Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28162 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28162 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: FRAULINI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28968/2014 R.G. proposto da
MASSELLI PIER ANGELO, rappresentato e difeso dagli avv. ti
Marco Lamandini, Luca Sirotti e Luciana Cipolla, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Ombrone n. 14, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Salvatore Providenti, Maria
Letizia Ermetes, Paolo Palmisano e Annunziata Palombella, con
domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. B. Martini n. 3,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

e nei confronti di
IMMOBILIARE VE-GA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
— intimata —
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 327/14
depositata il 6 giugno 2014.

dal Consigliere Paolo Fraulini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Salvato che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
uditi gli avv.ti Cipolla per il ricorrente e Palmisano per la
controricorrente.

FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni
riunite proposte da IMMOBILIARE VE-GA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
e da PIER ANGELO MASSELLI avverso la delibera n. 18647 del 12
settembre 2013 con la quale la COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA (in prosieguo,

breviter, Consob) aveva

ingiunto al Masselli il pagamento di euro 600.000,00 a titolo di
sanzione amministrativa per abuso di informazioni privilegiate con
perdita per sedici mesi dei requisiti di onorabilità degli esponenti
aziendali. Si è contestato al Masselli di avere posto in essere una
strategia di manipolazione del mercato delle azioni della Kerself
s.p.a. mediante operazioni di negoziazione dei suddetti titoli idonee
a fissarne il prezzo a un livello anomalo o artificiale tramite
diffusione di informazioni / sul prezzo dei titoli e sulla situazione
societaria dell’emittente false e fuorvianti, idonee a influire sul
prezzo delle relative azioni.
2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva,
dopo aver respinto un’eccezione di tardività della contestazione, ha
2014 28968

7

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017

ritenuto sussistere nel comportamento del Masselli gli estremi della
manipolazione operativa del mercato per avere egli operato
sistematici acquisti delle azioni Kerself tra il gennaio e il febbraio
2008 a un prezzo superiore a quello di partenza, con carattere di
continuità, di quasi esclusività e di aggressività, così da
determinare la manipolazione sul mercato del relativo prezzo,
escludendo che tale comportamento fosse motivato da esigenze

esso una finalità di alterazione dell’effettivo prezzo dei titoli
compravenduti, poi rivenduti a prezzi inferiori fuori mercato. Ha
ritenuto parimenti sussistente la manipolazione informativa del
mercato, rilevando che 41 Masselli aveva pubblicato e diffuso il
bilancio consolidato Kerself relativo all’esercizio 2009; bilancio che,
nella parte in cui identificava dati economici in miglioramento
rispetto all’esercizio precedente, era falso, siccome determinato da
errori e frodi, tanto che la stessa Consob lo impugnava
giudizialmente con atto di citazione del 29 novembre 2010. Ne
derivava pertanto la correttezza dell’affermazione della
responsabilità del Masselli e la congruità della sanzione applicata.
3. Avverso tale sentenza PIER ANGELO MASSELLI ricorre con
quattro motivi, resistiti dalla Consob con controricorso. La
controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso lamenta:
1.1. Primo motivo: «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 187 ter D. LGS.
24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) in relazione agli artt. 4 Protocollo n. 7
CEDU e 50 della Carta dei Diritto fondamentali dell’Unione
Europea» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non
ne bis in idem connessa alla

avere rilevato la violazione del

circostanza che per gli stessi fatti oggetto della sanzione
2014 28968

3

difensive da pretese speculazioni al ribasso / e rinvenendo anzi in

amministrativa il ricorrente era sottoposto anche a procedimento
penale; violazione già sanzionata dalla Corte EDU con sentenza 4
marzo 2014 nella causa Grande Stevens e altri c/ Italia.
1.2. Secondo motivo: «Ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 187 ter e
187 septies D. LGS. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) in relazione
all’art. 6 § 1 CEDU» deducendo l’erroneità della sentenza

del contradditorio conseguente all’unilaterale assunzione delle
prove nel corso del procedimento amministrativo e all’assenza di
udienza pubblica nel giudizio di opposizione.
1.3. Terzo motivo: «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 187 septies D.
LGS. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)» deducendo l’erroneità della
sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente affermato
l’insussistenza della violazione del termine massimo di durata del
procedimento amministrativo sanzionatorio, applicando
erroneamente il principio di scissione temporale degli effetti della
notificazione tra notificante e destinatario e omettendo di
considerare la natura recettizia dell’adempimento previsto dall’art.
187 septies del TUF.
1.4. Quarto motivo: «Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 187 septies D.
LGS. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) anche in relazione all’art. 6 § 1
CEDU» deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non
avrebbe rilevato la decadenza del procedimento sanzionatorio per
essere al momento della comunicazione della contestazione
(settembre 2012) ampiamente decorso il termine semestrale dal
momento dell’effettiva conoscenza da parte della Consob di tutti i
fatti oggetto della successiva contestazione (aprile 2010).
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va
premesso che il motivo può ritenersi ammissibile nonostante
2014 28968

