Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28166 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 28166 Anno 2017
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17651/2013 R.G. proposto da

C ,c)

TELESTAR S.R.L., TGZ S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L., rappresentate e
difese dagli avv. ti Giuseppe Oneglia e Lucia Zaccagnini, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Lung.re
dei Mellini n. 7, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
CODAZZI OMAR, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vittorio
Costa e Carmine Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio di
duestrutlimo in Roma, via dei Valeri n, 1, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentaleNonché contro

Data pubblicazione: 24/11/2017

BEITEMPI S.P.A.,

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto

Rossella, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv.
Carlo Gè, via C. Gulfi n. 13, giusta procura in calce al controricorso;
— controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 621/12
depositata il 28 agosto 2012, il cui gravame è stato dichiarato
inammissibile dalla Corte di appello di Torino con ordinanza

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 11 luglio
2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità
degli appelli proposti da TELESTAR S.R.L., TGZ S.R.L. e ITALIA 8
S.R.L. e da Omar Codazzi avverso la sentenza con cui il Tribunale
di Alessandria aveva condannato le predette tre società a
corrispondere

alla

Beitempi

s.p.a.

i

diritti

corrispondenti

all’utilizzazione dell’immagine dell’artista Omar Codazzi,
condannando quest’ultimo a pagare a TELESTAR S.R.L. e ITALIA 8
S.R.L. le somme da queste dovute a Beitempi s.p.a. per effetto
della stessa sentenza, regolando le spese di lite.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto che i rapporti tra
l’artista Codazzi e la Beitempi s.p.a. fossero regolati nel periodo
oggetto di causa dal contratto 29 gennaio 2003, con scadenza
iniziale al 28 gennaio 2005 e rinnovato di un anno giusta l’esercizio
della relativa opzione contrattualmente prevista; che con il
suddetto contratto il Codazzi avesse ceduto alla Beitempi l’esclusiva
dei diritti relativi all’incisione, riproduzione e utilizzazione delle
proprie prestazioni artistiche e dei relativi diritti di gestione del
proprio patrimonio artistico e di utilizzazione della immagine; che il
contratto fosse valido, stante la mancata costituzione in giudizio del
Codazzi, e fosse ancora vigente all’epoca dei fatti, posto che data la
sua complessità non poteva qualificarsi come di mera
collaborazione coordinata e continuativa né inficiato dalla
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pubblicata in data 7 maggio 2013 e comunicata in pari data.

comunicazione del Codazzi del 18 ottobre 2004, atteso che in esso
non si prevedeva alcuna clausola risolutiva espressa; che le
società TELESTAR S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L. fossero ben a
conoscenza dell’esclusiva della Beitempi, come si evinceva dalla
corrispondenza intercorsa tra le predette e la Beitempi; che
doveva ritenersi accertata la violazione dell’esclusiva e pertanto le
società TELESTAR S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L.. andavano condannate a

invece condannato a tenere indenne le predette due società dalla
violazione dell’esclusiva inerente la partecipazione dell’artista al
programma “Musica Insieme” attesa la clausola di manleva
espressamente prevista a carico dell’artista nella scrittura 22 marzo
2005 sottoscritta tra le parti; che, in riferimento alla partecipazione
dell’artista agli spettacoli dal vivo nei locali della TGZ s.r.l. nei
giorni 26 marzo e 21 maggio 2005, sussisteva parimenti la
violazione dei diritti della Beitempi, atteso che essi si estendevano
agli spettacoli dal vivo, che la TGZ era a conoscenza dell’esclusiva
della Beitempi e che a nulla valeva la circostanza che l’artista
avesse partecipato a tali eventi senza percepire alcun compenso.
3. La Corte di appello di Torino dichiarava l’inammissibilità degli appelli
proposti da TELESTAR S.R.L., TGZ S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L. e dal Codazzi
ai sensi degli artt. 348, bis e ter, cod. proc. civ. regolando le spese di lite.
Per la cassazione delle citate pronunce hanno proposto ricorso in via
principale TELESTAR S.R.L., TGZ S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L. con quattro
motivi e in via incidentale Omar Codazzi con sette motivi, entrambi
resistiti da BEITEMPI S.P.A. con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale lamenta:
1.1. Primo motivo: «Violazione dell’art. 1418 e dell’art. 1421
cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità
della sentenza impugnata laddove ha omesso di dichiarare la nullità
del contratto sottoscritto tra il Codazzi e la Beitempi per violazione
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rifondere alla Beitempi i diritti di esclusiva; il Codazzi andava

dell’ordine pubblico economico, atteso che le condizioni economiche
della cessione dell’esclusiva prevedevano per l’artista un
corrispettivo pari al solo 6% degli incassi, tale da configurare un
illecito monopolio economico della società sull’attività dell’artista.
1.2. Secondo motivo: «Violazione dell’art. 1418 e dell’art.
1421 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 11 I. 264/49, art. 1
D.P.R. n. 2053/63, art. 9 L. 8/1979 in relazione all’art. 360 n. 3

avrebbe omesso di dichiarare la nullità del contratto costituente
una vietata interposizione nel rapporto di lavoro privato ad opera di
Beitempi in sostituzione degli uffici pubblici a ciò regolarmente
autorizzati.
1.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli
artt. 1321, 1325 e 1326 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
avrebbe ritenuto che le odierne ricorrenti e la Beitempi fossero
legate da un rapporto contrattuale derivante dall’accettazione per
facta concludentia di più proposte contrattuali oggetto delle lettere
raccomandate spedite dalla seconda alle prime in data 5 gennaio
2005, 12 gennaio 2005, 13 marzo 2005 e 23 giugno 2005.
1.4. Quarto motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.» deducendo l’erroneità della
sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di rilevare che
Telestar non aveva prodotto il programma televisivo cui il Codazzi
aveva partecipato, ma lo aveva solo ripetuto nell’etere nel suo
bacino d’utenza.
2. Il ricorso incidentale del Codazzi lamenta:
2.1. Primo motivo: «Violazione della norma sulla
competenza e falsa applicazione dell’art. 3 del d. Igs.
168/2003, in relazione alla competenza delle sezioni
specializzate in diritto della proprietà industriale ed
intellettuale, ora sezioni specializzate in materia di impresa»
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c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove

deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
avrebbe affermato che la controversia verteva in tema di
diritto di autore e non di diritti economici connessi al diritto di
autore, di competenza della sezione specializzata.
2.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1421 c.c. sotto il profilo della mancata declaratoria di
nullità della scrittura privata del 29/1/2003 intercorsa tra

costituzione in sede di primo grado» deducendo l’erroneità
della sentenza impugnata laddove avrebbe affermato di non
poter valutare le eccezioni di nullità del contratto stante la
tardiva costituzione in giudizio del Codazzi.
2.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1418, 1421, 1343 c.c. sotto il profilo della mancata
declaratoria di nullità della scrittura privata del 29/1/2003
intercorsa tra Omar Codazzi e Beitempi s.p.a.» deducendo
l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso
di rilevare la nullità del contratto per contrarietà a norme.
imperative e per illiceità della causa, identificate nella
violazione della libertà del lavoro (art. 4 Cost.) e la
interposizione privata nel rapporto di lavoro
2.4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione
degli artt. 1363 e 1364 c.c. sotto il profilo della errata
interpretazione dell’art. 2 del contratto del 29/1/2003 tra
Codazzi e Beitempi s.p.a.» deducendo l’erroneità della
sentenza impugnata laddove avrebbe affermato che la
cessione del diritto all’utilizzazione dell’immagine sarebbe
stata totale, erroneamente interpretando la clausola
contrattuale, che chiaramente limitava lo sfruttamento
dell’immagine alla sola eventualità di contestuale attività
fonografica.
2.5. Quinto motivo: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 80 L. N. 633/42 nonché degli artt. 1363 e 1364 c.c.
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Omar Codazzi e Beitempi s.p.a. derivante dalla tardività nella

sotto il profilo della interpretazione dell’art. 4 del contratto
29/1/2003 Codazzi e Beitempi s.p.a.» deducendo l’erroneità
della sentenza impugnata laddove avrebbe affermato che la
cessione dei diritti del Codazzi alla Beitempi fosse totale,
laddove il testo del contratto era chiaro nel limitare l’esclusiva
patrimoniale ai soli fonogrammi prodotti dalla Beitempi, con
la chiara esclusione degli spettacoli dal vivo.

