Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28165 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 21/12/2011), n.28165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5121/2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato MARRAPESE

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCATORE Stefano,

giusta procura a margine della pag. n. 4 del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA – Società con Socio Unico (OMISSIS) in persona del

Direttore Centrale Legale e Contenzioso, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO Emma,

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio

Leonardo Milone di Roma, del 10.3.2010, n. rep. 62967, che viene

allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO del

30.12.08, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Benevento il 30.12.2008 e depositata il 27.1.2009 in materia di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis.

Il motivo è il seguente: violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La illustrazione di tale motivo non si conclude, però, con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto.

Solo per completezza, va aggiunto che il ricorso sarebbe stato, in ogni caso, manifestamente infondato, posto che la violazione lamentata non sussiste.

Il precedente indicato dal ricorrente – Sez. Un. 16.4.2009 n. 9004 – non riguarda la fattispecie in esame, trattandosi di appello, ma solo il ricorso per cassazione per il quale l’art. 369 c.p.c., n. 2, stabilisce che, insieme col ricorso, deve essere depositata la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

A tal fine le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno statuito che, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.

L’art. 347 c.p.c., in tema di appello, invece, prevede che l’appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, senza alcuna sanzione di improcedibilità.

Ulteriormente, peraltro, la sentenza di primo grado risulta notificata il 25.11.2004, mentre l’appello è stato proposto con atto notificato il 20.12.2004, nel pieno rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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