Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28166 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27986-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

FEEL SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 621/2014 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La D.P. di Cosenza, a seguito di p.v.c. del 18.12.2008, notificò a Feel s.r.l. un avviso di accertamento, con cui – con metodo analitico – erano stati rettificati i redditi e il volume d’affari per l’anno 2005, così conseguendone maggiori IRES, IRAP e IVA. La società impugnò detto avviso con ricorso, accolto dalla C.T.P. di Cosenza con sentenza n. 20/06/11. La C.T.R. della Calabria dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio con sentenza del 4.4.2014, osservando che l’appellante non aveva tempestivamente depositato la ricevuta della spedizione dell’appello stesso, eseguita per posta raccomandata.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. La società non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difettando totalmente, nella motivazione della sentenza impugnata, qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La ricorrente evidenzia che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè al momento della costituzione non era stata depositata la ricevuta di spedizione dell’atto, senza però tener conto che, nella specie, l’appello era stato notificato con l’ausilio del messo notificatore e non già a mezzo del servizio postale, e che la relata di notifica era stata tempestivamente depositata nella segreteria della stessa C.T.R. in data 21.7.2011.

1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente evidenzia ancora che la C.T.R., nel dichiarare inammissibile l’appello ut supra, ha violato il principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., che postula come il definitivo sacrificio dell’interesse ad agire (per il tramite della pronuncia di inammissibilità) debba necessariamente collegarsi ad un vizio di sostanza. Ciò che è da escludere, nella specie, giacchè l’Ufficio si era costituito tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’appello da parte della contribuente in data 7.7.2011.

2.1 – Il primo motivo è infondato.

Pur vero essendo che la sentenza impugnata è del tutto priva di ogni riferimento agli accadimenti processuali e ai fatti sostanziali per cui è processo, da essa è comunque possibile evincere le ragioni che hanno portato la C.T.R. a dichiarare l’inammissibilità del gravame e, quindi, l’attualità della materia del contendere. Così stando le cose, dunque, non può configurarsi la nullità della decisione impugnata, in linea col consolidato orientamento secondo cui “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (così, ex multis, Cass. n. 920/2015).

3.1 – Il secondo motivo è fondato.

La C.T.R. ha adottato la pronuncia di inammissibilità sul presupposto che l’Agenzia non avesse depositato tempestivamente “la ricevuta di spedizione della raccomandata” del plico contenente l’atto di gravame. Senonchè, come risulta dalla relata di notifica riprodotta in seno al ricorso, l’appello è stato notificato mediante consegna a mani proprie del procuratore della società a ministero del messo notificatore in data 7.7.2011, sicchè – posto che, nell’impianto motivazionale, non viene messa in discussione la tempestività della costituzione in segreteria da parte dell’Agenzia, ma solo un preteso inadempimento (il mancato deposito della ricevuta di spedizione) che non può esistere in rerum natura, nulla essendo stato spedito per posta, al riguardo – la C.T.R. ha senz’altro errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello, adottando una motivazione frutto di un evidente “copia-incolla”.

4.1 – Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito.

5.1 – In definitiva, il primo motivo è rigettato, il secondo è accolto, mentre il terzo resta assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della ” Calabria, in diversa composizione, che procederà all’esame della documentazione tempestivamente prodotta dall’appellante all’atto della costituzione nonchè, in caso di ritenuta regolarità degli adempimenti previsti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, all’esame del gravame dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA