuto il giorno 1 giugno 1999 e che l’INPS venisse condannato a pagare le correlate differenze retributive.

Il Tribunale, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto di lavoro svoltosi entro il 30 giugno 1998, rigettava la domanda in relazione al periodo successivo.

2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza del 10 marzo 2010 attualmente impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, sottolineando che era stato accertato come nelle funzioni svolte dal dipendente deceduto non vi fossero i requisiti di ruolo e di responsabilità tipici del dirigente, anche alla luce degli artt. 16 e 17 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento dei Servizi allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 799 del 28 luglio 1998 (depositata regolarmente).

3. Il ricorso di R.E., O.V., O.G., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativamente al livello dirigenziale delle funzioni svolte dal dipendente, come definite dal D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3 e 17. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe svolto alcuna delle indagini richieste dagli attuali ricorrenti per determinare il contenuto delle funzioni svolte dal de cuius.

1.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, relativamente alla possibilità di attribuire una struttura organizzativa ad un dirigente o ad un ispettore generale/direttore di divisione; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 1, 3, 4 e 5 nonchè art. 25, comma 4, artt. 3 e 17.

Si sostiene – partendo dalla premessa della equivalenza delle mansioni degli ispettori generali/direttori di divisione – l’illogicità dell’interpretazione offerta dalla Corte romana all’Ordine di servizio dell’INPS n. 561 del 6 agosto 1990, laddove si indicava quale dovesse essere la qualifica rivestita per la direzione delle”strutture di progetto”.

1.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 1 e 3, e art. 25, comma 4, della L. n. 88 del 1989, art. 15 nonchè dell’Ordinamento dei Servizi approvato con Delib. Consiglio di Amministrazione 27 luglio 1989, n. 770 in relazione al ruolo, alle funzioni e al livello di responsabilità delle Strutture di progetto per il decentramento delle funzioni gestionali relative ai fondi integrativi e sostitutivi dell’AGO nonchè all’accertamento della sussistenza nel dipendente di cui si tratta dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di direzione dell’Area autoferrotranvieri e navigazione estera; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si rileva che, nell’Ordinamento dei Servizi approvato con Delib. n. 770 del 1989 il Comitato esecutivo dell’INPS avrebbe deciso di attribuire il livello dirigenziale ai responsabili di ogni gruppo di progetto.

Quindi il Direttore generale, con ordine di servizio n. 561 del 1990 ha istituito una unica struttura di progetto, articolandola in aree o gruppi di progetto. Di una di questa aree è stato nominato responsabile il de cuius, sicchè sarebbe indubitabile il carattere dirigenziale delle relative mansioni, che comportavano l’emanazione di provvedimenti anche aventi rilevanza esterna.

La Corte d’appello non avrebbe esaminato tale aspetto, anche con riguardo alla prevalenza delle mansioni in oggetto, nè avrebbe motivato sul punto.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame congiunto di tutti i motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta al rigetto del ricorso alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affrontare le tematiche giuridiche sollevate dagli attuali ricorrenti (cfr., ex plurimis: Cass. 11 settembre 2007, n. 19025; Cass. 9 settembre 2008, n. 22890; Cass. 23 luglio 2010, n. 17367; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4757; Cass. 712 del 2012 cit.; Cass. 29 settembre 2014 n. 20466, Cass., 28 agosto 2015, n. 17290; Cass. 9 settembre 2015, n. 17841; Cass. 15 novembre 2015, n. 24062).

2.1. Nelle suddette sentenze è stato osservato che: a) in base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali, e quindi anche l’INPS, devono adeguare i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione; b) l’INPS ha adempiuto a tale dovere con la ricordata Delib. n. 799 del 1998; c) nell’art. 16 sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non è stato previsto alcun differimento sino all’integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo; d) dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale; e) una simile conclusione da un lato non considera che una siffatta classificazione avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata Delibera; f) le suddette fonti normative, nonchè il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001 – sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti (art. 2, comma 1, del CCNL stesso), il periodo dal 1 gennaio 1998 – portano a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in tale ultimo regime; g) nel suindicato ambito è collocabile anche il personale del ruolo esaurimento (espressamente preso in considerazione dall’art. 13, comma 1, del citato CCNL 1998/2001) e, nel nostro caso, gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in cui è confluito, fra l’altro, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (sul punto vedi anche: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 1887 e n. 1888 del 2005).

2.2. Conseguentemente, la tesi dei ricorrenti, fondata sul rilievo secondo cui andrebbe dato rilievo prevalente al carattere e alla natura “dirigenziale” della funzione svolta dal de cuius non è conferente, poichè, in base al ricordato D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicchè, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti.

2.3. Nè va omesso di sottolineare che nella presente controversia la Corte d’appello ha accertato – dandone atto in una congrua e logica motivazione – che nelle funzioni svolte dal dipendente deceduto non vi fossero i requisiti di ruolo e di responsabilità tipici del dirigente, anche alla luce degli artt. 16 e 17 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento dei Servizi allegato alla Delib. Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1998, n. 799.

Ne consegue che una simile valutazione che muove dalla interpretazione di atto amministrativo nei quali la PA ha espresso la propria volontà e che risulta giustificata in modo chiaro e corretto è incensurabile in sede di legittimità.

In questa situazione risulta del tutto inconferente anche l’assunto dei ricorrenti secondo cui sarebbe illogica l’interpretazione offerta dalla Corte romana all’Ordine di servizio dell’INPS n. 561 del 6 agosto 1990 – laddove si indicava quale dovesse essere la qualifica rivestita per la direzione delle”strutture di progetto” – visto che tale assunto muove dalla premessa della equivalenza delle mansioni degli ispettori generali/direttori di divisione, che essendo formulata in modo apodittico non è idonea a scalfire l’impianto motivazionale complessivo della sentenza impugnata.

4. – Conclusioni.

3. In sintesi, la sentenza impugnata ha correttamente ancorato la propria valutazione a questi principi, sicchè essa non merita le censure pur diffuse ed articolate svolte nei motivi di ricorso (nello stesso senso, oltre alla richiamata Cass. 15 novembre 2015, n. 24062, vedi anche: Cass. 7 marzo 2014, n. 5332; Cass. 16 gennaio 2015, n. 664; Cass. 9 settembre 2015, n. 17841).

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio si cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 4.000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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