Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28169 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28169 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 18751-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

i\if •

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DITTA FEDERICI E IGLIORI PER COSTRUZIONI EDILIZIE SPA,
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio
dell’avvocato MARCO SCICOLONE, che la rappresenta e
difende;
– con troricorrente
avverso la sentenza n. 377/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/01/2016;

5it(

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima
aveva accolto l’impugnazione della Ditta Federici e Igliori per
Costruzioni Edilizie s.p.a. avverso una cartella di pagamento,
per omessi versamenti di rate dell’imposta sostitutiva;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il
contribuente avrebbe avuto pieno diritto di utilizzare in
compensazione il proprio credito relativo alle rate pagate,
atteso che il pagamento effettuato sarebbe stato privo di
causa;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, col primo motivo, l’Agenzia deduce nullità della sentenza
per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in
relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: l’appello dell’Ufficio incentrato sulla persistente debenza del recupero erariale, con
riguardo agli interessi ed alle sanzioni conseguenti al mancato
versamento di alcune delle rate dell’imposta sostitutiva e non
anche per l’importo della stessa – non sarebbe stato preso in
considerazione dalla sentenza impugnata;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 commi 473, 474 e 475
Ric. 2016 n. 18751 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

4

I. n. 266/2005 e dell’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.: il meccanismo di legge non avrebbe
previsto alcuna possibilità di rinuncia successiva alla
rivalutazione, men che meno in forma tacita;
che l’intimata si è costituita con controricorso;

che, infatti, la lettura della sentenza impugnata dà- contezza del
fatto che i motivi di appello avevano limitato il

thema

decidendum alla debenza di sanzioni e di interessi da parte
della società;
che, su tale questione, la CTR non ha offerto alcuna risposta,
non potendosi reputare che l’affermazione circa la legittimità
della compensazione delle rate pagate debba necessariamente
comprendere anche gli accessori;
che il secondo motivo resta assorbito;
che il ricorso va dunque accolto;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla
CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga ai
principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

che il primo motivo è fondato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA