Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28164 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2019, (ud. 06/06/2019, dep. 31/10/2019), n.28164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14868-2017 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO MENGHINI

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI MESSERE;

– ricorrente –

contro

CA.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO NERI;

– controricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO NERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2004 i coniugi Ca.Ad. e C.L. convenivano davanti al Tribunale di Campobasso i coniugi Ca.Ca. e V.C. attribuendo loro di avere, con un escavatore, resa inutilizzabile agli attori il 17 novembre 1996 una strada su cui avevano possesso della servitù di passaggio, strada attraversante un fondo dei convenuti e conducente a un fondo attoreo. C.L. avrebbe ripristinato lo stato dei luoghi, rimuovendo i cumuli di terra apposti da controparte; conclusosi poi il giudizio penale svolto dinanzi al Tribunale di Campobasso nei confronti dei convenuti per il reato di cui all’art. 392 c.p., in conseguenza di maturata prescrizione (la relativa sentenza sarebbe divenuta definitiva dall’11 aprile 2004), gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni che sarebbero loro derivati dalla distruzione della strada e degli alberi ad essa contigui, per un importo di Euro 25.815,42; veniva altresì richiesto il risarcimento del danno morale.

I convenuti si costituivano resistendo. Il Tribunale, con sentenza 402/2008, rigettava ogni pretesa attorea.

Avendo il C. proposto appello principale, cui controparte resisteva proponendo anche appello incidentale, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 14 luglio 2016, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di V.C..

Il C. (il quale ha richiesto il patrocinio a spese dello Stato, che gli è stato negato) ha proposto ricorso, da cui si sono difesi con controricorso Ca.Ca. e V.C..

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso viene proposto come fondato su un unico motivo, denunciante omesso esame di fatto discusso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e omessa motivazione sulle risultanze probatorie richiamate dalla sentenza penale.

Si adduce che “all’atto della costituzione in giudizio in primo grado” l’attuale ricorrente avrebbe prodotto copia della sentenza penale pronunciata nel giudizio in cui gli attuali controricorrenti sarebbero stati imputati, tra l’altro, del reato di cui agli artt. 110 e 392 c.p., che avrebbero commesso il 17 novembre 1996 in (OMISSIS) perchè, “in concorso tra loro, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su una strada di passaggio sul proprio fondo, potendo rivolgersi al Giudice, si facevano ragione da sè medesimi con violenza sulle cose, consistente nella distruzione di detta strada con mezzi meccanici e impedendo l’esercizio del diritto di passaggio dei confinanti”.

Si adduce altresì che, nella motivazione della suddetta pronuncia, il giudice penale avrebbe rilevato che dalle risultanze probatorie sarebbe risultato che il 17 novembre 1996 erano stati intrapresi lavori di smantellamento di tale strada mediante un escavatore, lavori commissionati dal Ca. secondo una testimonianza resa da un certo P.; e, sempre come evidenziato dal giudice penale, sarebbero state indubbie l’ascrivibilità della condotta agli attuali controricorrenti e la volontarietà della condotta stessa, “in quanto lo stesso imputato, interrogato sul punto, aveva espressamente affermato di avere fatto effettuare i lavori per riprendersi la strada perchè di sua proprietà, confermando di avere in tal modo impedito il passaggio sulla stessa” al C..

Nonostante ciò, il giudice civile di prime cure non avrebbe effettuata “alcuna valutazione in ordine alle risultanze probatorie emerse nel giudizio penale” rimarcate nella sentenza penale sopra citata, irrevocabile. Nell’atto d’appello l’attuale ricorrente avrebbe “lamentato l’ingiustizia della decisione, in quanto basata sull’erroneo convincimento secondo il quale non sarebbe stata provata nè la sussistenza di una servitù di passaggio in favore degli attori, nè il verificarsi dei danneggiamenti lamentati sulla stradina oggetto di servitù”, in quanto dalla documentazione allegata all’atto d’appello e “dalle dichiarazioni dei testimoni” sarebbe emerso “un quadro probatorio ben diverso da quello ritenuto nella sentenza impugnata”. E “nella comparsa conclusionale” del giudizio d’appello, l’attuale ricorrente si sarebbe particolarmente soffermato “proprio sulla portata e sulla rilevanza dell’accertamento compiuto dal Giudice penale”, evidenziando come dalla sentenza di quest’ultimo sarebbe stato possibile trarre argomenti sia sull’utilizzo della stradina privata da oltre vent’anni da parte del C., sia sull’intervento del escavatore senza che vi fosse qualsivoglia accordo con il C., sia sulla “natura illecita (sic) del Ca. e della V.”. Ma il giudice d’appello non avrebbe reso “neppure una parola riguardo”, così integrando la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo e discusso, vale a dire “il fatto storico riportato nella sentenza penale, in particolare l’ammissione, da parte del Ca., di aver ordinato i lavori sulla stradina”: e tale accertamento smentirebbe “radicalmente” quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ove si affermerebbe “che i lavori erano stati realizzati su disposizioni impartite dallo stesso C., accettando acriticamente la inattendibile testimonianza dell’escavatorista D.A.”, secondo il quale tra l’attuale ricorrente e il Ca. sarebbe “intervenuto un accordo per ripristinare il vecchio tracciato della strada comunale” e sarebbe stato appunto proprio il C. “ad indicare il punto esatto in cui avrebbe dovuto rimuovere la stradina”.

Anche a prescindere allora dal profilo di inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non potendosi qualificare specifica l’indicazione della produzione della sentenza penale su cui il ricorso argomenta (come si è visto, viene soltanto genericamente addotto che sarebbe stata prodotta una copia di questa “all’atto della costituzione in giudizio in primo grado” dall’attuale ricorrente), l’ampia descrizione che si è appena svolta del motivo unico veicolato nel ricorso ne fa emergere, ictu oculi, la natura inammissibile, nel senso che, lungi dall’identificare l’omesso esame di un fatto discusso e decisivo, il motivo sottopone al giudice di legittimità due opposte valutazioni del compendio probatorio: da un lato, quella che avrebbe adottato il giudice penale, sulla base di pretese dichiarazioni del Ca. e di una asserita testimonianza di tale P. -, e, dall’altro lato, l’opzione della corte territoriale civile, valorizzante le dichiarazioni testimoniali dell’escavatorista.

Si tratta, dunque, di una censura direttamente fattuale, che persegue un terzo grado di merito e pertanto travalica la tassatività dei mezzi impegnativi configurati dall’art. 360 c.p.c., con evidente conseguente inammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – ai controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012 ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2500, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA