Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28160 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 21/12/2011), n.28160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LO SCOGLIO DEI FRATELLI NATALE & C. SNC con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante N.F., rappresentata e

difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Melegari Carlo

Alberto, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Villa Carpegna,

42 presso lo studio dell’Avv. Enrico Petrucci;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma,

Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 249/40/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40, in data

16/04/2007, depositata il 20 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

23 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. APICE Umberto che non ha mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 20917/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 249/40/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, il 16.04.2007 e DEPOSITATA il 20 giugno 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto da entrambe le parti, confermando la decisione di prime cure, che aveva accolto parzialmente l’originario ricorso della contribuente.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica IVA dell’anno 1997, censura l’impugnata decisione di nullità per difetto di motivazione, per violazione e falsa applicazione del principio di responsabilità individuale, nonchè per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di ricostruzione induttiva dei ricavi.

3 – Gli intimati Ministero ed Agenzia, giusto controricorso, hanno chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata e, con contestuale impugnazione incidentale, hanno chiesto la riforma della decisione di appello, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 ed omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

4 – In via preliminare, sembra che i motivi del ricorso principale non possano sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, stante l’inconferenza dei quesiti, i quali, nel caso, non risultano formulati in coerenza al disposto di legge ed ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e la relativa formulazione, sia che si denunci il vizio di motivazione sia pure che si prospetti il vizio di legge, deve essere tale da stimolare una risposta idonea a definire il giudizio, e, quindi, non può risolversi, come nel caso, in un generico interpello in ordine alla violazione o meno delle norme denunciate, od al difetto di motivazione.

Osservasi, altresì, che le doglianze risultano, oltretutto, formulate in spregio, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali” (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

4 bis – I motivi dell’impugnazione incidentale, sembra possano esaminarsi, tenendo conto, sia del principio secondo cui “In tema di accertamento dell’IVA, la presunzione, stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili” (Cass. N. 3929/2002), sia pure di quell’altro, alla cui stregua deve ritenersi che “Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”. (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosene una declaratoria di inammissibilità o infondatezza per manifesta infondatezza dei motivi del ricorso principale, e di accoglimento, per manifesta fondatezza dei motivi dell’impugnazione incidentale.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la contestuale impugnazione incidentale, nonchè la memoria 12.11.2011 e gli altri atti di causa;

Considerato, in via preliminare, che va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed i principi ivi richiamati, ritiene di dover rigettare il ricorso principale, per manifesta infondatezza, e di accogliere quello incidentale, per manifesta fondatezza;

Considerato che, in relazione all’impugnazione incidentale accolta, va cassata l’impugnata decisione e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie l’impugnazione incidentale, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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