della legge in punto all’art. 61 del d. Igs. n. 276/03, sotto il
profilo dell’avvenuta scadenza del contratto 29/1/2003»
deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove
avrebbe affermato che il contratto all’epoca dei fatti era
ancora vigente, non avvedendosi che – stante la sua natura
parasubordinata – doveva ritenersi anticipatamente scaduto
per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 276 del 2003.
2.7. Settimo motivo: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1326 c.c. sotto il profilo dell’accettazione della
proposta inviata da Beitempi a TGZ S.R.L., ITALIA 8 S.R.L. e
TELESTAR S.R.L.» deducendo l’erroneità della sentenza
impugnata laddove avrebbe affermato che tra Beitempi e
TELESTAR S.R.L., TGZ S.R.L. e ITALIA 8 S.R.L. si sia
instaurato un rapporto contrattuale in ragione delle missive
inviate dalla prima alle seconde.
3.

I ricorsi vanno respinti.

4.

Il ricorso principale è infondato.
4.1. Il primo motivo è inammissibile atteso che difetta di
specificità rispetto alla decisione impugnata non
individuando il punto della decisione ove verrebbe
affrontata la questione dedotta; invero la censura si
limita a riportare il contenuto di una clausola
contrattuale, laddove il giudizio sull’equilibrio delle
prestazioni avrebbe richiesto l’esame complesso
dell’intero contratto e della regolamentazione delle
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2.6. Sesto motivo: «Violazione e falsa applicazione

singole prestazioni; da ultimo presuppone che questa
Corte compia accertamento di fatto, precluso in questa
fase di legittimità.
4.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché non
trascrive i passi del contratto 29 gennaio 2003 da cui
assume di potere dimostrare la lamentata nullità per
essersi Beitempi interposta nel contratto nei confronti

ricorso, se soddisfa il canone di cui all’art. 369 n. 4 cod.
proc. civ., non è invero idoneo a soddisfare quello di cui
all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che richiede non già la
mera indicazione degli atti cui il ricorso si riferisce, ma
la specifica indicazione di tali atti, per tale intendendosi
nel caso di specie la specifica indicazione del testo del
contratto e spiegazione di quale esegesi univocamente
conduca a concludere che il contratto sia qualificabile
come determinante una interposizione privata nel
rapporto di lavoro.
4.3. Il terzo motivo è pure inammissibile poiché nonostante sia rubricato come violazione di legge deduce nella sostanza un vizio di motivazione, precluso
in questa sede essendosi formata nel merito una doppia
decisione conforme. Nuova in questa sede va giudicata
la questione della riferibilità del contenuto delle lettere
alla Beitempi in quanto sottoscritte da un avvocato,
atteso che il motivo omette di indicare dove e quando
tale eccezione sia stata formulata nel corso del
processo, posto che la sentenza di primo grado nulla
dice in proposito.
4.4. Il quarto motivo è inammissibile, sia perché omette di
indicare quando e dove nel corso del processo sia stata
sollevata la questione della limitazione del contratto
alla sola produzione e non anche alla mera ripetizione
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del Codazzi; la mera allegazione del documento al

nell’etere dei programmi che ne costituiscono l’oggetto,
sia perché identifica come fatto omesso ciò che in
realtà esso stesso qualifica come un’interpretazione da
parte del giudice di primo grado del contenuto del
contratto, che pertanto non può essere denunciata nel
paradigma del novellato art. 360 n. 5 cod. proc., civ.,
sia perché, nel vigore della c.d. doppia conforme – la

