Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28168 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 14/10/2021), n.28168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1772-2020 proposto da:

I.M., alias G.M.I., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 20, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato

TIZIANA GIUTTARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1443/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/07/2019 R.G.N. 892/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. I.M. alias G.M.I., cittadino (OMISSIS) proveniente dal distretto del (OMISSIS) e fuggito a causa dei maltrattamenti subiti dalla famiglia, alla quale era stato affidato dopo la morte di entrambi i genitori, chiese al Tribunale di Catanzaro il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero il premesso di soggiorno per la protezione sussidiaria o umanitaria negati in via amministrativa dalla Commissione territoriale alla quale aveva presentato tempestiva domanda all’atto dell’arrivo in Italia dove era giunto attraverso la rotta balcanica.

2. Il Tribunale rigettò le domande e la Corte di appello adita con il gravame confermò la decisione di primo grado.

2.1. Il giudice di appello ritenne che sul diniego dello status di rifugiato si fosse formato il giudicato. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria escluse che ne sussistessero i presupposti tenuto conto della specifica situazione dell’area di provenienza del richiedente. Ritenne poi che dal racconto del ricorrente non emergessero pericoli connessi alla religione professata o all’etnia di appartenenza. Infine, con riguardo alla protezione umanitaria accertò che non era ravvisabile una situazione di emergenza alimentare o sanitaria che ponesse a rischio diritti fondamentali.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.M. alias G.M.I. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e ss.mm. in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e si deduce che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare la storia di maltrattamenti familiari denunciata e di verificarne la protezione da parte delle autorità pubbliche. Inoltre non si sarebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che comunque l’area di provenienza del richiedente era afflitta da un persistente conflitto armato.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata poi, sempre con riguardo ai maltrattamenti familiari, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e dl D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29 e art. 32, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla violazione del principio di non refoulment. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe affatto preso in considerazione la sua condizione personale apoditticamente ritenendo che non sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria chiesta mostrando così di non tenere in considerazione il quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità del richiedente rappresentato da una tollerata conservazione di un sistema di vendette private. Inoltre la sentenza avrebbe trascurato di tenere conto da un canto del livello di integrazione raggiunto in Italia e dall’altro della situazione a cui sarebbe esposto in caso di rientro nel contesto familiare nel quale era stato destinatario di maltrattamenti.

6. Le censure sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.

6.1. La sentenza della Corte di appello trascura del tutto di approfondire il tema della situazione di violenza domestica denunciata sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (cfr. Cass. 21/10/2020 n. 23017 e 17/05/2017n. 12333). A ciò si aggiunga che nell’approfondire la situazione del Paese il giudice di secondo grado ha fatto riferimento a delle fonti non pertinenti rispetto alla specifica situazione allegata dal richiedente. In tema di protezione internazionale, il giudice è tenuto, in assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 a compiere tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, nonché ad indicare, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento. Nel far ciò il giudice O tenuto ad esercitare i propri poteri-doveri d’indagine officiosi e di acquisizione di informazioni aggiornate specificamente sulle violenze domestiche e sulla diffusione o meno di condizioni connesse alla situazione illustrata dal richiedente (cfr. Cass. 11/12/2020 n. 28349) e nella specifica invece non vi ha provveduto essendosi limitato a richiamare informazioni del tutto generali sulla situazione politica e sul livello di diffusione degli attentati terroristici nel paese.

In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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