Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28163 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28163 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Servizi Ambientali Territoriali, S.A.T. s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio del dott. G.
Marco Grez, rapp.to e difeso dall’avv. Gianluigi Masnata , giusta procura in atti
Controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
34/13/2011 depositata il 12/4/2011;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Masnata per la controricorrente;

Corte Suprema di Cassazione — V Sez. Civ. – R.G. n. 13676/12

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Data pubblicazione: 17/12/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate, con atto del 4/3/2009, depositato il 23/3/2009, proponeva appello
avverso la sentenza della CTP di Savona n. 287/5/2007 con la quale era stato accolto il
ricorso della Servizi Ambientali Territoriali, S.A.T. s.p.a. avverso l’ ingiunzione di paga-

decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE, a titolo di recupero dell’ esenzione
di cui la società aveva beneficiato nel 1995.
Con successivo atto del 25/3/2009, depositato il 26/3/2009, l’Agenzia delle Entrate proponeva un ulteriore appello. La CTR, con la sentenza in epigrafe, riuniti i due atti di appello,
dichiarava il primo irricevibile, in quanto depositato oltre i termini di cui all’art. 47 bis d.lgs.
546/92, il secondo improcedibile. L’Agenzia ha proposto ricorso fondato su due motivi;
resiste la S.A.T. s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione dell’art. 60 del d.lgs.
546/92, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., laddove la CTR ha dichiarato la improcedibilità
del secondo atto di appello, improcedibilità priva di riferimento normativo e contraria ai
principi già affermati da questa Corte con le sentenze n. 11994/2006 e n.15721/2011, secondo le quali sarebbe ammissibile la proposizione di un secondo atto di appello purchè non sia
stato ancora dichiarato inammissibile la prima impugnazione e siano stati rispettati i termini
brevi decorrenti dalla notifica del primo appello.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte , secondo cui, in tema
di contenzioso tributario, l’art. 60 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riproducendo la formulazione letterale dell’art. 358 cod. proc. civ., rende applicabile il principio in virtù del
quale la consumazione dell’impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d’inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta
declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai
vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della

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Sentenza

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mento n. 22111/07, per irpeg e Ilor relative all’anno 1995, emessa dall’Ufficio a seguito la

sentenza da parte dell’impugnante ( Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11762 del 11/07/2012; Sez. 5,
Sentenza n. 16052 del 07/07/2010; Sez. 5, Sentenza n. 11994 del 22/05/2006)
Con secondo motivo l’ Agenzia delle Entrate assume la violazione dell’art. 47 bis del d.lgs.
546/92, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. laddove la CTR ha dichiarato irricevibile il primo
atto di appello in quanto l’appellante non avrebbe rispettato i termini di cui all’art. 47 bis cit.

6534 del 2012; Sez. 5, Sentenza n. 26285 del 29/12/2010) e che il collegio condivide, secondo cui l’art. 47 bis riguarda testualmente le – sole – ipotesi in cui “sia stata chiesta in via
cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai
sensi dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata decisione di recupero”; sospensione subordinata (lett. b), oltre che alla
sussistenza di un “pericolo imminente e irreparabile” (riecheggiante il requisito, unico, del
“danno grave e irreparabile” di cui al precedente art. 47), al concorso (lett. a) di “gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore” (comma 1). Ne deriva che “le controversie relative agli atti di cui al comma l”, richiamate nei successivi commi 4, 5 e 6 (riguardante la
fase di merito) e nel comma 7 (inerente il giudizio di appello) non sono – genericamente quelle in cui si discute del recupero di un aiuto di Stato, ma – unicamente -quelle, di tal genere, nel corso delle quali sia stata dal contribuente conseguita la sospensione dell’atto impugnato, reso, appunto, in esecuzione di una decisione di recupero.
Restano assorbite in quanto sopra le censure sollevate dalla società con ricorso incidentale
circa la inammissibilità della indicazione contenuta nell’atto di appello notificato per secondo, secondo la quale l’atto di appello precedente doveva considerarsi annullato e sostituito dal più recente esemplare; circa la nullità della costituzione in appello dell’Ufficio,
effettuata a mezzo posta “con busta”; circa la illegittimità della pretesa tributaria ex L.
212/2000 e la prescrizione della stessa; la violazione dell’art. 42 d.lgs. 546/92, del principio
dell’affidamento, dell’art. 1284 c.c. e 20 del d.1g.vo 602/73 e 6 Dig.vo 472/97, 42 del
d.1g.vo 602/73.

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La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, nonché quello incidenta-

altra sezione della CTR della Liguria.
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eciso in Ro a, 27/11/2013.

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dott. Iaricicala

le condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad

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