Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28165 del 17/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28165 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14191-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE ( 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RIGABLU 1230 SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO
19, presso lo studio dell’avvocato ROMBOLA’ ANTONIO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/12/2013

avverso la sentenza n. 134/01/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 2/3/2010, depositata il
06/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Rombolà Antonio difensore della controricorrente
che insiste nelle conclusioni rassegnate con controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 14191 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14191/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Rigablu 1230 srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 134/01/10, depositata il 6 aprile
2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione della società
SO.GE.FIN. Spa., che successivamente veniva incorporata dalla Rigablu 1230 srl., relativa alla cartella di pagamento, inerente
all’Irpeg ed Iva per l’annualità 2003, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il ritardo riportato dalla contribuente nel versamento periodico dell’Iva, dovuto
all’opzione della contabilità presso terzi, costituiva una irregolarità formale, che tuttavia era stata sanata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, e comunque doveva aversi
riguardo all’effettiva prassi seguita dalla Sogefin di avvalersi
di tale particolare sistema di contabilità separata, sicché
quell’atto impositivo andava annullato. Rigablu 1230 resist
controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione d

rma di

legge, in quanto la CTR non considerava che l’appellante non aveva
mai contestato l’opzione del criterio relativo alla contabilità
presso terzi da parte dell’appellata, senza che fosse necessario
enunciare il principio della prassi seguita, ma piuttosto i lamentati ritardi nei pagamenti, che la contribuente riportava rispetto
ai tempi invece prescritti. Infatti essi dovevano essere eseguiti
entro il giorno 18 di ogni mese successivo a quello di competenza,

Oggetto: opposizione a cartella pagamento,

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e dovevano essere calcolati in base all’imposta versata nel secondo mese prima.
Il motivo è fondato. Invero va osservato che, com’è noto, in
materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la scelta del regime
fiscale di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre

dell’art. 17, comma secondo, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell’imposta, come erroneamente ritenuto dal giudice di
appello. Infatti, posto che lo stesso art. 27, comma secondo, citato prevede espressamente che la liquidazione IVA, e quindi il
suo versamento, debba essere effettuata entro il termine previsto
dal comma primo, e cioè entro il giorno 18 di ciascun mese seguente, anche nell’ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, allora non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell’imposta da versare (determinato
dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile
quando la contabilità viene svolta non nell’ambito della stessa
azienda) corrisponda anche un termine differente per effettuare il
versamento dell’imposta stessa. La disciplina opera ad identico
modo anche per il contribuente che, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall’art. 2 del
d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, abbia affidato a terzi la tenuta
della contabilità, come nella specie (Cfr. anche Cass. Or. Al nan
n. 8814 del 10/04/2013, Sentenza n. 9558 del 19/04/2013).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risult
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente o cóntraddittoria motivazione, giacché il
giudice di appello riteneva che la dichiarazione integrativa presentata solo il 31.10.2005, per l’anno d’imposta 2003, costituisse
soltanto un errore formale, senza invece considerare che, a parte
l’enorme tardività di essa, comunque non si trattava di emendarne
una precedente, ma piuttosto erano i pagamenti invece che erano
2

1972, n. 633 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi

3

• stati eseguiti con ritardo, e pertanto non poteva emendarsi alcunché, anche perché l’eventuale errore, ma solo di dichiarazione,
poteva essere corretto con l’integrazione entro 90 giorni dalla
prima dichiarazione stessa.
La censura va condivisa, posto che si trattava di ritardi nei

necessaria, trattandosi di versamenti e non invece di correzione
di dichiarazione originaria, era stata presentata addirittura con
due anni di ritardo rispetto a quello di imposizione (2003).
Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta
motivata in modo adeguato, nonché logicamente e giuridicamente
corretto.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugn e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 27 novembre 2013.

pagamenti dell’Iva periodica, mentre l’integrazione, peraltro non

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