Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28163 del 05/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 05/11/2018), n.28163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27255/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO

CECCARELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 773/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2013 R.G.N. 965/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 1 ottobre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, proposta da T.M.A., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del recupero, operato dall’INPS, delle somme di Euro 5.967,11 sulla pensione di cui era titolare, per l’asserita indebita percezione del trattamento di invalidità civile.

2. La Corte di appello premetteva che l’assistita, che beneficiava, dal maggio 2005, dell’assegno ordinario di invalidità e, con decorrenza luglio 2004 (recte 2003), dell’assegno di invalidità civile (quest’ultimo riconosciuto in via giudiziale), nel novembre 2005 aveva rappresentato all’INPS di godere del duplice beneficio e di optare per il trattamento più favorevole (l’assegno ordinario di invalidità) e che tuttavia l’INPS aveva continuato ad erogare entrambi i trattamenti fino alla richiesta di restituzione, nel 2009, del trattamento di invalidità civile per il periodo maggio 2005-marzo 2009, alla quale l’assistita si era opposta.

3. La Corte di merito riteneva inapplicabile la disciplina dell’indebito pensionistico (trattandosi, nella specie, di prestazione assistenziale) e, correggendo la motivazione della sentenza impugnata, richiamava le disposizioni generali in ordine alle condizioni generali di concessione dei trattamenti assistenziali (L. n. 29 del 1997, art. 3-ter e L. n. 291 del 1988, art. 3, comma 10) e, in particolare, il dovere degli organi preposti alla concessione dei trattamenti economici a provvedere periodicamente a verifiche sulla permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici e, se del caso, alla loro revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo, senza ripetizione delle somme precedentemente erogate; conseguentemente l’INPS non poteva, nella specie, pretendere la ripetizione delle somme erogate prima del tardivo provvedimento di revoca del 2009.

4. Avverso tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; T.M.A. resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione ed errata applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13,L. 21 febbraio 1977, n. 29, art. 3-ter, D.L. 30 maggio 1988, n. 173, art. 3, commi 9 e 10, convertito in L. 26 luglio 1988, n. 291, L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 12, art. 2033 c.c., deducendo l’erroneità della sentenza impugnata.

6. Ad avviso dell’istituto pubblico di previdenza, in considerazione dell’indubbia natura assistenziale delle somme percepite, indebitamente, dall’assistita, l’incompatibilità con quanto percepito, nel medesimo arco temporale, a titolo di assegno ordinario di invalidità risiede nel principio generale enunciato dall’art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti di legge è da considerarsi indebita e soggetta a ripetizione, non rinvenendosi alcuna norma speciale, di settore, che disciplini la ripetibilità dei ratei indebitamente percepiti, come nella diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti reddituali e sanitari.

7. In particolare, assume l’ente previdenziale che le disposizioni a fondamento della ratio decidendi, improntata sull’incompatibilità tra prestazioni (assegno ordinario di invalidità e assegno mensile di assistenza) a prescindere dai redditi dell’interessata, non supportano l’interpretazione abbracciata dalla Corte di merito, per essere la L. n. 29 del 1977, anteriore alla disposizione che ha introdotto l’incompatibilità (L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 12) e tenuto conto del carattere meramente programmatico della L. n. 291 del 1988.

8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

9. Come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all’indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell’indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.

10. Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all’art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.

11. Conclusivamente, nella vicenda all’esame correttamente la Corte di merito ha ritenuto irripetibili le somme erogate anteriormente al provvedimento di revoca del 2009.

12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli avvocati Magni Francesco Alessandro e Ceccarelli Enrico, dichiaratisi antistatari.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Magni Francesco Alessandro e Ceccarelli Enrico. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2018

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