4

impugnata per avere omesso di rilevare la violazione del principio

la sua novità, in quanto sollecitatorio di un’eventuale
rimessione allo scrutinio della Corte costituzionale della
normativa applicabile alla fattispecie (art. 187 ter). Tuttavia

in tale ottica la questione appare irrilevante atteso che una
violazione del principio del ne bis in idem è ipotizzabile solo
se esista una contemporanea irrogazione della sanzione
amministrativa e di quella penale. Nella fattispecie il motivo

semplicemente indagato dalla Procura competente, con il chAl
è escluso che nella specie possa darsi una qualsivoglia ipotesi
di “doppio binario” tra sanzione penale e sanzione
amministrativa. Peraltro questa stessa Sezione ha valutato
irrilevante la questione di costituzionalità del c.d. doppio
binario (Sez. 1, Sentenza n. 13433 del 30/06/2016) con
argomentazioni che meritano conferma, dovendo solo
rilevarsi che la Corte costituzionale (sent. n. 102 del 2016)
ha dichiarato inammissibili due questioni rimesse in proposito
da questa stessa Corte. Del resto è dubbio che dalla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo possa
trarsi l’univoca conseguenza della pregiudizialità penale
rispetto al procedimento amministrativo pendente per i
medesimi fatti, posto che di recente la suddetta Corte ha
affermato che la pregiudizialità può operare anche in senso
inverso ai sensi della Convenzione, dichiarando precluso al
giudice penale dello Stato membro di perseguire un fatto già
accertato in sede amministrativa (sent. IV, 13 giugno 2017,
Simkus c. Lituania). Il ché dimostra che dalla giurisprudenza
della Corte EDU non può trarsi alcun automatismo di effetti
nell’ordinamento di tutti gli Stati membri del Consiglio
d’Europa. E dunque permane un’autonomia di valutazione
della compatibilità dell’ordinamento dei singoli Stati membri
con il principio del ne bis in idem, come sottolineato dalla
citata sentenza della Corte costituzionale, dovendo ribadirsi
2014 28968

5

di ricorso deduce invece che il Masselli sarebbe

come nell’ordinamento italiano la concorrenza tra sanzione
amministrativa e sanzione penale abbia carattere processuale
e non sostanziale. Con il ché viene ribadita l’irrilevanza della
questione nel caso di specie, ove non vi è ancora stata alcuna
pronuncia da parte del giudice penale nei confronti del
Masselli, come la controricorrente non manca di sottolineare
nella propria memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

ha di recente affermato che anche eventuali difformità del
procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dal TUF nella
fattispecie rispetto alle prescrizioni della CEDU sono assorbite dalla
garanzia del contradditorio assicurata dal controllo giurisdizionale
previsto dall’art. 187 septies (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 770 del
13/01/2017); procedimento in relazione al quale la censura si
limita a lamentare una violazione dei propri diritti, senza tuttavia
specificare, in ossequio al precetto dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,
in che termini tale violazione si concretizzi, omettendo di dedurre e
spiegare per quale ragione un procedimento camerale non sarebbe
egualmente satisfattivo dei propri diritti di difesa rispetto a un
procedimento che si svolga in pubblica udienza.
2.3. Il terzo motivo e il quarto motivo, da esaminarsi
congiuntamente, sono inammissibili laddove, sotto l’apparente
deduzione di una falsa applicazione di legge, tendono in realtà a far
compiere a questa Corte un nuovo giudizio in fatto, sia con
riferimento all’idoneità di un atto istruttorio (interrogatorio Prestini)
a determinare lo spostamento della conclusione dell’attività
istruttoria nella fase amministrativa, sia con riferimento alla data di
effettiva compiuta conoscenza da parte della Consob della notizia
dell’illecito. Su entrambe tali circostanze la sentenza impugnata si
pronuncia con motivazione ampiamente superiore al minimo
costituzionale, sicché le censure non potrebbero ritenersi
ammissibili nemmeno ove le si volesse qualificare come
sostanzialmente attinenti a un vizio di motivazione. Il terzo motivo
2014 28968

6

2.2. Il secondo motivo è infondato, atteso che questa Corte

è poi infondato laddove deduce l’intervenuta decadenza del potere
sanzionatorio della Consob per violazione del termine di 180 giorni
previsto dall’art. 187-septies del TUF, con riferimento alla ritenuta
natura recettizia della comunicazione effettuata dalla Consob
medesima: tesi smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Sentenza n. 12332 del 17/05/2017) che hanno affermato che il
principio della scissione degli effetti della notificazione tra il

gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non
ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla
conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del
diritto di difesa dell’incolpato e, ad un tempo, si verifichi la
decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento
sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte
censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l’interesse
del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il
mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa a causa di
fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del
contenuto dell’atto e quello del destinatario a non essere impedito
nell’esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a
seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo.
3. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna PIER ANGELO MASSELLI al
pagamento in favore della COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
2014 28968

7

notificante ed il destinatario dell’atto trova applicazione anche per

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.
Il Presidente

Il Consigliere est.

Massimo Dog1itti

Paolo Fraulini

4\

ux

t

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA