Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28168 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28168 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 17909-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SEGRETO VINCENZA GIUSEPPA;
– intimata avverso la sentenza n. 30/30/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata
1’11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 24/11/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione Vincenza Giuseppa
Segreto avverso una cartella di pagamento IRPEF per l’anno
2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, mediante la prima censura, la ricorrente invoca la
violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 3 bis
D.Lgs. n. 462/1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
contribuente non avrebbe potuto accedere al pagamento
rateizzato degli importi richiesti con l’avviso, in quanto sarebbe
stata tenuta a prestare idonea garanzia del debito erariale,
anche in forza della nuova normativa;
che, col secondo rilievo, l’Agenzia assume la violazione dell’art.
112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza
impugnata non avrebbe riconosciuto la validità della
rateizzazione del carico tributario iscritto a ruolo, come da
specifica richiesta della contribuente, che non aveva
domandato l’annullamento della cartella, ma solo la
prosecuzione del pagamento rateale;
che il primo motivo è fondato;
che, in linea generale, decade dai benefici dell’accertamento
con adesione il contribuente che, dopo avere versato la prima
delle rate concordate, ometta di prestare la prescritta garanzia
Ric. 2016 n. 17909 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

per il pagamento delle rate successive, (Sez. 5, n. 22510 del
02/10/2013; Sez. 5, n. 13750 del 31/05/2013; Sez. 5, n. 8628
del 30/05/2012);
che, nella specie, la CTR ha ritenuto di annullare la cartella
impugnata, sulla scorta del fatto che, alla data della notifica di

di euro 50.000, ed in forza della normativa più favorevole,
entrata in vigore il 14 maggio 2011, che legava la prestazione
di idonea garanzia alla sussistenza di un importo complessivo
ancora dovuto superiore a 50.000 euro;
che tale assunto è erroneo, giacché occorre avere riguardo alla
situazione debitoria nel momento di entrata in vigore della
nuova normativa (nella specie, superiore al predetto limite),
invece che al giorno di notifica della cartella contenente l’intero
quantum residuo: quest’ultimo infatti già costituiva il portato di
una agevolazione a favore del contribuente rispetto alla
situazione pregressa;
che il secondo motivo resta assorbito;
che il ricorso va dunque accolto;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla
CTR Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga ai
principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

essa (24 agosto 2011), il debito residuo ammontasse a meno

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