Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28161 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 28161 Anno 2017
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: MUCCI ROBERTO

ORDINANZA
sul ricorso n. 25057/2015 proposto da:
Centro

studi

della

scoliosi

s.r.I.,

in

persona

del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n.
1/A, presso lo studio dell’avvocato Gennaro Uva che, anche
disgiuntamente all’avvocato Concetta Saetta, la rappresenta e
difende giusta procura speciale
– ricorrente contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale,
elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di
rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa
dagli avvocati Corrado Grande e Fernanda Speranza giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
Centro studi della scoliosi s.r.l.
– intimata –

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Data pubblicazione: 24/11/2017

avverso la sentenza n. 2898/2014 della Corte di appello di Napoli,
depositata il 25 giugno 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28
giugno 2017 dal cons. ROBERTO MUCCI;
FATTI DI CAUSA

dalla Regione Campania avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
che, previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal Centro studi
della scoliosi, aveva condannato la Regione al pagamento di somme
a titolo di maggiorazioni percentuali calcolate secondo gli indici Istat,
ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 6757/1996, sulle
tariffe per prestazioni rese ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 nell’anno 2008 dal Centro studi della scoliosi,
provvisoriamente accreditato presso l’A.S.L. NA 1 ai sensi dell’art. 6
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Avverso detta sentenza il Centro studi della scoliosi propone
ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica la Regione
Campania con controricorso e ricorso incidentale condizionato
affidato a due motivi. Il Centro studi della scoliosi ha depositato
memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per tardività
della notificazione, formulata dalla Regione Campania, è fondata.
Deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta depositata il
25 giugno 2014 e non è stata notificata. Il ricorso per cassazione è
stato notificato alla Regione Campania il 23 ottobre 2015.
Il procedimento monitorio è stato introdotto dal Centro studi
della scoliosi con atto del 10 febbraio 2009, notificato il successivo
26 febbraio 2009, e la relativa opposizione è stata proposta dalla
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La Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame interposto

Regione Campania con citazione notificata il 31 marzo 2009, sicché
si applica al giudizio in questione il termine annuale ex art. 327,
primo comma, c.p.c., in virtù del disposto dell’art. 58, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’applicazione del
nuovo e più breve termine semestrale ai giudizi instaurati dopo

materia di c.d. termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c.,
come novellato dall’art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante
riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi
dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle
impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi
ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del
giudizio di primo grado sia anteriore a quella data.»).
Ciò posto, il termine annuale (da computarsi ex nominatione
dierum, ai sensi degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963,
quarto comma, c.c.: Sez. 3, 31 agosto 2015, n. 17313), come detto
decorrente dal 25 giugno 2014, ha subìto una prima sospensione di
46 giorni nel periodo feriale dell’anno 2014 secondo la disciplina di
cui all’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 all’epoca
vigente, venendo quindi a cadere dopo l’inizio del periodo feriale
dell’anno 2015, con conseguente applicazione di un ulteriore periodo
di sospensione (Sez. 5, 4 ottobre 2013, n. 22699; Sez. 3, 25
febbraio 2005, n. 40594). Tale secondo periodo di sospensione deve
essere computato in 31 giorni (dal 10 al 31 agosto), secondo quanto
ora previsto dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n.
132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.
162, a decorrere dall’anno 2015. E’ infatti questo nuovo regime che
deve essere applicato alla fattispecie in esame, dovendosi dare
continuità al principio – non sussistendo valide ragioni per
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l’entrata in vigore della legge (Sez. 2, 4 maggio 2012, n. 6784: «in

discostarsene – secondo cui il nuovo regime della sospensione feriale
dei termini processuali trova applicazione, in mancanza di una
disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa
al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la
data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza (Sez.

2016, n. 27338; Sez. 6-5, 5 dicembre 2016, n. 24867). Di
conseguenza, anche considerando la doppia sospensione feriale di
complessivi 77 giorni, il termine per l’impugnazione è spirato il 9
settembre 2015, sicché la notificazione del ricorso effettuata il 23
ottobre 2015 è tardiva.
In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile,
dal che consegue l’inefficacia di quello incidentale, e il soccombente
Centro studi sulla scoliosi condannato alle spese del giudizio di
legittimità in favore della controricorrente Regione Campania.
P.Q.M.
dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace l’incidentale;
condanna il Centro studi della scoliosi s.r.l. alla rifusione delle spese
del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 28 giugno 2017.

6-2, 11 maggio 2017, n. 11758; si v. anche Sez. 6-3, 29 dicembre

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