Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28162 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE SANREMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso e Delib.

G.M. 4 luglio 2008, n. 243, dagli Avv.ti BOREA Antonio e Sergio Vota

dell’Avvocatura Comunale nonchè Gabriele Pafundi, nello studio del

quale ultimo, in Roma, Viale Giulio Cesare, 14 A-4, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21 della Commissione Tributaria Regionale di

Genova – Sezione n. 07, in data 12/01/2007, depositata il 29 agosto

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. APICE Umberto, che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 21350/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 21 pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 07, il 12.01.2007 e DEPOSITATA il 29 agosto 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando infondata la domanda di rimborso.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su domanda di rimborso dell’IRPEF, versata in eccesso in relazione a procedura espropriativa, dell’anno 1992, censura l’impugnata sentenza, per falsa applicazione della L. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 112 c.p.c. – per ultrapetizione, omessa errata e contraddittoria motivazione.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il primo mezzo, con cui si deduce l’erroneità della decisione, avendo riconosciuto e dichiarato prescritto il diritto al rimborso, per avere considerato dies a quo quello relativo alla presentazione della domanda di rimborso e non già la data in cui si era formato il provvedimento di silenzio-rifiuto, poi impugnato, va esaminato e deciso sulla base dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione.

E’ stato, invero, affermato che “L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. n. 21495/2005, n. 15622/2001, n. 14249/2004).

E’, stato, pure, precisato che il ricorso del contribuente al giudice tributario per il rimborso di somme che si assumono indebitamente versate, proposto nel vigore dell’originario testo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, postula il provvedimento negativo del rimborso, ancorchè nella forma del silenzio-rifiuto e che la mancata formazione di tale provvedimento negativo, considerando che il giudizio tributario è caratterizzato dalla necessaria impugnazione di un atto amministrativo, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto dell’atto impugnabile e cioè per difetto di un presupposto processuale, senza che la deduzione della parte, nel corso del giudizio di impugnazione, di tale questione soggiaccia ai limiti di cui all’art. 345 cod. proc. civ., comma 1, dal momento che tale deduzione, trattandosi di questione rilevatale d’ufficio, va riguardata come sollecitazione al giudice per l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi (Cass. n. 8917/1990, n. 9834/1990, n. 1317/1991, n. 6844/1995).

Tale disciplina non sembra abbia subito alcuna modifica, ad opera di successivi interventi legislativi, ed è rimasta, sostanzialmente, inalterata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.

4 bis – Ciò stante, la decisione impugnata, che ha identificato l’inizio della decorrenza della prescrizione, nella data di presentazione della domanda di rimborso, senza tenere conto delle richiamate disposizioni di legge, che prevedendo un ostacolo giuridico all’immediato avvio dell’azione giudiziaria, sospendevano ex legge il corso della prescrizione, sembra avere fatto malgoverno del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con l’accoglimento del primo mezzo per manifesta fondatezza e l’assorbimento del secondo, ai sensi degli artt.375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di mera costituzione dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i richiamati principi, ritiene di dover accogliere il ricorso, nei limiti e nei sensi di cui alla relazione per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va annullata l’impugnata decisione e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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