Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28166 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28166 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14287-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
),

Direttore pro tempore, elettivamente omiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RIGABLU 1230 SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO
19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’ ANTONIO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

99.92
25

Data pubblicazione: 17/12/2013

avverso la sentenza n. 164/01/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/03/2010, depositata il
14/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Rombolà Antonio difensore della controricorrente
che insiste nelle conclusioni rassegnate con controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 14287 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14287/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Rigablu 1230 srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 164/01/10, depositata il 14 aprile
2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione della società
SO.GE.FIN. Spa., che successivamente mutava ragione sociale, ovvero veniva incorporata dalla Rigablu 1230 srl., relativa alla cartella di pagamento, inerente all’Iva e sanzioni per l’annualità
2001, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che il ritardo riportato dalla contribuente nel versamento periodico dell’Iva, dovuto all’opzione della contabilità
presso terzi, costituiva una irregolarità formale, che tuttavia
era stata sanata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, e comunque doveva aversi riguardo all’effettiva prassi
seguita dalla Sogefin di avvalersi di tale particolare sistema di
contabilità separata, sicché quell’atto impositivo andava annullato. Rigablu 1230 resiste con controricorso, ed ha depositato
ria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di o a di
legge, in quanto la CTR non considerava che l’appellante non aveva
mai contestato l’opzione del criterio relativo alla contabilità
presso terzi da parte dell’appellata, senza che fosse necessario
enunciare il principio della prassi seguita, ma piuttosto i lamentati ritardi nei pagamenti che la contribuente riportava rispetto
ai tempi invece prescritti. Infatti essi dovevano essere eseguiti
1

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

2

w entro il giorno 18 di ogni mese successivo a quello di competenza,
e dovevano essere calcolati in base all’imposta versata nel secondo mese prima.
Il motivo è fondato. Invero va osservato che, com’è noto, in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la scelta del regime

1972, n. 633 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi
dell’art. 17, comma secondo, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta, come erroneamente ritenuto dal giudice di
appello. Infatti, posto che lo stesso art. 27, comma secondo, citato prevede espressamente che la liquidazione IVA, e quindi il
suo versamento, debba essere effettuata entro il termine previsto
dal comma primo, e cioè entro il giorno 18 di ciascun mese seguente, anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, allora non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell’imposta da versare (determinato
dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile
quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito della stessa
azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il
versamento dell’imposta stessa. La disciplina opera ad identico
modo anche per il contribuente che, ai sensi dell’art. l, comma 3,
del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall’art. 2 del
d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, abbia affidato a terzi la tenuta
della contabilità, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordi nza
n. 8814 del 10/04/2013, Sentenza n. 9558 del 19/04/2013).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivi: in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di
norma di legge, giacché il giudice di appello riteneva che la dichiarazione integrativa presentata solo il 31.10.2005, per l’anno
d’imposta 2001, costituisse soltanto un errore formale, senza invece considerare che, a parte l’enorme tardività di essa, comunque
non si trattava di emendarne una precedente, ma piuttosto erano i
2

fiscale di cui all’art. 27, commi l e 2 del d.P.R. 26 ottobre

3

pagamenti invece che erano stati eseguiti con ritardo, e pertanto
non poteva emendarsi alcunché, anche perché l’eventuale errore, ma
solo di dichiarazione, poteva essere corretto con l’integrazione
entro 90 giorni dalla prima dichiarazione stessa.
La censura va condivisa, posto che si trattava di liquidazione

sentata, e ciò ai sensi dell’art. 9, comma 9 L. n. 289/02.
Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta
motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 27 novembre 2013.

automatica, peraltro intervenuta prima ancora della rettifica pre-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA