Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28163 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 21/12/2011), n.28163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17229/2009 proposto da:

TUZI COSTRUZIONI GENERALI SRL, (già Nuova Fer Lavori Srl),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCOTTI GALLETTA

Antonio, SCOTTI GALLETTA MARCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SUDFER DI DE ROSA FABIO & C. SAS, in persona del

Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEODORO MONTICELLI N. 12,

presso lo studio dell’avvocato MATERA CORRADO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANNONE Pasquale giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/01/09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Tuzi Costruzioni Generali s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro il Fallimento Sudfer di De Rosa Fabio & C. s.a.s.

avverso la sentenza del 5 marzo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il suo appello contro la sentenza resa in primo grado nella controversia inter partes dal Tribunale di Benevento.

Ha resistito con controricorso il suddetto Fallimento.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti – come nella specie – anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

Ora, il primo motivo del ricorso deduce “violazione, ovvero falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche per omessa, ovvero insufficiente motivazione su punti decisivi (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c.)” e si conclude con il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte Ecc.ma se la prova insufficiente equivale a prova carente per l’esatta applicazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.”.

Tale quesito, risolvendosi nella mera richiesta di accertare la violazione di una norma è inidoneo ad assolvere al requisito dell’art. 366 bis c.p.c. (si veda, fra tante, Cass. (ord.) n. 19892 del 2007, secondo cui “E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo”; adde Cass. sez. un. n. 19769 del 2008 e n. 19811 del 2008).

Inoltre, per quanto attiene al vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. il motivo non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione” richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Questo stesso rilievo è adeguato al secondo motivo, dedotto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

In fine, il ricorso appare inammissibile anche per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto fa riferimento a risultanze probatorie (documenti e prove per testi) delle quali non fornisce l’indicazione specifica nei termini richiesti dalla giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010). In particolare, non si trascrivono le risultanze testimoniali e nemmeno si indica in quale udienza sarebbero state assunte. Non si indicano se e dove i documenti cui si fa riferimento siano stati prodotti in sede di giudizio di merito e se e dove sarebbero stati prodotti in questa sede”.

p. 2. Il Collegio rileva che nell’imminenza dell’adunanza la ricorrente ha depositato – in data 4 ottobre 2011 – atto datato 21 settembre 2011, a firma dei suoi difensori, nel quale si assume che, previa autorizzazione del Tribunale di Benevento in funzione di giudice del fallimento della resistente, è intervenuta conciliazione e transazione della lite ed è cessata la materia del contendere. Al riguardo, all’atto è allegato il provvedimento del giudice fallimentare di autorizzazione della transazione, intervenuto il 7 marzo 2011, nonchè l’atto di transazione a data 19 luglio 2011.

Nell’atto depositato il 4 ottobre 2011, peraltro, si chiede “ai sensi dell’art. 391 c.p.c., pronunciare decreto di estinzione del procedimento” e, pertanto, tenuto conto che nella procura a margine del ricorso i difensori sono autorizzati alla rinuncia, l’atto stesso andrebbe inteso come atto di rinuncia e andrebbe considerato rituale, pur se sottoscritto dai soli difensori.

Senonchè, esso non risulta notificato alla controparte e, quindi, la rinuncia non può considerarsi efficace.

Tuttavia, il deposito dell’atto di transazione può essere considerato come atto evidenziante la carenza di interesse della ricorrente all’esame del ricorso. Di tale carenza possono dare atto i difensori nello svolgimento del loro ministero.

Tale carenza di interesse sopravenuta determina l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi tenuto conto che nell’atto di transazione si fa riferimento alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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