Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28167 del 31/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28167
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22741-2017 proposto da:
M.M., B.D., G.C.P.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA TERESA GITTO;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELLA
SALUTE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS),
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4563/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI
MARCO.
Fatto
RILEVATO
che:
G.C.P.G., M.M. e B.D. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 19 luglio 2016 n. 4563;
la suddetta sentenza non è stata notificata;
il ricorso è stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 26 settembre 2017.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile per tardività: infatti, applicandosi al presente giudizio la sospensione feriale dei termini della durata di 31 giorni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 06/09/2017, Rv. 645365 – 01), il termine di cui all’art. 327 c.p.c. è scaduto il 19.9.2017, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 26.9.2017;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;
l’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna G.C.P.G., M.M. e B.D., in solido, alla rifusione, in favore di Presidenza del consiglio e del Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, oltre spese prenotate a debito;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.C.P.G., M.M. e B.D., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019