Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2816 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 09/02/2010), n.2816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26670-2003 proposto da:

COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dagli

avvocati VIOLA GUIDO, BERNARDI WILMA MARINA, procura con delibera

comunale;

– ricorrente –

contro

MONTEROSA DI DELORENZI A & MONTEMAGGI L SNC;

– intimato –

sul ricorso 30462-2003 proposto da:

ALTAMAREA DI OTTAVIANI ELISA & C SNC (ragione soc. così

modificata

rispetto alla precedente di ” MONTEROSA di DELORENZI A. &

MONTEMAGGI

L. SNC”), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44 presso lo studio

dell’avvocato SANTORO PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incid. tardivo e contestuale querela

di falso –

contro

COMUNE DI RIMINI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 206/2002 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/09/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI M. TERESA (per delega

Avv. BERNARDI W.M.) che ha chiesto l’accoglimento e deposita procura

notarile di nomina a nuovo difensore Notaio MAURO PLESCIA REP. 45741

in Rimini il 21/5/07 e 2 delibere del Com. di Rimini NN. 417 del

30/9/03 e 155 dell’8/5/07;

udito per il resistente l’Avvocato SANTORO Paolo, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso

incidentale condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbito del 1 motivo del ricorso

incidentale condizionato, assorbiti gli altri.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Rimini propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della società “Monterosa di Delorenzi A. e Montemaggi L. s.n.c.” (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale e contestuale querela di falso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento ICI relativo agli anni 1993/1996, la C.T.R. Emilia Romagna rigettava l’appello incidentale del Comune, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato non applicabili le sanzioni, e, in parziale accoglimento dell’appello della società, determinava ai fini ICI per gli anni in questione il valore della rendita catastale del fabbricato in Euro 12.653,19, calcolata sulla rendita catastale di L. 24.500,00 attribuita nel 1997 all’immobile dall’UTE di Forlì, affermando che nessuna delle parti interessate poteva essere pregiudicata dal ritardo nell’attribuzione di tale rendita.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza. Deve inoltre in via preliminare essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura proposta dalla società controricorrente contestualmente a querela di falso della sottoscrizione della procura alle liti rilasciata dal sindaco di Rimini sull’originale del ricorso per cassazione. In proposito, giova rilevare che questa Corte ha rinviato una prima volta a nuovo ruolo il presente processo ai sensi dell’art. 222 c.p.c. per l’interpello della parte che ha prodotto la scrittura in ordine alla volontà di avvalersene e, ricevuta risposta positiva all’interpello, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 355 c.p.c., senza fissazione di un termine per la proposizione della querela e senza che la parte proponesse istanza di fissazione del termine e integrazione del provvedimento istruttorio nel termine perentorio previsto dall’art. 289 c.p.c.. A fronte di una successiva (e tardiva) istanza in proposito, questa Corte, rilevata l’impossibilità, per scadenza del termine previsto dal citato art. 289 c.p.c., di integrare l’ordinanza di sospensione con la fissazione dì un termine per la riassunzione e rilevato che l’ordinanza di sospensione aveva esaurito la sua funzione, disponeva con ordinanza la trattazione del processo, evidenziando che la parte avrebbe potuto in ogni caso proporre autonoma querela di falso e richiedere a questo giudice la sospensione ex art. 295 c.p.c.. Allo stato, trascorso oltre un anno tra la suddetta ultima ordinanza e la fissazione dell’odierna udienza, non risulta che la parte abbia proposto autonoma querela di falso richiedendo la relativa sospensione.

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, n. 4, il ricorrente rileva che l’immobile de quo risultava iscritto in catasto già in sede di impianto meccanografico del 30-06-87, con una rendita di L. 20.000, e pertanto non era possibile l’utilizzo del valore contabile per il calcolo dell’imposta ma occorreva far riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Il motivo è fondato. I giudici d’appello non hanno posto in dubbio (non essendosi pronunciati sul punto) l’accertamento in fatto operato dai giudici di primo grado, secondo i quali il fabbricato de quo risultava già attributario di una rendita catastale nel periodo in contestazione, ma si sono limitati ad affermare che per determinare il valore catastale per gli anni 93/96 occorreva fare riferimento alla rendita catastale attribuita dall’UTE nel 1997, perchè il ritardo nell’attribuzione della rendita non poteva pregiudicare le parti interessate. Tale decisione è errata. Invero, solo se l’originario atto di attribuzione della rendita per il fabbricato de quo fosse stato impugnato in giudizio, la sentenza decidente sull’impugnazione e determinante la misura della rendita, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’ICI dovuta dal contribuente, rappresenterebbe l’unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, perchè gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, onde la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva deve essere considerata l’unica valida ed efficace fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE (v. Cass. n. 13096 del 2006), mentre nella specie non risulta che l’originario atto di attribuzione di rendita fosse stato impugnato in giudizio, pertanto il successivo atto di attribuzione di rendita intervenuto nel 1997 non può retroagire ed essere fatto valere per un periodo precedente rispetto al quale risulta documentalmente provata (secondo la sentenza impugnata, non riformata sul punto) l’esistenza di una rendita il cui atto attributivo non risulta impugnato.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 2, il ricorrente rileva che, alla luce della normativa citata, nella fattispecie dovevano ritenersi applicabili la sanzioni irrogate, avendo la società presentato denunce infedeli utilizzando un valore contabile benchè ciò non le fosse consentito perchè l’immobile risultava già attributario di rendita dal 1987. La censura è inammissibile perchè non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici d’appello nella sentenza impugnata hanno confermato la statuizione di non applicazione delle sanzioni emessa dai primi giudici non affermando l’insussistenza nella specie di una denuncia infedele, ma rilevando la sussistenza di una ” normativa complessa” e di un comportamento “poco collaborativo” del Comune: tali rationes decidendi non risultano censurate in questa sede nè in punto di fatto nè in punto di diritto.

Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, nonchè nullità degli avvisi opposti per difetto di motivazione, la ricorrente deduce che la motivazione degli avvisi era errata e fuorviante nonchè del tutto inidonea a consentire alla società contribuente di ricostruire l’iter logico seguito dal Comune nell’operare la rettifica.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati in ricorso, se non parzialmente, i testi degli avvisi opposti, impedendo così a questo giudice di avere cognizione esaustiva degli stessi e quindi poter decidere sui medesimi senza ricorrere ad atti diversi dal ricorso. In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), ha affermato che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. tra le altre Cass. n. n. 15867 del 2004).

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4 nonchè vizio di motivazione, la ricorrente incidentale rileva che gli avvisi opposti andavano annullati anche nel merito perchè presupponevano una rendita catastale che per l’immobile de quo non esisteva negli anni in contestazione.

La ricorrente incidentale aggiunge che i giudici d’appello avevano errato nel non rigettare la tardiva ed inammissibile tesi del comune circa l’applicabilità al caso in esame del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 e che il Comune non poteva affermare che la dichiarazione era infedele ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. cit. e allo stesso tempo che la contribuente avrebbe dovuto dichiarare un valore presunto con riferimento alla rendita di fabbricati similari. La ricorrente incidentale precisa inoltre che nella specie doveva essere applicato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art 5, comma 3 e che pertanto la società aveva legittimamente determinato il valore del fabbricato sulla base dei valori contabili, posto che il predetto fabbricato negli anni in questione era privo dì rendita catastale.

La censura è inammissibile. Come affermato nell’esame del primo motivo del ricorso principale, i giudici d’appello non si sono in alcun modo pronunciati sull’accertamento in fatto operato dai giudici di primo grado, secondo i quali il fabbricato de quo risultava già attributario di una rendita catastale nel periodo in contestazione, ma si sono limitati ad affermare che per determinare il valore catastale per gli anni 93/96 occorreva fare riferimento alla rendita catastale attribuita dall’UTE nel 1997, perchè il ritardo nell’attribuzione della rendita non poteva pregiudicare le parti interessate. Tanto premesso, giova rilevare che il ricorso per cassazione non può che investire la sentenza d’appello (v. in proposito, tra le altre, Cass. n. 4009 del 1068, secondo la quale, quando viene denunziata con ricorso per Cassazione la sentenza d’appello, quella di primo grado è del tutto sottratta al controllo di legittimità del supremo collegio, sicchè nessuna censura è ammissibile contro dì essa) e pertanto la ricorrente incidentale non può in questa sede rimettere in discussione il suddetto accertamento in fatto operato dai primi giudici se non affermando che la sentenza di primo grado era stata impugnata sul punto e censurando la sentenza di appello per omessa pronuncia in proposito. Anche con specifico riguardo alla censura di mancato rilievo della tardività della deduzione del Comune circa l’applicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4, deve rilevarsi che, non avendo 1 giudici di primo grado rilevato la dedotta tardività, e non risultando alcuna pronuncia dei giudici d’appello in proposito, la ricorrente incidentale avrebbe dovuto in questa sede innanzitutto dedurre di aver appellato sul punto la sentenza di primo grado e poi censurare in questa sede la sentenza di appello per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il mancato rilievo della tardività della deduzione del Comune. Col terzo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per aver erroneamente e immotivatamente disposto la compensazione delle spese. La censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, che, comportando la cassazione della sentenza impugnata, rimette in discussione il regime delle spese.

Il primo motivo del ricorso principale deve essere pertanto accolto, mentre devono essere rigettati il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altro giudice che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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