Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28165 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11460-2018 proposto da:

LUPI SRL, SANITARIA CASILINA SRL, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

CASILINA 1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUBLIO FIORI;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO UNIVERSITARIO FOR.COM, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 93, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CATALDO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2762/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Lupi S.r.l., Sanitaria Casilina S.r.l. e Sanitalia soc. coop. sociale citavano davanti al Tribunale di Roma FOR.COM Consorzio Universitario, adducendo che, con contratto del 15 giugno 2004, Lupi S.r.l. aveva concesso in locazione al convenuto una porzione di fabbricato sito in Roma, in via (OMISSIS), per uso diretto a studi medici, formazione universitaria e presidio sanitario della Asl RM/B a seguito di convenzioni stipulate tra quest’ultima e il consorzio. Adducevano che il consorzio aveva manifestato, per costante ritardo nell’ottenimento dei rimborsi dovutigli dalla suddetta Asl, notevoli difficoltà economiche per pagare i canoni, per cui esso e la locatrice, il 31 luglio 2006, avevano stipulato una transazione, in forza della quale il consorzio avrebbe continuato a gestire il presidio sanitario fino a quando la regione Lazio gli avesse attribuito un formale accreditamento, già richiesto; ottenutolo, il consorzio lo avrebbe volturato alla locatrice o ad altra società da questa indicata, e solo allora avrebbe potuto recedere dal contratto di locazione; dal 1^ agosto 2006, la locatrice avrebbe comunque assunto la gestione del presidio su mandato del consorzio, ferma la titolarità e la responsabilità del consorzio per le prestazioni sanitarie; a fronte dell’assunzione di tale gestione, il consorzio avrebbe ceduto alla locatrice o ad altra società da essa designata i suoi crediti nei confronti della Asl dall’agosto 2006 in poi; il contratto locatizio sarebbe rimasto sospeso fino alla voltura dell’accreditamento o alla cessazione del contratto stesso. Per attuare a tale accordo transattivo l’11 ottobre 2006 fu costituita Sanitaria Casilina S.r.l.; inoltre le spese per il personale e per la gestione del presidio sanitario dovevano detrarsi dai crediti che il consorzio avrebbe ceduto alla locatrice sempre in base al suddetto accordo transattivo.

Le attrici sostenevano che quanto era stato pattuito sarebbe stato adempiuto solo in minima parte, giacchè a fronte delle ingenti spese per il personale e la gestione del presidio anticipate direttamente da Sanitaria Casilina, il consorzio non avrebbe rimborsato nei previsti termini, nè si sarebbe adoperato per la cessione dei suoi crediti verso la Asl, portati invece allo sconto presso la Deutsche Bank, incamerando il ricavato e caricando le commissioni di sconto sulla locatrice. Pertanto nè la locatrice, nè Sanitaria Casilina avrebbero percepito alcunchè per la loro attività; al contrario il consorzio da un lato sarebbe stato sollevato dalle spese del presidio e, dall’altro, avrebbe incassato ingenti somme dallo sconto delle fatture per gli anni 2007-2008. Con Delib. 5 giugno 2008, la Asl avrebbe poi revocato, a decorrere dal 31 luglio 2008, le convenzioni stipulate con il consorzio per cui questo era stato ammesso a svolgere l’attività di presidio sanitario, onde, essendo divenuta impossibile l’esecuzione della transazione, avrebbero ripreso a decorrere gli effetti dell’originario contratto locatizio. E proprio per il rifiuto del consorzio di adempiere alle obbligazioni insorte dall’accordo transattivo, le attrici affermavano di avere adito il Tribunale, chiedendo quindi che fosse accertato che la scrittura transattiva del 31 luglio 2006 era valida e contenente un contratto di mandato di gestione del presidio sanitario e un negozio giuridico unilaterale con cui il convenuto conferiva alla società Lupi il potere di ottenerne la voltura dell’accreditamento regionale e la cessione del credito verso la Asl ottenimento a favore della locatrice o di altra società da essa indicata – e che fosse dichiarato l’inadempimento del consorzio a tale obbligo con sua conseguente condanna alla cessione del credito verso la Asl o, in subordine, al pagamento del relativo importo; in subordine le attrici chiedevano che, essendo stata effettuata la nomina del terzo, il consorzio fosse condannato a cedere a Sanitaria Casilina il credito maturato verso la Asl o a pagarne l’importo, alternativamente, alla locatrice o a Sanitaria Casilina. Veniva altresì chiesto di accertare che il credito per il periodo dal 1^ agosto al 31 dicembre 2006 ammontava a Euro 654.628,14 e che, avendolo ceduto il consorzio alla Deutsche Bank, il consorzio stesso fosse condannato a pagare la somma residua detratti gli acconti già effettuati – Euro 367.345,13 – alla locatrice o, in subordine, a Sanitaria Casilina. Qualora poi si fosse accertata l’invalidità delle obbligazioni pattuite nella transazione del 31 luglio 2006, le attrici in subordine chiedevano che il consorzio fosse condannato a indennizzare la locatrice e Sanitaria Casilina nella misura di giustizia. Chiedevano altresì di accertare che il contratto di locazione, stipulato il 15 giugno 2004, prevedeva l’aggiornamento automatico del canone al 75% delle variazioni Istat e che il convenuto fosse condannato a pagare la somma di Euro 2731,60 per l’aggiornamento non corrisposto, e che fosse dichiarato che il 1^ agosto 2008 era intervenuta risoluzione per fatto sopravvenuto del contratto di mandato contenuto nella scrittura del 31 luglio 2006 ed era cessata la sospensione del contratto di locazione, con conseguente condanna del consorzio al pagamento dei canoni non versati dall’agosto al dicembre 2008. Veniva altresì chiesto che fosse dichiarato che la risoluzione del contratto dal gennaio 2009 era addebitabile al conduttore, e che questo fosse condannato a pagare alla locatrice il 30% delle spese necessarie per l’adattamento dell’immobile al presidio sanitario. Si chiedeva ancora che fosse accertata la mancata restituzione dei locali e che il consorzio fosse dichiarato occupante senza titolo dal gennaio 2009, con conseguente condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, e che pure fosse dichiarato che il convenuto era obbligato nei confronti della locatrice o, in subordine, della Società cooperativa Sanitalia Coop. Sociale a r.l. a pagare spese del personale per il periodo dal 1^ agosto al 31 ottobre 2008.