settembre 2012 – omette di riprodurre il fatto storico
che sarebbe stato diversamente trattato in primo e in
secondo grado (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del
22/12/2016)
5. Il ricorso incidentale, nonostante sia ammissibile nella parte in
cui contiene l’affermazione di aver impugnato in appello la
questione della natura del rapporto (cfr. pagine 6 e 10 del
ricorso incidentale), va tuttavia respinto.
5.1. Il primo motivo è inammissibile poiché non indica né
trascrive in quale atto processuale abbia sollevato la
questione della competenza né tantomeno trascrive o
indica se tale questione sia stata riproposta in appello,
sicché la questione va giudicata nuova in questa fase.
5.2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che per la loro
stretta connessione possono essere congiuntamente
esaminati, sono infondati. È ben vero che la sentenza
contiene un’affermazione non corretta, laddove afferma
la intervenuta decadenza del Codazzi dall’eccepire la
nullità per effetto della sua tardiva costituzione in
giudizio, posto che effettivamente la nullità del
contratto può essere rilevata dal giudice in ogni stato e
grado del giudizio e conseguentemente le parti non
incorrono in preclusioni di sorta nel sollecitare il giudice
al relativo controllo allegando i fatti a tanto ritenuti
prodromici. Tuttavia la doglianza è destituita di
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citazione in appello è stata notificata dopo 1’11

fondamento laddove lamenta che il giudice abbia
omesso di verificare la validità del contratto tra la
Beitempi e il Codazzi. Al contrario il Tribunale ha
mostrato di essere edotto della questione, affermando
in terza pagina che il sinallagma contrattuale sarebbe
rispettato dalle previsioni degli artt. 11 lette a), b), e c)
e 14 e negando che il contratto potesse qualificarsi

continuativa. A fronte di tale motivazione che, per
quanto sintetica, è riconoscibile come tale, le censure in
esame avrebbero dovuto contraddire specificamente sul
punto, enucleando – peraltro sotto il paradigma del
vizio di motivazione – quali fatti decisivi e discussi tra le
parti la sentenza avrebbe omesso di considerare tra
quelli dimostrativi della nullità contenuti negli scritti del
Codazzi ovvero contestare, sotto il profilo della
violazione dei criteri ermeneutici, la correttezza della
interpretazione degli articoli citati in sentenza per
valutare la liceità e la validità del contratto. In assenza
di tali specifici rilievi, le doglianze non hanno pregio.
5.3 II quarto, quinto e sesto motivo, che per la loro stretta
connessione possono essere congiuntamente esaminati,
sono inammissibili poiché, sotto l’apparente deduzione
di una violazione di legge, tendono in effetti a far

come un contratto di collaborazione coordinata e

compiere a questa Corte un riesame della motivazione
fornita dal giudice di primo grado sulla natura e
latitudine delle obbligazioni assunte dal ricorrente
incidentale con la Beitempi. Ed invero il Tribunale ha
affermato che dalla lettura del contratto emergesse la
cessione di ogni diritto derivante dalla attività artistica
del Codazzi e lo ha interpretato escludendo
espressamente che potesse qualificarsi come contratto
di collaborazione coordinata e continuativa. A fronte di
9
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una simile motivazione, riconoscibile come tale seppur
sintetica, le censure in esame finiscono per prospettare
una diversa e più favorevole ermeneutica contrattuale,
senza tuttavia spiegare e dimostrare come e perché
quella prescelta dal giudice nella sentenza impugnata
non soddisfi i criteri legali di interpretazione
astrattamente citati come violati. In relazione alla

può non rilevarsi anche una certa contraddizione nei
motivi di ricorso laddove per un verso fonda le
doglianze connesse alla nullità sull’assunta
onnicomprensività della cessione; per altro verso
invece nei motivi quarto e quinto pretende di
dimostrare la limitazione della portata del contratto alla
sola eventuale riproduzione fonografica delle
prestazioni dell’autore.
5.4. Il settimo motivo è infondato contenendo censure
sovrapponibili a quelle contenute nel terzo motivo del
ricorso principale, alla cui confutazione sub 4.3. si
rinvia.
6. La soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Condanna le
ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, in solido, al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
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latitudine delle obbligazioni assunte dal Codazzi non

ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2017.
Il Presidente

namaria Ambr

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