Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28161 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 10/12/2020), n.28161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

GM CONSULTING s.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 74 presso

lo studio dell’Avv. Emilio Iacobelli che la rappresenta e difende,

per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.p.A.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 564/12/2012 della Commissione

tributaria regionale della Campania-sez.dist. di Salerno, depositata

il 6 novembre 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 settembre 2020 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della GM Consulting s.r.l. di cartella di pagamento emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, portante Irap dell’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno (d’ora in poi C.T.R.), rigettando l’appello proposto dalla Società, confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente agli importi per i quali lo stesso Ufficio erariale aveva provveduto allo sgravio, confermando per il residuo la cartella.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la cartella era stata legittimamente emessa ai sensi del citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto l’Ufficio si era limitato a correggere la dichiarazione della contribuente i sulla base dei dati dalla stessa riportati nella dichiarazione dell’anno precedente/ ed aveva inviato rituale comunicazione di irregolarità alla quale la contribuente non aveva dato esito alcuno.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso su due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo – rubricato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, nonchè D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 2 (applicabili al caso di specie) illegittima liquidazione della dichiarazione eccesso di potere e comunque fattispecie controllate non rientranti nella possibilità di liquidazione automatizzata- nonchè della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421 – si censura la C.T.R. per avere ritenuto legittima l’adozione della procedura automatizzata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, malgrado l’Ufficio, nella specie, non si fosse limitato a correggere errori materiali della dichiarazione ma avesse disconosciuto dei crediti di imposta indicati nella dichiarazione, per il quale disconoscimento era, invece, necessaria l’emissione di un atto di recupero ovvero di accertamento.

1.1. La censura è infondata. Risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, sul punto non attinta da censura, che l’Ufficio ha provveduto alla correzione dell’importo del credito di imposta, riducendolo, sulla base dell’importo (minore) dichiarato dalla stessa contribuente nell’anno precedente. Pertanto, il ricorso alla procedura automatizzata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis è pienamente legittimo.

1.2. Costituisce, invero, principio consolidato, cui il Collegio intende dar seguito, quello per cui “in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi” (v. Cass. n. 4360 del 2017; n. 14949 del 2018; n. 29582 del 16/11/2018).

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, la ricorrente deduce l’omesso esame da parte della C.T.R. delle eccezioni, svolte sia in primo che in secondo grado, sull’inesistenza della notificazione dell’invito diretto al contribuente al fine di fornire i chiarimenti necessari.

2.1. La censura è, all’evidenza, inammissibile. Al ricorso è, infatti, applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come statuito e interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7.4.2014 n. 8053:” Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” e ancora “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

2.2 Nel caso in esame, con il mezzo di impugnazione, la ricorrente non individua un fatto storico il cui esame sia stato omesso dal giudice di appello, quanto, piuttosto, si duole di un’omessa pronuncia/motivazione da parte della C.T.R. sulle questioni in diritto sollevate con l’atto di appello. Peraltro, anche a volere reinterpretare la doglianza prescindendo dal riferimento normativo contenuto in rubrica, la stessa si appalesa infondata avendo la C.T.R. espressamente statuito, nella sentenza impugnata, che contrariamente alla eccezione sollevata dall’appellante, Egli ha ricevuto, con raccomandata postale la comunicazione di irregolarità.

3.In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese liquidate in complessivi Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

4.Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. la quale non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna GM Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamenti da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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