Il convenuto si costituiva, resistendo e, riconvenzionalmente, chiedendo che fosse accertato che il contratto locatizio si era risolto per mutuo consenso il 31 luglio 2006 e che esso nulla doveva alla locatrice per tale contratto; chiedeva inoltre che fosse accertata la nullità del contratto laddove prevedeva l’aggiornamento automatico del corrispettivo; in subordine chiedeva che fosse dichiarato valido il recesso del conduttore effettuato nel gennaio 2006 e nullo il contratto laddove prevedeva un rimborso alla locatrice in caso di recesso anticipato del conduttore. Chiedeva ancora che fosse dichiarato che nessuna somma era dovuta dal conduttore dal 1^ agosto 2006 e che la somma di Euro 76.364,81, relativa alle differenze dovute dal consorzio a Lupi S.r.l. per il credito maturato da agosto a dicembre 2007, era stato trattenuta in attesa della definizione di compensi da corrispondere a tre soggetti. Chiedeva infine che le attrici fossero condannate ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale mutava il rito da ordinario a locatizio e con sentenza del 2 dicembre 2010 decideva la causa. Riteneva in particolare che fosse cessata la materia del contendere sulla domanda di cessione del credito del consorzio verso la Asl; dichiarava inammissibili la domanda di condanna del consorzio al pagamento della somma di Euro 664.628,14 e la domanda subordinata di pagamento di indennizzo; dichiarava la nullità del contratto locatizio laddove prevedeva l’aggiornamento automatico del corrispettivo; rigettava, infine, le ulteriori domande, inclusa quella proposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. dal convenuto, condannando peraltro le attrici a rifondergli le spese.

Lupi S.r.l., Sanitaria Casilina S.r.l. e Sanitalia soc. coop. sociale proponevano appello principale avverso la sentenza del Tribunale, appello cui resisteva la FOR.COM Consorzio Universitario, che proponeva anche appello incidentale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2017, rigettava l’appello principale e accoglieva l’incidentale, aumentando pertanto le spese liquidate dal Tribunale in quanto inferiori ai parametri di legge; condannava le appellanti principali a rifondere le spese del secondo grado all’appellante incidentale.

Lupi S.r.l. e Sanitaria Casilina S.r.l. hanno proposto ricorso. Si è difeso con controricorso FOR.COM Consorzio Universitario. Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso, nel suo unico motivo, denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non essersi la corte territoriale pronunciata su “parte delle domande” e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “non essendosi il giudice conseguentemente espresso in ordine alle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito delle domande su cui non vi è stata pronuncia”.

Il ricorso è inammissibile per la sua non corretta conformazione.

Dopo avere fornito una estesa descrizione degli eventi che avrebbero coinvolti le parti prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, il ricorso, nella sua premessa, passa ad affermare che “con sentenza n. 24069/2010 il Tribunale di Roma, riggettava (sic) le domande attoree e condannava le spesse (sic) al pagamento delle spese di giudizio”, per cui “veniva tempestivamente la sentenza di primo grado deducendo tutto quanto precedentemente dedotto negli scritti difensivi di primo grado” (sic); e il giudice d’appello, “benchè divergesse su parte della motivazione del giudice di primo grado, specificatamente sulla sugli effetti (sic) dell’atto di transazione tra le parti e sull’effettiva sospensione del contratto di locazione, decideva per il rigetto dell’impugnazione accogliendo però l’appello incidentale”; segue la trascrizione del dispositivo della sentenza di secondo grado (così in ricorso, pagg.12 s.).

E’ evidente che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la premessa del ricorso non descrive il giudizio di primo grado e quindi neanche il contenuto dei relativi atti di parte; e neppure viene descritto il contenuto dei due appelli, affermandosi soltanto – in riferimento evidentemente all’appello principale – che si riportava “tutto quanto precedentemente dedotto negli scritti difensivi di primo grado”. Nè tantomeno, questa omessa descrizione è recuperabile attingendola dal contenuto dell’unico motivo.

In effetti, rileva il Collegio che quanto è stato sopra illustrato per indicare i fatti di causa è stato tratto, per ottenere una corretta comprensibilità della presente ordinanza, dalla sentenza impugnata; tuttavia, come è ben noto, ciò non sostituisce o comunque non esonera il ricorso dal requisito normativo sopra indicato. Invero, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità essendo considerato dalla apposita norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione atta a garantire al giudice di legittimità di ricevere dal ricorso una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o dati in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (in tal senso v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, Cass. sez. 3, ord. 19 ottobre 2006n. 22385 e Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103; e cfr. pure Cass. sez. 1, 29 novembre 2016 n. 24291).

Assorbito ogni altro profilo, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – delle ricorrenti alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente le ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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