Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28161 del 17/12/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 28161 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maggi Domenico, elett.te dom.to in Roma, al viale Parioli 54, presso lo studio dell’avv.
Francioso, rapp.to e difeso dall’avv. Nicolangelo Zurlo , giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
37/2010/24 depositata I ‘1/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Maggi Domenico contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Brindisi n. 418/1/1999 che aveva accolto
Corte Suprema di Cassazione — V Sez. Civ. – R.G. n. 18209/11
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Sentenza pag. 1
il
Data pubblicazione: 17/12/2013
ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 3291003660 per irpef 1992. Il ricorso proposto
si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. L’Agenzia delle
Entrate ha depositato in data 31/1/2013 richiesta di estinzione del giudizio per avere il contribuente presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma
12 del d.l. 98/2011 e provveduto al pagamento delle somme dovute. Il P.G. ha concluso per
Motivi della decisione
Alla presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza ex art. 39 d.l. 98/2011 ed al pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione della lite , come attestato dall’Agenzia
delle Entrate, consegue la estinzione del processo. Nulla per le spese in assenza di attività
difensiva
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo
Così de so in Roma, 27/11/2013.
l’estinzione.