Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28161 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LO SCOGLIO DEI FRATELLI NATALE & C. SNC con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante N.F., rappresentata e

difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Melegari Carlo

Alberto, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Villa Carpegna,

42 presso lo studio dell’Avv. Enrico Petrucci;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma,

Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti –

AVVERSO la sentenza n. 318/39/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

18/04/2007, depositata il 19 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. APICE Umberto che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 20918/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 318/39/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 18.04.2007 e DEPOSITATA il 19 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dalla società,confermando la decisione di prime cure, che aveva ritenuto, invece, fondata la pretesa fiscale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento ILOR dell’anno 1996, censura l’impugnata decisione di nullità per difetto di motivazione, per violazione e falsa applicazione del principio di responsabilità individuale, nonchè per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ricostruzione induttiva dei ricavi.

3 – Gli intimati Ministero ed Agenzia, giusto controricorso, hanno chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

5 – In via preliminare, sembra che i motivi del ricorso non possano sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, stante l’inconferenza dei quesiti, i quali, nel caso, non risultano formulati in coerenza al disposto di legge ed ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e la relativa formulazione, sia che si denunci il vizio di motivazione sia pure che si prospetti il vizio di legge, deve essere tale da stimolare una risposta idonea a definire il giudizio, e, quindi, non può risolversi, come nel caso, in un generico interpello in ordine alla violazione o meno delle norme denunciate. Osservasi, altresì, che le doglianze risultano, oltretutto, formulate in spregio, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene una declaratoria di inammissibilità o infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che, in via del tutto preliminare, deve rilevare la nullità dell’intero giudizio;

Ritenuto, infatti, che l’accertamento in questione, secondo quanto si evince dal1’impugnata sentenza, attiene a reddito accertato ai fini ILOR di una “SNC” e, d’altronde, che al giudizio di appello ha partecipato solo l’odierna ricorrente, e non anche i soci. Ciò stante, in applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815);

Considerato, in vero, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la richiamata sentenza (n. 14815/2008), hanno avuto modo di chiarire che, quando con il ricorso si contesta “il reddito della società o le modalità del suo accertamento”, il litisconsorzio riguarda “tutti i soci e la società” e che si verte in tema di litisconsorzio “solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale)”;

Considerato che, per l’effetto, la causa va rimessa al Giudice di primo grado, perchè, previa integrazione del contraddittorio, nel rispetto del fondamentale diritto di difesa, proceda alla relativa trattazione e, quindi, decida, offrendo congrua motivazione;

Considerato, pure, che le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo all’epoca dell’affermazione dell’applicato principio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara la nullità degli atti e delle sentenze di primo e secondo grado e rimette la causa ad altra Sezione della CTP di Latina perchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse, proceda al riesame ed alla decisione, offrendo congrua motivazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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