Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28167 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 28167 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

sul ricorso 25859/2015 proposto da:
Gallerie

Commerciali

Italia

S.p.a.

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Ciro Menotti n. 24, presso lo studio dell’avvocato Ferri Maurizio,
rappresentata e difesa dagli avvocati Biglieri Sara, De Benedetto
Luca, giusta procura a margine dell’atto di citazione;
– ricorrente contro
Cacace Giovanni, Punzo Giovanni;
– intimati nonché contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

Cis Shopping S.r.l., e CISFI S.p.a., in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via
delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato Gianni
Francesco, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati
Ciminelli Augusta, Boellis Maristella, giusta procure a margine della

– resistenti avverso la ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUISA DE RENZIS che ha chiesto che la Corte
determini la competenza per materia del Tribunale di Napoli, sezione
specializzata in materia di impresa.

FATTI DI CAUSA
1. — Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, con ordinanza
del 19 ottobre 2015 ha sollevato il regolamento di competenza
d’ufficio dopo che, con ordinanza del 1° aprile 2015, il medesimo
Tribunale di Napoli, sezione specializzata d’impresa, aveva dichiarato
la propria incompetenza per materia in favore della sezione ordinaria,
con riguardo a controversia sul conguaglio dovuto per il trasferimento
di azioni di società.
Con ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2017, n. 4725, la
sezione VI-1 ha rimesso la causa alla sezione I.
Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto dichiararsi la
competenza della sezione specializzata d’impresa. Hanno depositato
unica memoria la Cis Shopping s.r.l. e CISFI s.p.a.
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memoria;

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.
Come già ritenuto più volte da questa Corte, con orientamento cui
il Collegio intende dare continuità (Cass., ord. 24 maggio 2017, n.
13138; ord. 22 marzo 2017, n. 7227; ord. 27 ottobre 2016, n.

ord. 20 settembre 2013, n. 21668; ord. 22 novembre 2011, n.
24656; 23 settembre 2009, n. 20494) la ripartizione delle funzioni tra
le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale
non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo
piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello
stesso ufficio, ed il principio è valido anche con riguardo alla sezione
specializzata del tribunale in materia d’impresa, istituita ai sensi
dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall’art. 2 d.l. n. 1
del 2012, convertito con modificazioni dalla I. n. 27 del 2012.
Perché sia ammesso il regolamento di competenza, anche
d’ufficio, occorre, invero, che nel processo sia posta, in concreto, una
“questione di competenza”, quale sfera di potere giurisdizionale
attribuita a quel “giudice”, inteso come ufficio giudiziario, requisito
che segnala l’attitudine del processo a pervenire alla pronuncia sul
merito innanzi a un dato ufficio.
La ripartizione, all’interno del medesimo ufficio, degli affari alle
sezioni specializzate d’impresa non implica, al contrario, la
costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni
ordinarie del medesimo tribunale, a differenza di quanto avviene per
le controversie agrarie devolute alle sezioni specializzate agrarie.
Ne deriva che il riparto discende da una mera questione
tabellare e che l’eventuale diversa assegnazione va risolta mediante
la semplice riattribuzione della controversia alla sezione opportuna
3

21774; 15 giugno 2015, n. 12326; ord. 23 maggio 2014, n. 11448;

(così come l’omessa intestazione alla sezione specializzata,
nell’epigrafe dell’atto di citazione, non comporta vizio dello stesso).
2. – Non si provvede sulle spese del presente procedimento:
invero (cfr. Cass., ord. 19 gennaio 2007, n. 1167), la richiesta di
regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45
cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della

le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne
consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte,
sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con
limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che
nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse
sostenute nella fase medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza
sollevato d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre
2017.
;

Il Presidente

(Annamaria Ambr

propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti,

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