Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28164 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13031-2014 proposto da:

BIPAN SPA UNIPERSONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE URSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2013 della COMM.TRIB.REG. del Friuli

Venezia Giulia, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– Bipan s.p.a. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 85/07/2013, pubblicata il giorno 18.11.2013, che ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine n. 111/1/12, con cui era stato accolto il ricorso da essa società proposto avverso un avviso di accertamento per IRES anno 2004;

– la società controllante della predetta ricorrente, F.L. s.p.a., aveva del pari impugnato il medesimo accertamento con distinto ricorso, dal primo giudice poi riunito a quello proposto da Bipan s.p.a. ed anch’esso accolto;

– l’Ufficio ha quindi proposto appello nei confronti di entrambe le predette società, sicchè la C.T.R., nell’accogliere il gravame, ha pronunciato nel relativo contraddittorio;

– il ricorso per cassazione in esame è stato notificato a postale soltanto all’Agenzia delle Entrate – che resiste con non anche a F.L. s.p.a..

Diritto

RITENUTO

che:

– tra le società contribuenti, per il concreto svolgersi

procedimento, sussista indubbiamente litisconsorzio necessario processuale, sicchè occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, a norma dell’art. 331 c.p.c..

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F.L. s.p.a., entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mandando la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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