Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28165 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24961-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

e contro

MODACOLOR SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 630/2014 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La D.P. di Cosenza notificò a Modacolor s.r.l. un avviso di accertamento, con cui – in applicazione degli studi di settore – aveva rettificato per l’anno d’imposta 2004 il reddito d’impresa dichiarato, portandolo da una perdita di Euro 230.124,00 a valori positivi pari ad Euro 166.274,00. La società impugnò detto avviso con ricorso, accolto dalla C.T.P. di Cosenza con sentenza n. 7/7/11. La C.T.R. della Calabria dichiarò inammissibile l’appello dell’Ufficio con sentenza del 4.4.2014, osservando che l’appellante non aveva tempestivamente depositato la ricevuta della spedizione dell’appello stesso, eseguita per posta raccomandata.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. La società non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente evidenzia che la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè al momento della costituzione non era stata depositata la ricevuta di spedizione dell’atto, ma che nel far ciò ha violato il principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., che postula come il definitivo sacrificio dell’interesse ad agire (per il tramite della pronuncia di inammissibilità) debba necessariamente collegarsi ad un vizio di sostanza. Ciò che è da escludere, nella specie, giacchè l’Ufficio si era costituito tempestivamente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto d’appello spedito a mezzo posta, ricevuto dalla contribuente il 13.7.2011, come attestato mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento.

2.1 – Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha infatti dedotto di aver comunque depositato, all’atto della costituzione in appello, l’avviso di ricevimento del plico contenente il gravame, da cui risultavano i dati relativi alla ritualità e tempestività dell’appello, erroneamente ritenuti irrilevanti dalla C.T.R.

In proposito, è stato autorevolmente affermato che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass., Sez. Un., n. 13452/2017; conf., Cass. n. 11559/2018).

E’ quindi evidente che la C.T.R. avrebbe dovuto verificare, in concreto, se la prova della tempestività della notifica dell’appello fosse comunque evincibile dall’avviso di ricevimento prodotto dall’Ufficio, anzichè pronunciare tout court l’inammissibilità del gravame, sull’erroneo presupposto della astratta inidoneità di detta documentazione e della esclusiva attitudine, a tal fine, della sola ricevuta di spedizione del plico.

3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che procederà all’esame della documentazione suddetta nonchè, in caso di ritenuta regolarità degli adempimenti previsti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, all’esame del gravame dell’Agenzia delle Entrate, provvedendo anchè sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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